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Vincoli della SRL


La SRL resta pertanto vincolata:
° dagli atti compiuti dagli amministratore invalidamente nominati
° dagli atti compiuti dagli amministratori in violazione delle limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina ai loro poteri di rappresentanza.
Gli amministratori della società a responsabilità limitata devono adempiere gli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
Ciascun socio può agire in giudizio per ottenere la condanna degli amministratori a risarcire alla società il danno da essa subito in conseguenza della loro cattiva gestione.
Il diritto della società al risarcimento si prescrive in cinque anni dal momento in cui è percepibile il danno conseguente all’inadempimento dei doveri amministrativi, con sospensione della prescrizione fino a che gli amministratori rimangono in carica.
Le caratteristiche della disciplina dei controlli:
° riconoscimento di incisivi poteri di controllo a tutti i soci non amministratori
° carattere meramente facoltativo all’organo di controllo interno
° mancata previsione di forme di intervento giudiziario sulla regolarità della gestione
L’istituzione di un organo interno di controllo è obbligatoria solo per le SRL di maggiori dimensioni. La legge infatti impone la nomina del collegio sindacale se il capitale della società è pari o superiore a 120.000€ o che per due esercizi consecutivi abbiano superato due delle seguenti soglie:
- totale del’attivo risultante dal patrimonio netto: 3.650.000€
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000€
- dipendenti occupati mediamente nell’esercizio: 50 unità
Nelle SRL il collegio sindacale è chiamato innanzitutto a svolgere il controllo legale dei conti, perciò dovrà essere costituto da revisori contabili iscritti nel registro presso il ministero.
In alcune ipotesi le SRL sono sottoposte alla revisione contabile obbligatoria. In particolare quando si tratta di SRL che controllano società con azioni quotate in mercati regolamentati o sono da queste controllate, l’attività di revisione contabile va affidata a società di revisione iscritte all’albo speciale.

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