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Fusione di società


La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società di una o più.
Tutte le società partecipanti all’operazione si estinguono e dalla loro integrazione nasce una nuova società, le cui azioni o quote vengono attribuite ai soci delle società cessate, sulla base di un rapporto di cambio determinato sulla situazione patrimoniale effettiva.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione..
Non possono partecipare alla fusione le società in liquidazione, ma soltanto quando hanno iniziato la distribuzione dell’attivo.
Possono partecipare ad operazioni di fusione con società i consorzi, le associazioni, le fondazioni e in generale tutti gli enti non societari.
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di questi debiti.
- Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione
- La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con l’indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere
- La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
Il procedimento di fusione prende impulso dalla decisione dell’organo amministrativo delle società partecipanti che redigono il progetto di fusione. Il progetto di fusione è soggetto a pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese. Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione deve intercorrere almeno un mese.
Il legislatore consente la modifica del progetto anche dopo l’iscrizione.
Il progetto di fusione deve indicare il rapporto di cambio con il quale si stabiliscono i quozienti di sostituzione delle azioni o quote delle società destinate a estinguersi per effetto della fusione con le azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione.
Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti, la relazione degli amministratori, la relazione degli esperti il progetto di fusione e i bilanci degli ultimi tre esercizi devono restare depositati nelle sedi delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finché la stessa non venga deliberata.
Per le società di persone la decisone di fusione deve essere presa dalla maggioranza dei soci secondo gli utili.
Per le società di capitali la decisione di fusione deve essere approvata secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto, quindi con una deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Gli obbligazionisti possono proporre opposizione alla fusione, salvo che non sia stata approvata dall’assemblea.
La deliberazione di fusione di società di capitali e di società cooperative deve essere sottoposta al controllo notarile di legalità.
Il procedimento di fusione si conclude con la stipula in forma pubblica dell’atto di fusione alla quale intervengono i legali rappresentanti di tutte le società partecipanti e la società incorporante o risultante della fusione.
Dopo la stipulazione l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese.
La società che risulta dalla fusione assume diritti ed obblighi delle società partecipanti e prosegue in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione.
Nel primo bilancio della società le attività e le passività devono essere iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima e l’eventuale disavanzo deve essere imputato agli elementi del passivo e dell’attivo partecipanti e ad avviamento.
La legge prevede un procedimento semplificato di fusione.
Per l’incorporazione di una società in un’altra che già possiede tutte le azioni o quote della prima non è necessario determinare nel progetto di fusione il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni o quote e la decorrenza della partecipazione agli utili, non occorre la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.
La legge consente che la fusione sia deliberata dagli organi amministrativi delle società partecipanti, sempre in forma pubblica.
I soci che rappresentano almeno il 5% del capitale possono richiedere che la decisione venga presa secondo le procedure ordinarie.

Per le società che non hanno azioni ci sono delle semplificazioni procedurali:
- La possibilità di procedere alla fusione anche per le società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo
- La possibilità di prevedere conguagli in denaro superiori al 10% delle quote assegnate
- La possibilità di omettere la relazione degli esperti con il consenso di tutti i soci
- La riduzione dei termini prescritti per l’attuazione delle varie fasi dell’operazione
- La riduzione dei termini prescritti per l’attuazione delle varie fasi dell’operazione

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