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L'appello




L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario mediante il quale si chiede al giudice dell'impugnazione un secondo giudizio di merito sull'oggetto del giudizio di 1° totalmente o parzialmente considerato.
Il giudizio d'appello integra, pertanto, un 2° di giurisdizione di merito e compete al tribunale in composizione monocratica (relativamente alle sentenze del giudice di pace), alla Corte d'appello (relativamente alle sentenze del tribunale; del giudice dell'udienza preliminare e del giudice delle indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale) e alla Corte d'assise d'appello (relativamente alle sentenze della Corte d'assise e a quelle del giudice dell'udienza preliminare e del giudice delle indagini preliminari per i reati di competenza della Corte d'assise).
L'appello è un rimedio generalizzato, ma la costituzione non garantisce l'appellabilità delle sentenze; pertanto, l'appello è consentito solo nei casi tassativamente previsti. Al riguardo, l'art. 593 c.p.p. prevede che l'imputato e il p.m. possano appellare (appellabilità soggettiva). Essi potevano impugnare le sentenze di condanna e quelle di proscioglimento, ma poi, la legge Pecorella (n. 46/2006) ha modificato l'art. 593,2 c.p.p., prevedendo che l'imputato e il p.m. potessero appellare le sentenze di proscioglimento solo quando fosse necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, e cioè nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 1°, e sempreché la nuova prova fosse decisiva.
Viene quindi introdotto un limite soggettivo, e ciò è giustificato sulla base dell'art. 2 del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 26/2007, ha dichiarato incostituzionali i limiti dei poteri d'appello del p.m. in seguito a siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale, il p.m. può appellare le sentenze di proscioglimento, mentre rimane ferma l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato, eccezion fatta nel caso di nuova prova decisiva.
Ma la sentenza n. 85/2008 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p. anche relativamente alla parte in cui dichiara i limiti del potere d'appello dell'imputato.

Per quanto riguarda l'appellabilità oggettiva, l'art. 593 c.p.p. stabilisce che sono impugnabili le sentenze di condanna e le sentenze di proscioglimento.
Eccezioni:
- sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, poiché sono condanne su pene di minore entità;
- nel giudizio abbreviato il p.m. non può proporre appello contro le sentenze di condanna a meno che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato;
- nel caso di patteggiamento.
Tuttavia, l'inappellabilità della sentenza in caso di giudizio abbreviato e patteggiamento prevede delle eccezioni.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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