Diritto penale e processo
Carattere della procedura penale è la sua interdisciplinarietà. Il processo penale è uno strumento per ricostruire un evento del passato; per accertare l'esistenza di un reato e la relativa responsabilità.
Nel processo, ciascun operatore si confronta con un contradditore e le regole servono per disciplinare tale confronto.
Le regole processuali sono la trasposizione nel mondo giuridico degli spontanei comportamenti di chi vuole conoscere cosa è successo nel passato.
Il processo è una costruzione giuridica.
La procedura penale è una materia che si è vista riconoscere una sua autonomia d'insegnamento in Italia molto tardi. Infatti la procedura penale ha acquistato la cattedra accademica autonoma nel 1938 a Roma, mentre prima è stata per lungo tempo considerata dall'ordinamento universitario all'interno di un unico insegnamento di diritto e procedura penale.
Per molti anni la cattedra di Roma fu quasi l'unica perché fino agli anni '60, nella grande maggioranza delle università italiane, la procedura penale era ancora insegnata dal docente di diritto penale. Mancava un approfondimento della materia processual-penalistica e i testi di procedura penale erano più pratici che scientifici.
All'espressione "diritto processuale penale" è preferibile quella di "procedura penale" perché in questo modo si rimarca l'aspetto tecnico-giuridico.
Rischiava di passare una visione servente della procedura penale rispetto al diritto penale sostanziale.
La procedura penale era quindi vista come lo strumento attraverso cui si realizza il diritto sostanziale.
Sono le norme incriminatrici che presentano un quadro di diritto al quale le parti devono adeguarsi.
Il diritto penale è costituito dal complesso delle fattispecie e delle sanzioni criminali, mentre la procedura penale è finalizzata a realizzare il male minacciato.
Il rapporto strumentale tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale è reciproco perché se da un lato il processo è destinato a un accertamento per la repressione dei reati, dall'altro il diritto penale opera in funzione del processo, viene adoperato per indicare i valori da tutelare attraverso il processo.
In questa visuale il processo non è altro che lo strumento per garantire la punizione con una forte subordinazione del giudice al legislatore. Il giudice non è altro che servo del legislatore al quale deve obbedienza.
Le attività processuali in questo modo si ridurrebbero alla mera applicazione delle norme che disciplinano l'attività degli organi giuridici. Ma questo non vuol dire studiare il processo perché le norme sono solo una parte del mondo processuale e vanno studiate nel loro effettivo operare.
A questa concezione pan-sostanzialistica del diritto si contrappone una concezione processuale del diritto, secondo cui solo nel processo si realizza l'effettiva vita giuridica.
È solo nel momento della controversia e quindi nel processo che appare, risalta il problema della qualifica dei comportamenti tenuti dai soggetti; il problema del diritto.
La qualificazione di tali comportamenti come giuridici o antigiuridici avviene solo davanti al giudice.
Sono dunque le norme sostanziali ad essere, in questa concezione, strumentali al processo.
Secondo Holmes le fattispecie incriminatrici sono solo dei criteri di valutazione che il giudice utilizza nel giudizio concreto.
Il giudice ha il dovere di comprendere le norme e di adeguare i precetti giuridici ai mutamenti del contesto sociale.
L'interpretazione da parte dell'organo che enuncia il diritto crea diritto.
La prova è la pietra angolare su cui poggiano le altre componenti del processo ed è un istituto che non può essere compreso se non è inserito all'interno dell'evoluzione storica.
Non esiste un processo ideale; l'ideale di certezza è solo tendenzialmente realizzabile. Gli istituti processuali mirano, attraverso la verifica della fondatezza dell'imputazione, ad assicurare l'effettività della comminatoria penale nei confronti del colpevole. Ma se il processo ha anche una funzione extra-processuale di condizionamento dei comportamenti della collettività, non ha però una funzione di difesa in senso diretto. Infatti i magistrati lottano solo per garantire il rispetto della norme, mentre il controllo sociale viene esercitato dall'esecutivo e dalla polizia di sicurezza. La procedura penale disciplina l'attività conoscitiva degli organi giudiziari.
Alla fine dell'800 la Riforma Leopoldina (1876) costituisce il primo testo italiano del pensiero illuminista in materia criminale. È anche il primo esempio di codice criminale: la prima parte regolava lo sviluppo del procedimento, poi veniva inserita la parte riguardante i reati e le pene; infine regolamentava la sentenza.
Continua a leggere:
- Successivo: La nozione di processo penale
Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
- Autore del libro: Giulio Ubertis
- Editore: UTET
- Anno pubblicazione: 2007
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Lineamenti di procedura penale
- La parte speciale del diritto, i delitti contro il patrimonio e la persona
- Diritto penale: principi e disciplina
- Diritto Penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Profili di interdipendenza fra giudizio di prevenzione e procedimenti penali paralleli
- La sospensione condizionale della pena
- Messa alla prova
- Il principio del ne bis in idem e il giudicato penale
- Il fenomeno dell'Eco-mafia e l'analisi della fattispecie all'art.452 quaterdecies c.p. ''attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti''
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.