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Cause di inammissibilità dell'impugnazione




L'impugnazione deve ovviamente essere ammissibile e tale ammissibilità va verificata. Se l'ammissibilità non sussiste l'impugnazione risulterà invalida e la sanzione processuale prevista è, appunto, quella dell'inammissibilità. Il legislatore ha elencato nell'art. 591 c.p.p. le cause di inammissibilità dell'impugnazione prevedendo che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile:
- quando è proposta da chi non è legittimato ad impugnare o non ha interesse a proporre impugnazione;
- quando il provvedimento non è impugnabile;
- quando non sono osservate le disposizioni concernenti la forma, la presentazione, la spedizione dell'impugnazione nonché i termini ad impugnare.
La competenza a valutare l'ammissibilità o no dell'impugnazione e ad emanare, quindi l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione stessa spetta esclusivamente al giudice dell'impugnazione, il quale la deve dichiarare anche d'ufficio disponendo, altresì, l'esecuzione del provvedimento impugnato. L'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione è notificata a chi ha proposto impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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