Poteri del giudice d'appello
I poteri del giudice (art. 597 c.p.p.) sono fondamentalmente quelli del passato con qualche modifica:
- decisori: le alternative sono 3: conferma, migliora, peggiora;
- cognitivi: non ci sono novità rispetto al codice del '30. Il principio è quello tantum devolutum quantum appellatum; quindi non tutta la questione rientra nella decisione, ma si decide per punti, che si inseriscono all'interno dei capi. Tali punti sono indicati dalla cassazione. L'oggetto del giudizio d'appello viene individuato attraverso i motivi, i quali fissano quanto è devoluto alla conoscenza del giudice di 2°, che non ha quindi una conoscenza globale. Il legislatore processuale penale non ha certo inteso limitare l'oggetto del giudizio di 2°alla domanda contenuta nei motivi. Infatti i poteri del giudice di appello non differiscono da quelli del giudice di 1°.
I motivi d'appello apportano dunque alla cognizione del giudice di 2° una precisa delimitazione, con conseguente impossibilità, salve le deroghe stabilite espressamente dal legislatore;
- istruttori: sono residuali. Il giudice d'appello può invocare anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena e una o più circostanze attenuanti.
Quando appellante è l'imputato, c'è il divieto di reformatio in peius, cioè il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, etc.
Se, invece, appellante è il p.m., e l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di 1°, dare al fatto una definizione giuridica più gravr, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, etc.
Se l'appello del p.m. riguarda una sentenza di proscioglimento, nei rari casi in cui è consentito, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti sopra indicati ovvero prosciogliere con una formula diversa da quella enunciata nella sentenza appellata.
Infine, se, su appello del p.m., il giudice d'appello conferma la sentenza di 1°, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza. Il giudice può su appello del p.m. emanare una sentenza che migliori la situazione dell'imputato.
Continua a leggere:
- Successivo: La procedura di fronte al giudice d'appello
- Precedente: Appello incidentale (art. 595 c.p.p.)
Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
- Le "persone" nella struttura del processo penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.