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La domanda riconvenzionale


Qualora il convenuto proponga al giudice una domanda riconvenzionale - assumendo nei confronti di quest’ultima il ruolo dell’attore -, egli non si limita ad arricchire il processo sotto il profilo dell’allegazione dei fatti, bensì propone una vera e propria domanda nei confronti dell’attore originario - che, quindi, nei confronti della domanda riconvenzionale diventa il convenuto -, che deve essere pertinente al merito della domanda principale originaria.
Infatti, il dubbio posto dall’istituto della domanda riconvenzionale è comprendere se essa possa avere qualunque contenuto, purchè sia collegata alla domanda principale originaria dalla mera identità delle parti processuali coinvolte e ivi a ruoli invertiti; oppure, se oltre a questo requisito minimo, la domanda riconvenzionale debba anche avere un contenuto riconducibile/collegabile al merito della domanda principale originaria.

La dottrina italiana, la giurisprudenza italiana e, di conseguenza, il legislatore italiano hanno ritenuto più ragionevole, dal punto di vista processuale, la seconda opzione, poiché, nel caso di mera identità delle parti coinvolte, il cumulo della domanda riconvenzionale sulla domanda originaria violerebbe il diritto dell’attore originario alla ragionevole durata del processo, dato che, qualora tra di esse non sussista alcun collegamento contenutistico e, di conseguenza, le loro rispettive questioni di diritto e/o questioni di fatto siano del tutto diversi, il processo dura molto più a lungo. Pertanto, secondo quest’opzione del tutto irragionevole, la proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto può essere del tutto pretestuosa, al solo scopo di guadagnare tempo, ottenendo un prolungamento dei tempi processuali di per sé già lunghi; in particolare, è vero che la trattazione di due domande separate e distinte all’interno del medesimo processo ha dei vantaggi in termini di economia processuale, ma tale economia processuale è tanto più rilevante quanto più esse sono collegate tra di loro!

Nello specifico, al fine di stabilire quanto stretto è il collegamento contenutistico tra domanda principale e domnada riconvenzionale, EX ART. 36 CPC, rubricato "Cause riconvenzionali", è stabilito, quale definizione assai restrittiva di domanda riconvenzionale, che «IL GIUDICE COMPETENTE PER LA CAUSA PRINCIPALE CONOSCE ANCHE DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI CHE DIPENDONO DAL TITOLO DEDOTTO IN GIUDIZIO DALL’ATTORE [Il titolo dedotto in giudizio dall’attore è la c. d. causa petendi, cioè l’insieme dei fatti costitutivi allegati/dedotti dall’attore a fondamento della propria domanda; pertanto, l’espressione qui sottolineata significa che la domanda riconvenzionale deve avere a proprio fondamento i rispettivi fatti costitutivi allegati dall’attore come fondamento della propria domanda principale: il collegamento contenutistico molto stretto, in questo caso, è la comunanza di fatti costitutivi.] O DAL TITOLO CHE GIÀ APPARTIENE ALLA CAUSA COME MEZZO DI ECCEZIONE [Ciò significa che, quale alternativa più soft rispetto alla comunanza di fatti costitutivi, il collegamento contenutistico della domanda riconvenzionale alla domanda principale può essere il seguente: la domanda riconvenzionale deve essere uno sviluppo dell’eccezione proposta in via principale dal convenuto, essendo la sua causa petendi un fatto impeditivo, modificativo o estintivo, rispetto ai fatti costitutivi allegati in via principale dall’attore.], PURCHÉ NON ECCEDANO LA SUA COMPETENZA PER MATERIA O PER VALORE […]».

ESEMPIO 1: Un locatore, attore originario, propone un’azione di risoluzione del contratto di locazione nei confronti del covenuto originario conduttore; quest’ultimo, non limitandosi a difendersi previa allegazione fatti modificativi, impeditivi o estintivi rispetto alla domanda del locatore, può formulare, nei confronti di quest’ultimo, una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pertinente all’originaria azione costitutiva. Di conseguenza, il merito dell’azione risarcitoria del convenuto non potrà essere un risarcimento del danno da incidente stradale avvenuto tra attore e convenuto, bensì il conduttore potrà domandare la restituzione della caparra/cauzione data al locatore per l’eventuale risarcimento dei danni (a fine rapporto di locazione), arrecati eventualmente dal medesimo convenuto. Questa domanda riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore, perché il suo fatto costitutivo/la sua causa petendi è sempre il contratto di locazione.

ESEMPIO 2: Un creditore attore principale domanda al giudice la condanna al pagamento di una certo credito inadempiuto in capo al convenuto debitore, il quale fa valere, a propria difesa, un diverso credito da lui vantato nei confronti dell’attore principale, il cui ammontare è superiore a quello del suo rispettivo debito! Di conseguenza, la porzione del suddetto credito equivalente all’ammontare del proprio debito nei confronti dell’attore principale è un’eccezione di compensazione, che estingue la causa petendi dell’attore; invece, la porzione residuale del suddetto credito è la causa petendi di un’ulteriore domanda riconvenzionale di condanna dell’attore principale.

Accanto a questi due casi ex lege di stretta connessione di contenuto tra domanda principale e domanda riconvenzionale, esistono anche casi di collegamento contenutistico meno stretto, in cui sussite una mera identità di questioni (di fatto e/o di diritto) tra le due domande e, di conseguenza, il diritto fatto valere in via riconvenzionale dal convenuto è fondato su fatti costitutivi diversi rispetto a quelli allegati dall’attore principale. Nello specifico, sotto il profilo dell’economia processuale, anche in queste ipotesi peculiari è utile la trattazione di due domande separate e distinte all’interno del medesimo processo, che, comunque, sono accomunate dalle questioni di fatto e di diritto.

A tal proposito, la dottrina di maggioranza ammette la domanda riconvenzionale solo negli stretti limiti contenutistici EX ART. 36 CPC, escludendo, quindi, la sua proponibilità in queste ipotesi peculiari.
Al contrario, la giurisprudenza, ai fini della proponibilità della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, ritiene sufficiente la c. d. connessione impropria alla domanda principale, cioè l’identità/la comunanza delle sue questioni di fatto o di diritto rispetto a quelle della domanda principale dell’attore.

Nello specifico, l’argomento testuale EX ART. 36 CPC utilizzato dalla giurisprudenza è il fatto che le domande rinconvenzionali possono essere proposte «PURCHÉ NON ECCEDANO LA COMPETENZA PER MATERIA O PER VALORE» del giudice competente per la domanda principale; in altre parole, la giurisprudenza ha interpretato la ratio legis dell’ART. 36 CPC nel senso che la trattazione di domanda principale e riconvenzionale all’interno del medesimo processo esula dai limiti contenustici EX ART. 36 CPC, purchè esse non spettino alla competenza di giudici diversi, nel qual caso la domanda riconvenzionale deve rispettare i limiti contenustici ristretti EX ART. 36 CPC.

Volendo chiarire ulteriormente, poiché l’ART. 36 CPC è collocato sistematicamente entro la Sezione IV del Capo I del Titolo I del Libro I CPC, intitolata "Delle modificazioni di competenza per ragioni di connessione", la giurisprudenza ritiene che questa norma non sia esclusivamente dedicata alla definizione restrittiva di domanda riconvenzionale, bensì che essa debba essere collocata nel più generico ambito della circoscrizione della competenza del giudice.
… La domanda di accertamento incidentale EX ART. 34 CPC vs La domanda riconvenzionale EX ART. 36 CPC … - EX ART. 34 CPC, rubricato "Accertamenti incidentali", quale definizione legislativa di quest’istituto, è stabilito che «IL GIUDICE, SE PER LEGGE [In alcune ipotesi peculiari, è il legislatore stesso a prevedere espressamente l’efficacia di giudicato in capo alla decisione del giudice riguardo una determinata questione pregiudiziale. ESEMPIO: EX ART. 124 C. C., rubricato "Vincolo di precedente matrimonio", è stabilito che «IL CONIUGE PUÒ IN QUALUNQUE TEMPO IMPUGNARE IL MATRIMONIO DELL'ALTRO CONIUGE; SE SI OPPONE LA NULLITÀ DEL PRIMO MATRIMONIO, TALE QUESTIONE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE GIUDICATA»: ciò significa che, quando un coniuge contesta la sussistenza di un precedente matrimonio, il legislatore sostanziale impone che su tale questione pregiudiziale il giudice decida con efficacia di giudicato.] O PER ESPLICITA DOMANDA DI UNA DELLE PARTI [Si tratta della c. d. domanda di accertamento incidentale, con cui - come chiarito qui di seguito dal testo normativo - l’attore e/o il convenuto chiedono al giudice di decidere su un punto pregiudiziale controverso con efficacia di giudicato.] È NECESSARIO DECIDERE CON EFFICACIA DI GIUDICATO [Ciò significa, EX ART. 2909 C. C., che il dictum del giudice «FA STATO A OGNI EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI O AVENTI CAUSA», cioè ha effetto diretto o riflesso tra le medesime parti coinvolte nel processo anche nei futuri processi, identici a questo o ad esso collegato da un nezzo di pregiudizialità - dipendenza. A tal proposito, si veda tutta la parte relativa al giudicato sostanziale.] UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE [Più nello specifico, per decidere nel merito della domanda dell’attore e, di conseguenza, accoglierla o meno, è necessario che, entro il proprio ragionamento, il giudice compia determinati passaggi logici, che costituiscono i presupposti/gli antecedenti della sua sentenza/del suo dictum: si tratta dei c. d. punti pregiudiziali ripsetto alla pronuncia di merito che, in quanto tali, sono attinenti al merito stesso della domanda. Essi possono essere pacifici o controversi tra le parti: qualora uno di essi sia controverso tra le parti e, perciò, sia oggetto di contestazione da parte dell’attore e/o del convenuto, sorge la questione pregiudiziale.] CHE APPARTIENE PER MATERIA O VALORE ALLA COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE, RIMETTE TUTTA LA CAUSA A QUEST’ULTIMO, ASSEGNANDO ALLE PARTI UN TERMINE PERENTORIO PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DAVANTI A LUI». Anche questa norma, al pari dell’ART. 36 CPC circa la domanda riconvenzionale, è collocata sistematicamente entro la Sezione IV del Capo I del Titolo I del Libro I CPC, intitolata "Delle modificazioni di competenza per ragioni di connessione".

Volendo chiarire ulteriormente, di regola, il giudice deve decidere sulla questione pregiudiziale con un’efficacia limitata a quel processo; in altre parole, generalmente, sulla questione pregiudiziale non scende il giudicato, bensì essa potrà essere oggetto di contestazione in un altro processo.

ESEMPIO 1: Se l’attore propone una domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di alimenti, i presupposti logici per cui si arrivi ad una condanna di questo tipo sono la sussitenza di un determinato rapporto di parentela tra l’attore ed il convenuto e l’ulteriore sussistenza di uno stato di necessità in capo all’attore. Qualora il convenuto contesti uno di questi due punti pregiudiziali, allora sorge la questione pregiudiziale, la cui decisione da parte del giudice, in genere, può essere contestata in un altro processo, quale, ad esempio, un’azione di rivendicazione di una quota d’eredità.
Al contrario, qualora una parte proponga una domanda d’accertamento incidentale, con cui chiede al giudice di decidere su un punto pregiudiziale controverso con efficacia di giudicato, su tale questione pregiudiziale scende il giudicato e, di conseguenza, essa non potrà più essere oggetto di contestazione in un altro processo identico o collegato a questo da un nesso di pregiudizialità - dipendenza.

ESEMPIO 2: Al contrario, sempre facendo riferimento all’ESEMPIO 1 precedente, qualora il convenuto, contestando uno dei due punti pregiudiziali, proponga una domanda di accertamento incidentale sul medesimo, la decisione ivi derivante ha efficacia di giudicato.
Nello specifico, mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto fa valere un contro diritto rispetto al diritto soggettivo fatto valere inella domanda principale dall’attore, con la domanda d’accertamento incidentale sia l’attore, sia il convenuto possono contestare un punto pregiudiziale controverso. Allo stesso tempo, diversamente dalla domanda riconvenzionale, la domanda d’accertamento incidentale fa già parte della cognizione del giudice.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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