Capo II del Titolo I del Libro I CPC
Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario + capo III del titolo II del libro i CPC: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Proseguendo nell'analisi delle norme del Codice di procedura civile, vedete che ci sono delle norme dedicate ai c.d. ausiliari del giudice. Abbiamo ausiliari che troviamo in ogni processo, cioè sono il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Chi sono queste due figure? Il cancelliere possiamo dire che è una sorta di segretario del giudice, infatti, in base all'art 57, documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti, assiste il giudice( vedere noi qste norme). Invece l'ufficiale giudiziario (art 59) ha il compito fondamentale di provvedere alla notificazione degli atti ed esercita anche un ruolo molto importante nel processo di esecuzione forzata.
Invece poi abbiamo degli ausiliari eventuali, quindi possiamo dire dei professionisti che possono essere nominati dal giudice, come il consulente tecnico, poi c'è anche la figura del custode e poi possiamo avere anche il notaio che può essere ausiliario del giudice, in particolare nella procedura di espropriazione forzata.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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