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L'oggetto del giudizio d'appello



Ci fa capire la scelta del legislatore che l'appello si limiti a controllare quanto ha fatto il giudizio di primo grado o in effetti sia un nuovo processo e quindi aperto alla allegazione di nuove domande, fatti, eccezioni, mezzi di prova. Mentre nella configurazione originaria del codice noi avevamo un processo d'appello più aperto adesso si è caratterizzato di più come un controllo di quanto è avvenuto in primo grado. Quindi è un giudizio d'appello tendenzialmente chiuso ai cd. nova (materiale nuovo che non è stato già introdotto nel giudizio di primo grado).
Per quanto concerne l'appello principale (c'è anche un appello incidentale) l'art. 342 ci dice qual è la forma dell'appello. L'appello con quale atto introduttivo si propone? Con atto di citazione,  quindi è la stessa forma che introduce il giudizio di primo grado. Cosa deve contenere questo atto di citazione? "l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis "(termini che sono gli stessi del primo grado. Cosa vedete di particolare in questa forma dell'appello? In quello che è il contenuto dell'atto di citazione? L'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione. Vengono richiamate le indicazione dell'art. 163, poi abbiamo questi due requisiti nuovi. L'esposizione sommaria dei fatti quindi la ricostruzione dei fatti del processo di primo grado ma il requisito peculiare fondamentale dell'atto d'appello sono i motivi specifici dell'impugnazione. Cosa saranno questi motivi specifici dell'impugnazione? Con l'atto d'appello io devo anzitutto individuare se ho una sentenza che è formata da più capi quale capo della sentenza impugno,  se ad esempio è stato proposto un cumulo di domande in primo grado e abbiamo quindi una sentenza che contiene più capi, magari sono state rigettate entrambe,  io con il mio atto di impugnazione devo sicuramente individuare i capi della sentenza che impugno ma questo non è sufficiente. Perché per motivi io devo anche indicare il perché impugno quindi quali sono i motivi, le ragioni che stanno alla base della mia impugnazione e non può essere una indicazione generica perché appunto il requisito indicato dal legislatore è quello della specificità. Si è detto che non si può dare una definizione a priori,  bisogna vedere caso per caso dipende anche dalla complessità della motivazione della sentenza che io impugno. Sicuramente sarà un atto di citazione dell'appello che non corrisponde all'art. 342 un atto di impugnazione in cui io mi limito a dire io impugno la sentenza, poniamo che ci sia un unico capo, perché ingiusta o non corretta. Io devo indicare in modo specifico non solo che cosa impugno ma le ragioni in base alle quali ritengo fondata la mia impugnazione. Il problema che ci si pone, vedete,  che mentre per il primo grado noi abbiamo l'art. 164 invece nella disciplina dell'appello noi abbiamo solo questo art. 342 quindi ci si è posti il problema cosa succede se c'è un vizio che colpisce l'atto di citazione d'appello? Per quanto concerne gli altri requisiti, poniamo il caso vengono violati i termini a difesa viene considerato applicabile l'art. 164. Il requisito la cui mancanza ha dato luogo a problemi e ad un dibattito giurisprudenziale è cosa succede se abbiamo un atto d'appello privo dei motivi specifici? Quale sarà la conseguenza? Quale dubbio dobbiamo porci? Se applicare la disciplina della nullità, quindi ritenere nullo perché manca il requisito che non identifica la domanda d'appello la quale viene a caratterizzarsi in modo diverso rispetto a quella di primo grado perché la domanda diciamo è quella di primo grado filtrata dalla sentenza del giudice di primo grado però l'appello, il suo oggetto specifico,  sarà la riforma della decisone di primo grado che ha come causa petendi le ragioni specifiche della impugnazione. In un primo tempo si è ritenuta applicabile la disciplina della nullità, c'è stata una pronuncia delle Sezioni unite poi però questa posizione è stata superata e adesso secondo la giurisprudenza l'appello privo dei motivi specifici va sanzionato con l'inammissibilità. Qual è la differenza? L'inammissibilità è una sanzione che noi troviamo per relativa ai mezzi di impugnazione che in genere viene a colpire l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Ci sono delle conseguenze pratiche differenti se noi applichiamo la disciplina della nullità dell'art.164 sotto il profilo della editio actionis o invece l'inammissibilità? La conseguenza della dichiarazione dell'inammissibilità è l'impossibilità di proporre la domanda anche se non sono ancora decorsi i termini per l' impugnazione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Mentre rispetto la nullità è sempre possibile ottenere la sanatoria, sarebbe questa una sanatoria sanabile che ha una efficacia ex nunc però comunque è sanabile. Invece le Sezioni unite della Corte di cassazione con una pronuncia del 2002 hanno detto che l'inammissibilità è un tipo particolare di invalidità che non è sanabile e che andrebbe applicato a questo caso dell'atto di appello privo dei motivi specifici. Questo per quanto riguarda l'appello principale.
L'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta. Quindi abbiamo come in primo grado l'atto di citazione, comparsa di risposta però qui appunto siamo in appello e la peculiarità dell'atto di citazione d'appello è contenere dal punto di vista del petitum la richiesta di riforma della sentenza di primo grado,  come causa petendi sono i motivi specifici,  nella comparsa di risposta se il convenuto in appello è anche lui soccombente, se vuole proporre impugnazione incidentale lo deve fare nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 343. Quindi abbiamo un soggetto, l'appellante, che chiede la riforma della sentenza di primo grado;abbiamo il convenuto che può chiedere a sua volta, se anche lui soccombente,  la riforma della sentenza di primo grado lo deve fare con la comparsa di risposta.
L'art. 346 ci dice che "Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado,  che non sono espressamente riproposte in appello,  si intendono rinunciate." Questo ci aiuta a completare l'oggetto dell'appello. Cosa sono queste domande non accolte nella sentenza di primo grado che bisogna riproporre espressamente in appello altrimenti si intendono rinunciate? Cioè non c'è un effetto cd. devolutivo automatico,  non è che tutto quello che c'era in primo grado automaticamente passa nel giudizio di secondo grado. Cosa sono queste domande non accolte? Saranno le domande respinte in primo grado? No,  perché abbiamo detto rispetto al rigetto della domanda io devo proporre appello principale o incidentale. Quindi queste domande non accolte sono quelle che non sono state decise perché sono state assorbite. Quindi se io ho presentato un cumulo di domande, due domande ,  però una subordinata al mancato accoglimento dell'altra cioè io ho detto:tu dammi B se non mi dai A,  allora in questo caso,  in cui la domanda è stata assorbita perché il giudice ha deciso solo sull'altra domanda questa non passa automaticamente nel giudizio d'appello ma occorre che sia riproposta davanti al giudice d'appello altrimenti la si intenderà rinunciata. Quindi le domande non accolte sono quelle assorbite non esaminate dal giudice di primo grado. È un'evenienza rara. Le eccezioni non accolte si intende non solo le eccezioni assorbite ma anche quelle che sono state respinte perché la condizione per essere legittimati ad impugnare la sentenza è la soccombenza pratica. Poniamo il caso dell'eccezione di giurisdizione del giudice,  questa eccezione è stata sì respinta dal giudice che però poi ha rigettato la domanda viene proposto appello da parte dall'attore,  il convenuto non ha interesse ad impugnare la sentenza perché non ha soccombenza pratica però se vuole che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione respinta in primo grado sia esaminata dal giudice d'appello la deve riproporre se no la si intende rinunciata. Non è obbligato a fare un appello incidentale però se vuole che l'eccezione sia riesaminata dal giudice d'appello la deve riproporre perché non c'è l'effetto devolutivo automatico. La differenza è minima oggi, anche se non lo dice espressamente l'art.346,  non ci dice qual' è il momento in cui queste domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte però in simmetria con quello che è il giudizio di primo grado si dice che questo debba avvenire da parte dell'appellato con la comparsa di risposta.
Adesso passiamo a vedere se è possibile ampliare quindi introdurre qualcosa di nuovo nel giudizio d'appello. È il tema relativo ai cd. nova in appello e che attiene al fatto se sia possibile in appello proporre nuove domande,  nuove eccezioni o nuovi mezzi di prova. Questo fa sì che se in appello si possono proporre nuove domande,  nuove eccezioni o nuovi mezzi di prova vuol dire che noi non abbiamo certo solo un controllo di quanto ha fatto il giudice di primo grado ma abbiamo una nuovo processo. Questo in linea di principio non è consentito nel nostro ordinamento. Vediamo l'art. 345 che ci dice che "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e,  se proposte,  debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio." Possono però proporsi le domande che vengono dette cd. accessorie perché " Possono tuttavia domandarsi gli interessi,  i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,  nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa." Queste che sono pronunce accessorie rispetto a quella di primo grado queste possono essere chieste in appello. Però appunto in linea di principio domande nuove no, se vengono proposte devono essere dichiarate inammissibili. Per quanto concerne le eccezioni vedete ritorna la distinzione che abbiamo visto in primo grado tra eccezione che siano riservate alla parte o rilevabile d'ufficio. "Non possono proporsi nuove eccezioni,  che non siano rilevabili anche d'ufficio."
Il terzo comma si occupa dei nuovi mezzi di prova. C'è una chiusura verso i nuovi mezzi di prova: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova". Ci si era chiesti se questo valeva anche per i documenti? Se in appello si potesse produrre documenti nuovi che non erano stati prodotti in primo grado. Si è discusso a lungo, poi si sono pronunciate le Sezioni unite della Cassazione per ben 2 volte:prima per il processo del lavoro poi per il processo ordinario. La Corte di cassazione ha detto che anche i nuovi documenti non possono essere prodotti in appello e adesso se vedete il legislatore nel 2009 ha fatto propria questa sua interpretazione e specifica "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti […]". Perché si è discusso sull'ammissibilità di documenti nuovi in appello? Questa posizione della Cassazione che poi ha fatto propria il legislatore è stata criticata dalla dottrina. Noi possiamo dire anche abbiamo proprio un giudizio d'appello chiuso ai nova: non nuove domande, nuove eccezioni solo se rilevabili d'ufficio da parte del giudice,  non nuovi mezzi di prova e nemmeno documenti. Quindi un'idea del giudizio di appello di controllo di quello che è avvenuto della decisione del giudice di primo grado. Si è discusso da parte della dottrina di richiedere l'assunzione di nuovi mezzi di prova vuol dire sicuramente allungare i tempi del processo, invece la produzione di nuovi documenti dovrebbe essere consentita perché i documenti non richiedono un'attività, non c'è un giudizio di ammissibilità e rilevanza, non c'è una fase di assunzione del mezzo di prova che c'è invece per i mezzi di prova costituendi. Nel giudizio di primo grado noi i documenti li possiamo produrre nel processo solo un certo limite temporale,  però si dice ma va bene che ci sia un giudizio di primo grado fondato su preclusioni anche istruttorie però per esigenze di accertamento della verità perché precludere il deposito di nuovi documenti del giudizio d'appello che non comportano un allungamento dei tempi del processo. Questa è una posizione non rifiutata dalla Cassazione e adesso dal legislatore. Cosa potremmo rispondere a questi rilievi? (non dà una risp)*
Questo divieto ha delle eccezioni, le troviamo proseguendo la lettura del terzo comma dell'art.345: "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile." C'è un mezzo di prova che non incontra mai limiti temporali che è il deferimento del giuramento decisorio. Quindi non è ammissibile nuovo mezzo di prova compreso i documenti solo se, ci sono due eccezioni: che il giudice ritenga il mezzo di prova indispensabile ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ritorna quel "per causa ad essa non imputabile" che sta alla base dell'istituto della rimessione in termini. Quindi c'è un potere da parte del giudice di consentire la produzione del documento. Cosa vuol dire indispensabile ai fini della decisione? Perché il parametro è quella della rilevanza,  qui sembra che il legislatore voglia qualcosa di più che il mezzo di prova sia indispensabile. Quando è indispensabile? Nessuno ha dato una risposta convincete. Forse quella che dice quando in primo grado il giudice si è deciso in base alla regola dell'onere della prova se poi in secondo grado si chiede l'assunzione del mezzo di prova,  si chiede di produrre un documento che invece consente di decidere senza applicare la regola dell'onere della prova allora sarebbe un mezzo di prova indispensabile. Tornando alla domanda di prima* sono due idee del giudizio d'appello: la Cassazione e il legislatore hanno l'idea che tu hai un giudizio di primo grado in cui puoi fare certe cose, se non le hai fatte non puoi recuperare in secondo grado e quindi è solo un controllo del giudizio di primo grado a meno che si tratti di un mezzo di prova indispensabile e questo è lasciato alla discrezione del giudice oppure sia qualcosa che tu in primo grado non hai potuto fare. Secondo la Corte di Cassazione non è così vero che la produzione del documento non comporti un allungamento del processo. Ci sono dei casi a seguito della produzione del documento abbiamo attività processuale? Sì, infatti la Cassazione dice ma il documento può essere disconosciuto,  ci può essere giudizio verificazione, ci può essere giudizio di querela di falso e quindi non è così vero che la produzione di un documento non comprti allungamento dei tempi del processo. La strada scelta dal legislatore è quella della chiusura ai nuovi mezzi di prova in appello compresi i documenti salve le due eccezioni:mezzo di prova indispensabile e mezzo di prova che la parte non abbia potuto chiedere o produrre in primo grado per causa ed essa non imputabile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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