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I modelli industriali



I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. Essi sono disciplinati dagli artt. 2592-2594.
I modelli industriali sono distinti in: a) modelli di utilità; b)disegni e modelli.

I modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso.

I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti industriali. È questo il vasto campo dell’industrial design: l’originale disegno di un tessuto; l’originale forma di un paraurti di automobile o di un televisore.

In sostanza, i modelli industriali riguardano la foggia funzionale (modelli di utilità) o estetica (disegni e modelli) dei prodotti.
La tutela dei modelli di utilità continua a fondarsi sull’istituto della brevettazione e in materia trova applicazione larga parte della disciplina delle invenzioni industriali. Il punto più significativo di differenziazione normativa rispetto alle invenzioni industriali riguarda la durata del brevetto: dieci anni per i modelli di utilità, rispetto ai venti anni delle invenzioni industriali.
Il brevetto per invenzione ha quindi una durata doppia rispetto a quello per modello di utilità e, se nell’incertezza è possibile presentare contemporaneamente domanda per entrambi i brevetti, la concessione dell’uno esclude la concedibilità dell’altro.
La diversità fra invenzione e modello di utilità non è solo quantitativa ma è di tipo qualitativo: l’invenzione dà vita alla creazione di un nuovo prodotto o di un nuovo procedimento; il modello presuppone invece un prodotto già esistente al quale apporta solo particolare efficacia o comodità di impiego.
La tutela dei disegni e modelli avviene oggi mediante registrazione presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, e la nuova disciplina prevede che possono essere registrati i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Vale a dire, il disegno o modello non deve essere identico ad un disegno o modello già divulgato in precedenza e deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato.
È inoltre consentita la tutela separata di componenti destinati ad essere assemblati in un prodotto complesso, purchè le caratteristiche visibili del componente possiedano di per sé i requisiti della novità e del carattere individuale.
La registrazione dura cinque anni dalla domanda, ma può essere prorogata per periodo di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni. Inoltre la tutela è estesa ex lege ad ogni altro disegno o modello che non dia un’impressione generale diversa.
Infine, la più significativa novità è che è stato abrogato il divieto di cumulo fra tutela del diritto di autore e quella dei modelli industriali che caratterizzava la previdente disciplina.
Con l’attuale disciplina, invece, le opere del disegno industriale sono ammesse a godere anche della più ampia tutela del diritto d’autore quando presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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