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Impugnabilità soggettiva




Il diritto di impugnare spetta soltanto a coloro i quali la legge espressamente lo conferisce e sono:
- il p.m. (art. 570 c.p.p.): in particolare il procuratore della Repubblica presso il tribunale; il procuratore generale presso la Corte d'appello; il sostituto procuratore, che ha presentato le conclusioni nel processo (rappresentante del p.m.). Il p.m. è rappresentante dell'interesse comune e può sempre tornare indietro e chiedere l'assoluzione. Le decisioni del procuratore non impegnano l'ufficio;
- l'imputato (art. 571 c.p.p.): può impugnare personalmente, attraverso un procuratore speciale e attraverso il difensore;
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.): possono proporre impugnazione con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato nei confronti delle disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e quelle relative la condanna dell'imputato e del responsabile civile alla restituzione, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali;
- la parte civile e il querelante (art. 576 c.p.p.): non possono impugnare la parte penalistica della sentenza, bensì solo gli interessi civili in sede penale. Il querelante ha diritto ad esperire l'impugnazione unicamente quando sia stato condannato alle spese e ai danni.
Nei reati di ingiuria e diffamazione, la persona offesa poteva impugnare anche la parte penalistica perché veniva in rilievo l'onere della persona. Questa eccezione era stata introdotta dalla l. Pecorella, ma è stata poi abolita.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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