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Il giudice civile ordinario in generale


NOZIONI GENERALI FONDAMENTALI

EX ART. 1 CPC, rubricato "Giurisdizione dei giudici ordinari", è stabilito che «LA GIURISDIZIONE CIVILE, SALVO SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE, È ESERCITATA DAI GIUDICI ORDINARI SECONDO LE NORME DEL PRESENTE CODICE».
Nello specifico, EX ART. 102.1 COSTITUZIONE, quale identificazione della figura del giudice ordinario, è stabilito che «LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE È ESERCITATA DA MAGISTRATI ORDINARI ISTITUITI E REGOLATI DALLE NORME SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO [Nello specifico, la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario è il REGIO DECRETO N. 12 DEL 30 GENNAIO 1941, che ha subito numerose riforme, di cui l’ultima risale ad una LEGGE DEL 2007. In ogni caso, quest’ultima LEGGE DEL 2007 ha previsto l’elaborazione di un nuovo codice dell’ordinamento giudiziario in sostituzione di questo risalente testo normativo].»; allo stesso tempo, EX ART. 102.2 COSTITUZIONE, è stabilito che «NON POSSONO ESSERE ISTITUITI GIUDICI STRAORDINARI O GIUDICI SPECIALI [Tuttavia, quale limite costituzionale alla tutela del giudice civile ordinario, la Costituzione riconosce/costituzionalizza determinati giudici speciali, quali il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti; nello specifico, EX ART. 103.1 COSTITUZIONE, è stabilito che «IL CONSIGLIO DI STATO E GLI ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA HANNO GIURISDIZIONE PER LA TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI LEGITTIMI E, IN PARTICOLARI MATERIE INDICATE DALLA LEGGE, ANCHE DEI DIRITTI SOGGETTIVI (Pertanto, il giudice ordinario, che, per definizione, è il giudice dei diritti soggettivi, è limitato nella propria tutela da questi casi in cui sussiste una c. d. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)».].

POSSONO SOLTANTO ISTITUIRSI PRESSO GLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI SEZIONI SPECIALIZZATE PER DETERMINARE MATERIE, ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI IDONEI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA [Le sezioni specializzate ono organi diversi dai giudici speciali, composti da un giudice ordinario/un giudice togato affiancato dai c. d. esperti cittadini nelle materie di loro competenza. ESEMPI: Il Tribunale dei Minori, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o le Sezioni Specializzate Agrarie]».
D’altro canto, quale modalità concorsuale d’accesso alla carica di giudice ordinario/di giudice togato, che ne garantisce la professionalità, EX ART. 106.1 COSTITUZIONE, è stabilito che «LE NOMINE DEI MAGISTRATI HANNO LUOGO PER CONCORSO».
Il controllo sulla carriera dei magistrati e la vigilanza sul funzionamento della magistratura sono affidati al CSM (=Consiglio Superiore della Magistratura): EX ART. 107.1 COSTITUZIONE è stabilito che «I MAGISTRATI SONO INAMOVIBILI [Infatti, EX ART. 101.2 COSTITUZIONE, è stabilito che «I GIUDICI SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE»]. NON POSSONO ESSERE DISPENSATI O SOSPESI DAL SERVIZIO, NÉ DESTINATI AD ALTRE SEDI O FUNZIONI, SE NON IN SEGUITO A DECISIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ADOTTATA O PER I MOTIVI E CON LE GARANZIE DI DIFESA STABILITE DALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, O CON IL LORO CONSENSO»; inoltre, EX ART. 107.2 COSTITUZIONE, è stabilito che «IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA HA FACOLTÀ DI PROMUOVERE L'AZIONE DISCIPLINARE», che poi è svolta proprio dal CSM.

Inoltre, EX ART. 107.3 COSTITUZIONE, è stabilito che «I MAGISTRATI SI DISTINGUONO FRA LORO SOLTANTO PER DIVERSITÀ DI FUNZIONI» loro attribuite, quale unica peculiarità di ciascuno di essi rispetto allo svolgimento automatico della propria carriera; nello specifico, al suo termine, un giudice è anche giudice di Cassazione, ma può continuare a svolgere anche le funzioni di giudice di tribunale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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