Skip to content

Motivi di ricorso




L'art. 606 c.p.p. enuncia tassativamente i motivi di ricorso per cassazione:

a. eccesso di potere: quando un giudice di 1° e 2° svolge dei compiti riservati normalmente agli organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentiti ai pubblici poteri;

b. error in iudicando: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (norme in bianco). L'inosservanza è integrata dalla mancata applicazione, mentre l'erronea applicazione è integrata da un'applicazione inesatta. Il fenomeno delle "norme in bianco" è ravvisabile allorquando la norma penale non descrive compiutamente la fattispecie criminosa, delineata invece in tutto o in parte da norme extrapenali a cui la legge penale rinvia;

c. error in procedendo: inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. L'error in procedendo non giustifica, pertanto, sempre il ricorso in cassazione. Ne segue che non è ricorribile per cassazione un provvedimento giurisdizionale conseguente ad una violazione di norma processuale determinante una mera irregolarità;

d. mancata assunzione di una prova decisiva: la legge Pecorella ha inserito un inciso che crea confusione e cioè che tale motivo è applicabile quando la parte ne ha richiesta l'assunzione durante l'istruzione dibattimentale. Ciò non era previsto nel codice del 1930 e valorizza il principio del contraddittorio;

e. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo de provvedimento impugnato (motivazione intrinseca) ovvero da altri atti del processo (motivazione estrinseca): il legislatore del 1988 per arginare i poteri della cassazione ha limitato il controllo ai vizi di motivazione intrinseca, ma la legge Pecorella ha modificato la lettera e) aggiungendo che il vizio può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di cassazione.

I vizi di motivazione più ricorrenti sono:
- carenza grafica dei motivi;
- omesso esame dei motivi d'appello;
- motivi redatti a moduli a stampa;
- motivi per relationem, cioè rimandando ad altre sentenze.

Vizi logici:
- quando le premesse poste per giungere a determinate conclusioni siano contrarie alle regole d'esperienza;
- quando le massime utilizzate dal giudice siano inaccettabili o manifestamente contrarie all'ordine pubblico;
- quando da premesse accettabili il giudice sia pervenuto a valutazioni illogiche;
- quando vi sia stata una valutazione generica e superficiale delle emergenze.

Contraddittorietà: quando le ragioni logico-giuridiche su uno stesso fatto siano reciprocamente inammissibili.

Prova travisata:
- la mancata valutazione di una prova acquisita;
- l'impiego di una prova inesistente;
- travisamento della prova (=delle risultanze).

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.