La forma dell'impugnazione
La forma dell'impugnazione è disciplinata dall'art. 581 c.p.p., per cui l'impugnazione deve essere proposta con atto scritto nel quale vanno indicati il provvedimento impugnato, la data di tale provvedimento ed il giudice che lo ha emesso. Inoltre, l'impugnazione deve contenere i motivi, i capi e i punti della decisione che vengono contestati.
Per capo della sentenza si intende quella parte della pronuncia idonea ad avere il contenuto di una sentenza e, quindi, riferibile ad un singolo imputato e a una singola imputazione. I punti sono, invece, le parti della sentenza relative alle singole questioni risolte per giungere alla decisione.
L'impugnazione va presentata personalmente ovvero a mezzo di incaricato. L'art. 583 c.p.p. prevede, poi, la possibilità che le parti e i difensori propongano impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata.
I termini ad impugnare sono correlati a quelli stabiliti per la redazione della sentenza e, quindi, decorrono da un termine conosciuto preventivamente dalle parti. Infatti, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., il termine per proporre impugnazione è di.
- 15 giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e per quelli la cui motivazione sia redatta contestualmente al dispositivo;
- 30 giorni nel caso in cui non essendo possibile la redazione immediata della motivazione vi si provveda entro il quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo;
- 45 giorni per i provvedimenti per cui il giudice indichi un termine superiore ai 15 giorni ma non eccedente il novantesimo giorno dalla pronuncia.
I termini per l'impugnazione sono perentori e, quindi, stabiliti a pena di decadenza.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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