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Elencazione e breve descrizione dei giudici civili

Elencazione e breve descrizione dei giudici civili


Qui di seguito si tratteranno i tratti descrittivi essenziali di ogno singolo giudice civile ordinario.

1. IL GIUDICE DI PACE
In Italia, i giudici di pace ammontano ad un totale di un po’ meno di 5000 uffici, la cui sede coincide con ciascun vecchio mandamento delle preture.
Il giudice di pace è sempre un giudice monocratico.

Onorarietà dell’ufficio e sue conseguenze - Quale figura istituzionale introdotta/istituita dalla LEGGE N. 374 DEL 21 NOVEMBRE 1991, in sostituzione del precedente giudice conciliatore, il giudice di pace è un giudice civile di primo grado c. d. onorario/non professionale/non togato, il che significa che non è selezionato attraverso un concorso EX ART. 106.1 COSTITUZIONE e, di conseguenza, non è legato da un rapporto organico, o di servizio con l’amministrazione della giustizia.
Pertanto, essendo un giudice onorario, il giudice di pace non è un giudice di carriera, bensì è un incarico a tempo; nello specifico, EX ART. 7.1 DELLA LEGGE N. 374 DEL 1991, rubricato "Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace", è stabilito che «IN ATTESA DELLA COMPLESSIVA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEI GIUDICI DI PACE, IL MAGISTRATO ONORARIO CHE ESERCITA LE FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE DURA IN CARICA QUATTRO ANNI E PUÒ ESSERE CONFERMATO PER UN SECONDO MANDATO DI QUATTRO ANNI E PER UN TERZO MANDATO DI QUATTRO ANNI».
Inoltre, pur essendo un giudice non professionale con una carica a tempo, in Italia il giudice di pace non svolge gratuitamente la propria carica, diversamente dall’Inghilterra, in cui il giudice di pace, essendo un comune cittadino che assume tale ruolo - soprattutto nel settore penalistico - solo per alcune settimane all’anno, svolge la propria funzione gratuitamente. Nello specifico, EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 374 DEL 1991, rubricato "Indennità spettanti al giudice di pace", il giudice di pace lavora a cottimo, nel senso che gli spetta una determinata indennità, che varia in base al provvedimento pronunciato/al processo definito/all’udienza tenuta.

Competenza del giudice di pace  - La sua competenza riguarda le c. d. cause bagatellari, cioè le controversie di minor valore e circa determinate materie, che rappresentano una fetta di contenzioso numericamente significativa e, post riforma EX LEGGE N. 69 DEL 2009, in progressivo aumento, attualmente equivalente ad oltre il 50% del contenzioso civile di primo grado. In particolare, la competenza per valore e/o per materia del giudice di pace è disciplinata EX ART. 7 CPC, rubricato "Competenza del giudice di pace", articolo di legge originariamente formulato EX LEGGE N. 374 DEL 1991, che ha subito una recentissima modifica EX LEGGE N. 69. DEL 2009.
Più precisamente, quale criterio verticale di competenza per valore del giudice di pace - che non è mai puro, ma è sempre combinato insieme ad un criterio di competenza per materia -, EX ART. 7.1 CPC è stabilito che «IL GIUDICE DI PACE È COMPETENTE PER LE CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 5.000, QUANDO DALLA LEGGE NON SONO ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE»; inoltre, EX ART. 7.2 CPC, è stabilito che «IL GIUDICE DI PACE È ALTRESÌ COMPETENTE PER LE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E DI NATANTI, PURCHÉ IL VALORE DELLA CONTROVERSIA NON SUPERI EURO 20.000 [In realtà, a tal proposito, il legislatore del 2009 è stato più moderato rispetto alla proposta di elevazione del valore di tale controversia fino al valore di 25.000 e/o 30.000 €]», quale fetta di contenzioso circa gli incidenti stradali molto rilevante a livello numerico.
D’altro canto, quale criterio verticale di competenza per materia del giudice di pace - indipendente dal valore della controversia e, quindi, puro -, EX ART. 7.3 CPC è stabilito che «È COMPETENTE QUALUNQUE NE SIA IL VALORE: 1) PER LE CAUSE RELATIVE AD APPOSIZIONE DI TERMINI ED OSSERVANZA DELLE DISTANZE STABILITE DALLA LEGGE, DAI REGOLAMENTI O DAGLI USI RIGUARDO AL PIANTAMENTO DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI; 2) PER LE CAUSE RELATIVE ALLA MISURA ED ALLE MODALITÀ D’USO DEI SERVIZI DI CONDOMINIO DI CASE (quale fetta di contenzioso molto rielevante a livello numerico); 3) PER LE CAUSE RELATIVE A RAPPORTI TRA PROPRIETARI O DETENTORI DI IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE IN MATERIA DI IMMISSIONI DI FUMO O DI CALORE, ESALAZIONI, RUMORI, SCUOTIMENTI E SIMILI PROPAGAZIONI CHE SUPERINO LA NORMALE TOLLERABILITÀ; 3-BIS) PER LE CAUSE RELATIVE AGLI INTERESSI O ACCESSORI DA RITARDATO PAGAMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI».

Requisiti di nomina - L’ordinamento processualcivilista italiano ha ritenuto opportuno affidare tali controversie ad un giudice non professionale/non togato, che, come si deduce dalla denominazione giudice "di pace", fosse più vicino ai cittadini e, di conseguenza, fosse meno legato alla tradizionale soluzione di diritto della controversia stessa; più nello specifico, al momento della discussione del progetto di legge istitutivo del giudice di pace, è stata proposta l’introduzione di un "giudice nonno" non giurista, cioè di una figura di giudice di primo grado che non avesse una preparazione tecnico-giuridica ad hoc, ma che fosse semplicemente un cittadino di buon senso e di una certa età.
Tuttavia, questa proposta iniziale di "giudice nonno" non giurista si è mai trasformata in testo di legge, poiché, EX ART. 5.1 DELLA LEGGE N. 374 DEL 1991, rubricato "Requisiti di nomina", è stabilito che «PER LA NOMINA A GIUDICE DI PACE SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI: A) ESSERE CITTADINO ITALIANO; B) AVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI; C) NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PER DELITTI NON COLPOSI O A PENA DETENTIVA PER CONTRAVVENZIONE E NON ESSERE SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA; D) AVERE CONSEGUITO LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA [Quindi, il giudice di pace deve avere ex lege una preparazione tecnico-giuridica]; E) AVERE IDONEITÀ FISICA E PSICHICA; F) AVERE ETÀ NON INFERIORE A 30 ANNI E NON SUPERIORE A 70 ANNI [Quindi, il giudice di pace non è un "giudice nonno", ma è relativamente giovane]; G) AVERE CESSATO, O IMPEGNARSI A CESSARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE, L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DIPENDENTE, PUBBLICA O PRIVATA; H) AVERE SUPERATO L'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE [In alternativa a questo requisito dell’essere un avvocato, ulteriore rispetto alla laurea in Legge e, di conseguenza, chiarificante maggiornamente la richiesta ex lege di preparazione tecnico-giuridica del giudice di pace, EX ART. 5.2 DELLA LEGGE N. 374 DEL 1991, è stabilito che «IL REQUISITO DI CUI ALLA LETTERA H) DEL COMMA 1 NON È RICHIESTO PER COLORO CHE HANNO ESERCITATO: A) FUNZIONI GIUDIZIARIE, ANCHE ONORARIE, PER ALMENO UN BIENNIO; B) FUNZIONI NOTARILI; C) INSEGNAMENTO DI MATERIE GIURIDICHE NELLE UNIVERSITÀ; D) FUNZIONI INERENTI ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E ALLA EX CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE»]».

2. IL TRIBUNALE
Il tribunale è un giudice civile di I grado c. d. togato/ordinario/professionale, il che significa che è selezionato attraverso un concorso EX ART. 106.1 COSTITUZIONE e, di conseguenza, è legato da un rapporto organico, o di servizio, con l’amministrazione della giustizia.
La sede dei tribunali sono i capoluoghi di provincia di tutt’Italia e circa altri 60 comuni.
Di regola, post riforma degli anni ’90, il tribunale è giudice monocratico; eccezionalmente, soltanto per talune controversie, elencate tassativamente EX ARTT. 50 BIS, 50 TER E 50 QUATER CPC, la prima fase processuale è affidata al giudice istruttore, mentre la decisione vera e propria della causa è presa da un collegio, composto da tre giudici. Tuttavia, come si è già detto, la disciplina CPC - non toccata dalla riforma degli anni ’90 - del procedimento di cognizione davanti al Tribunale è ancora disegnata sull’originaria ripartizione di ruoli tra giudice istruttore e collegio.

3. LA CORTE D’APPELLO
Di regola, la corte d’appello è un giudice civile togato di II grado/d’appello; tuttavia, in taluni casi eccezionali, quale è, ad esempio, l’azione di accertamento della riconoscibilità della sentenza straniera, quest’organo giudiziario ha una competenza in primo e unico grado.
La sede delle corti d’appello sono i capoluoghi di regione - ad esempio, in Piemonte la corte d’appello ha sede a Torino -, salvo la Valle d’Aosta che non ha corte d’appello; e in alcune regioni, qual è la Sicilia - che, oltre a quella di Palermo, ha anche quelle di Catania, di Messina e di Caltanissetta -, vi sono più corti d’appello.
La corte d’appello è sempre giudice collegiale, composto da tre giudici.

4. LA CORTE DI CASSAZIONE
In Italia esiste un’unica corte di cassazione, con sede a Roma; al contrario, sino agli anni ’20 del XX secolo, in Italia esistevano le corti di cassazione regionali.

Sezioni Unite vs Sezioni Semplici - A causa dei sempre più numerosi ricorsi in cassazione (In particolare, le sentenze rese annualmente dalle sezioni civili della cassazione italiana sono più di 30.000, mentre i ricorsi attualmente pendenti davanti alla cassazione italiana sono più di 90.000), oggi le sezioni civili (semplici) della Corte di Cassazione, quali giudici ordinari collegiali composti ciascuno da 3 membri giudicanti, sono addirittura 5: 3 di esse si occupano di materia civile ordinaria, una di materia laburistica ed un’altra di materia tributaria.
Tuttavia, in certi casi, soprattutto qualora vi siano state pronunce contrastanti delle Sezioni Semplici rispetto alla medesima questione, la Corte di Cassazione decide a Sezioni Unite, che sono una composizione collegiale allargata della stessa, formata da 9 membri giudicanti.
Altro esempio di decisione a Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguarda il c. d. regolamento di giursdizione EX ART. 41 CPC, di cui si dirà in seguito.

Ruolo istituzionale della Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità - La Corte di Cassazione, quale giudice ordinario collocato al vertice della struttura piramidale della giustizia civile italiana, si distingue rispetto ai c. d. giudici di merito (=Giudice di pace + Tribunale + Corte d’appello), perché è il c. d. giudice di legittimità: EX ART. 65.1 DEL REGIO DECRETO N.12 DEL 1941, rubricato "Attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione", è stabilito che «LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, QUALE ORGANO SUPREMO DELLA GIUSTIZIA, ASSICURA L'ESATTA OSSERVANZA E L'UNIFORME INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE, L'UNITÀ DEL DIRITTO OGGETTIVO NAZIONALE [Questa è la c. d. funzione nomofilattica (letteralmente, dal greco nomos = legge) della Corte di Cassazione; nello specifico, diversamente dalle pronunce della Supreme Court of the United States, il precedente di cassazione non ha efficacia vincolante, ma ha una c. d. efficacia persuasiva nei confronti dei giudici inferiori. Ciò significa che, qualora un giudice inferiore interpreti la legge in modo difforme rispetto all’interpretazione resa dalla Cassazione, la sua pronuncia, essendo ricorribile di fronte a quest’ultima, può essere oggetto di controllo e di conseguente modifica da parte della stessa corte di cassazione. Ovviamente, al fine di esercitare efficacemente la propria precipua funzione nomofilattica, entro la Corte di Cassazione vi dovrebbe essere un orientamento giurisprudenziale uniforme; tuttavia, a causa dell’elevatissimo numero di ricorsi, le 5 sezioni (semplici) civili frequentemente si pronunciano in modo difforme sulla medesima questione. Di conseguenza, soprattutto in questi ultimi anni, è stato potenziato il ruolo di nomofilachia della Corte, rendendo il dictum delle Sezioni Unite con efficacia vincolante rispetto alle pronunce delle Sezioni Semplici.], IL RISPETTO DEI LIMITI DELLE DIVERSE GIURISDIZIONI [Un esempio di questa sua competenza è l’istituto del regolamento di giurisdizione di fronte alle Sezioni Unite EX ART. 41 CPC, di cui si dirà in seguito!]; REGOLA I CONFLITTI DI COMPETENZA E DI ATTRIBUZIONI, ED ADEMPIE GLI ALTRI COMPITI AD ESSA CONFERITI DALLA LEGGE». Di conseguenza, il ricorso per Cassazione, al fine di rianalizzare tutti i fatti (costitutivi, modificativi, impeditivi e/o estintivi) della controversia, non è consentito: essendo la Corte di Cassazione il giudice di legittimità, il merito, inteso come accertamento dei fatti del processo, è ad essa precluso.

Ammissibilità costituzionale o meno di limiti ex lege alla proponibilità del ricorso per Cassazione - Gli ordinamenti giuridici - quali gli USA e/o altri ordinamenti europei -, in cui la Corte Suprema svolge efficacemente il proprio ruolo, hanno introdotto una selezione/un filtro ex lege dei ricorsi in Cassazione, che, quindi, non sono ivi ritenuti una garanzia costituzionale soggettiva, a tutela del cittadino.
Al contrario, nell’ordinamento giuridico italiano, un filtro ex lege alla proponibilità del ricorso/alla ricorribilità per Cassazione sarebbe incostituzionale EX ART. 111.7 DELLA COSTITUZIONE, quale tutela/copertura/garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione, che stabilisce che «CONTRO LE SENTENZE E CONTRO I PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTÀ PERSONALE, PRONUNCIATI DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ORDINARI O SPECIALI, È SEMPRE AMMESSO RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE». Al fine di ovviare alla crisi della Corte di Cassazione italiana, parallela alla più generale crisi della giustizia civile italiana, è stata anche proposta una modifica costituzionale in proposito, che, tuttavia, non è mai stata accolta.

Sforzo autorganizzativo della Corte di Cassazione - Tuttavia, è da chiarire che, nonostante quest’ostacolo costituzionale alla soluzione della crisi della Corte di Cassazione italiana per l’eccessino numero di ricorsi pendenti presso di essa, quest’ultima ha fatto un grande sforzo autoorganizzativo, che ha parzialmente ridimensionato la propria medesima crisi.
In particolare, oltre all’opzione di conferire efficacia vincolante al precedente delle Sezioni Unite rispetto alle pronunce delle Sezioni Semplici, la Corte di Cassazione ha potenziato il procedimento in camera di consiglio, quale sorta di filtro interno dei ricorsi stessi, e, allo stesso tempo, ha aumentato i casi d’inammissibilità del ricorso per Cassazione, quale sorta di legittimo raggiro della garanzia costituzionale EX ART. 111.7 DELLA COSTITUZIONE.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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