Ricorribilità soggettiva
Per quanto concerne la legittimazione a proporre il ricorso, l'art. 607 c.p.p. stabilisce che l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere e che può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali. Ciò è consentito anche al difensore, purchè iscritto in un apposito albo.
Con riferimento alla legittimazione del p.m., l'art. 608 c.p.p. dispone che:
- il procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile;
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte d'assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale;
- il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 c.p.p. (pena accessoria) e da altre disposizioni.
Continua a leggere:
- Successivo: Motivi di ricorso
- Precedente: Ricorribilità oggettiva
Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
Altri appunti correlati:
- Gli Ausiliari del Giudice, del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria
- La Polizia Giudiziaria
- Il Pubblico Ministero
- Il giudice
- Le "persone" nella struttura del processo penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.