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Il convenuto contumace


La rischiosa scelta del convenuto di non difendersi/di non costituirsi nel processo può essere determinata dalla sua ferma convizione nell’assoluta pretestuosità della domanda dell’attore, evitando così di anticipare inutilmente i costi della propria difesa ad opera di un avvocato. In linguaggio tecnico, in questo caso l’ordinamento processualcivilistico italiano afferma che "il convenuto è dichiarato contumace" dal giudice.
In ogni caso, bisogna vedere qual è l'atteggiamento assunto dal legislatore nei confronti dell’inerzia del convenuto contumace: un ordinamento molto comprensivo (e più razionale, come quello italiano) nei suoi confronti stabilisce che, anche a fronte della sua mancata costituzione in giudizio, l'attore deve comunque provare le sue pretese nei suoi confronti/dimostrare i fatti costiutivi della sua domanda. Al contrario, un ordinamento molto severo (e meno razionale, come quello inglese) nei suoi confronti prevede che, essendo la contumacia sinonimo di sussistenza del torto a proprio capo, la domanda dell’attore nei suoi confronti sia automaticamente accolta, quale vera e propria sanzione del contumace stesso; pertanto, in un sistema processualcivilistico di questo tipo, il convenuto, sapendo che, non difendendosi nel processo, andrà incontro ad una pronuncia a sé sfavorevole, è fortemente spinto a costituirsi nel processo, salvo non abbia effettivamente alcuna difesa da spendere a proprio favore.

- La posizione dell’ordinamento italiano nei confronti del convenuto contumace è ancora legata alla visione tradizionale di favor legis: nel caso in cui il convenuto non si costituisca nel processo nei termini previsti dal legislatore, egli è dichiarato contumace, ma l'attore deve, comunque, provare i fatti costitutivi della propria domanda, il che è più semplice, in seguito alla mancanza di difese proposte dal convenuto.
Proprio il favor legis pro contumace fa sì che il procedimento in contumacia abbia determinate peculiarità: determinati atti, che hanno conseguenze a lui pregiudizievoli, devono essere obbligatoriamente portati a sua conoscenza. In particolare, l’atto, la cui conoscenza è per lui fondamentale, al fine di cambiare eventualmente il proprio comportamento processuale, è la sentenza pronunciata dal giudice: il legislatore processualcivilista italiano prevede che la sentenza sia notificata anche al contumace, perché, in questo modo, egli può costituirsi nel processo, impugnare la suddetta pronuncia ed ottenere un eventuale ribaltamento della pronuncia.
Di fronte alla crisi della giustizia civile italiana, a causa dei tempi troppo lunghi, in Italia si sta discutendo se non sia opportuno cambiare quest’atteggiamento tradizionale di favor legis nei confronti del convenuto, pur non arrivando all’opposta opzione pro automatico accoglimento della domanda a fronte della mancata difesa del convenuto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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