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Procedimento del ricorso per cassazione




Il ricorso per cassazione può essere presentato dalla parte personalmente.
La parte dibattimentale avanti alla Corte è preceduta ovviamente da attività preliminari al dibattimento. Anzitutto, il presidente della Corte di cassazione deve provvedere all'assegnazione del ricorso ad una delle 6 sezioni della Corte secondo i criteri stabiliti dalle leggi dell'ordinamento giudiziario. Talvolta l'assegnazione avviene alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e questo avviene quando occorre dirimere dei contrasti interpretativi, oppure quando la questione è di particolare importanza.
Il presidente può riunire i procedimenti nei casi previsti dall'art. 17 c.p.p. e separarli quando la separazione stessa giovi alla speditezza dei procedimenti.
L'udienza si svolge nel contraddittorio cartolare (=non si assumono prove). Inoltre può essere pubblica o in camera di consiglio. In particolare la Corte di cassazione procede in camera di consiglio nei casi previsti dalla legge, in tutti i casi in cui deve decidere su ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, allorquando il presidente della Corte, rilevata una causa di inammissibilità del ricorso, lo abbia assegnato a un'apposita sezione (sezione 7°).
Secondo l'art. 614 c.p.p., si osservano le norme relative alla pubblicità, alla polizia, alla disciplina delle udienze e alla direzione della discussione vigenti per i giudizi di 1° e 2°, se applicabili.
All'inizio dell'udienza il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi (30 gg. prima dell'udienza la cancelleria deve dare comunicazione della data dell'udienza stessa e del deposito degli atti al procuratore generale e ai difensori) e subito dopo viene fatta la relazione della causa.
Finita la relazione si passa alla discussione, dove vengono esposte le difese. Le repliche non sono consentite.
La deliberazione della sentenza non viene effettuata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo terminata la pubblica udienza.
La sentenza è pubblicata in udienza immediatamente dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo.
Una volta conclusa la deliberazione si redige la motivazione e si osservano, se applicabili, le disposizioni concernenti la sentenza conclusiva del giudizio di 1°.
Detta sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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