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L'astensione del giudice


Gli ARTT. 51 E SGG. CPC, collocati nella Sezione VII del Capo I del Libro I CPC, hanno la finalità di garantire i principi fondamentali dell'imparzialità e della terzietà del giudice EX ART. 111.2 DELLA COSTITUZIONE.

In 5 casi, tassativamente elencati EX ART. 51 CPC, nonostante gli sia affidata da un attore una determinata causa, il giudice, inteso come persona fisica - e non più come ufficio giudiziario - è obbligato ad astenersi, perché ha un rapporto personale con l’oggetto della causa; oppure perché ha un rapporto personale con almeno una delle parti processuali.

Obbligo d’astensione determinato dal rapporto personale del giudice con l’oggetto della causa

1) «SE HA INTERESSE (diretto) NELLA CAUSA O (interesse indiretto) IN ALTRA (connessa ad essa impropriamente, in quanto) VERTENTE SU IDENTICA QUESTIONE DI DIRITTO»: Un interesse diretto del giudice nella causa può addirittura essere il fatto che il giudice stesso è parte del processo!
2) «SE HA DATO CONSIGLIO O PRESTATO PATROCINIO NELLA CAUSA, O HA DEPOSTO IN ESSA COME TESTIMONE, OPPURE NE HA CONOSCIUTO COME MAGISTRATO IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO O COME ARBITRO O VI HA PRESTATO ASSISTENZA COME CONSULENTE TECNICO»: A proposito "dell'averne conosciuto come magistrato in altro grado del processo", la posizione della Corte Costituzionale, diversa a seconda che si tratti di processo civile o di processo penale, intende l’"altro grado del processo" come grado di impugnazione.

Obbligo di astensione determinato dal rapporto personale del giudice con le parti processuali

«SE EGLI STESSO O LA MOGLIE È PARENTE FINO AL QUARTO GRADO O LEGATO DA VINCOLI DI AFFILIAZIONE, O È CONVIVENTE O COMMENSALE ABITUALE DI UNA DELLE PARTI O DI ALCUNO DEI DIFENSORI»: C’è un’antica ottica maschilista, nel additare al giudice come "egli stesso"; essa dovrebbe essere aggiornata, perché oggi le donne magistrato sono numerose!
2) «SE EGLI STESSO O LA MOGLIE HA CAUSA PENDENTE O GRAVE INIMICIZIA O RAPPORTI DI CREDITO O DEBITO CON UNA DELLE PARTI O ALCUNO DEI SUOI DIFENSORI».
3) «SE È TUTORE, CURATORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PROCURATORE, AGENTE O DATORE DI LAVORO DI UNA DELLE PARTI; SE, INOLTRE, È AMMINISTRATORE O GERENTE DI UN ENTE, DI UN'ASSOCIAZIONE ANCHE NON RICONOSCIUTA, DI UN COMITATO, DI UNA SOCIETÀ O STABILIMENTO CHE HA INTERESSE NELLA CAUSA».
In ogni caso, EX ART. 51.2 CPC è stabilito che «IN OGNI ALTRO CASO IN CUI ESISTONO GRAVI RAGIONI DI CONVENIENZA, IL GIUDICE PUÒ RICHIEDERE AL CAPO DELL'UFFICIO L'AUTORIZZAZIONE AD ASTENERSI […]».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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