Il procedimento ordinario di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace
Dagli artt.311 al 322
Il processo modello è quello del Tribunale,anche per il Giudice di pace c'è una norma di rinvio: l'art.311 ci dice che "Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili." Ovviamente il processo ordinario davanti al Tribunale è inteso quello in composizione monocratica che però a sua volta è disciplinato con un rinvio a quello del Tribunale in composizione collegiale. Come ci aspettiamo che sia questo processo che si svolge davanti al Giudice di Pace? Un processo più rapido, più snello anche dal punto di vista delle forme.
Abbiamo già visto delle norme relative a questo processo che si svolge davanti al Giudice di pace, cosa abbiamo visto? La decisione, che decide secondo equità le cause fino ai 1.100€. Poi abbiamo visto un profilo che incide sulle forme del processo: quale cause spettano alla competenza, quindi cause in base al valore, sino ad un determinato ammontare(5.000 euro e 20.000 per incidenti stradali, ecc);competenza per materia:quelle "bagatellari". Anche la competenza ci fa capire che vuole essere più veloce e mono articolato dal punto di vista delle forme. Poi abbiamo visto un altro profilo:la difesa personale. È possibile difendersi personalmente fino a 516 euro poi comunque si può essere autorizzati e questo ha una ricaduta soprattutto sulla fase introduttiva del processo.
L'art.313 l'abbiamo già visto, è quello relativo alla querela di falso. Se viene proposta la querela di falso davanti al Giudice di pace c'è la sospensione perché il giudizio di querela di falso spetta alla competenza del Tribunale.
Art. 316: la forma della domanda. Abbiamo un'alternativa per la forma della domanda:atto di citazione o ricorso. Potremmo pensare al ricorso qui, invece è un atto di citazione "Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa."
Il secondo comma, che è legato al fatto che è possibile la difesa personale ci dice che "La domanda si può anche proporre verbalmente." Quindi è possibile proporre in modo orale al giudice di pace che in tal caso "fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
L'art.317 è rubricato "la Rappresentanza davanti al giudice di pace. Ci dice che "Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare." Quale tipo di rappresentanza sarà questa? Volontaria. E quale peculiarità presenta rispetto a quella che abbiamo visto disciplinata all'art.37? Che non è necessario essere anche rappresentanti sostanziali. È possibile perciò conferire una rappresentanza davanti al giudice di pace anche a colui che non è rappresentante dal punto di vista sostanziale. Anche qui una agevolazione.
Circa il contenuto della domanda(che abbiamo detto è un atto di citazione) cosa ci dice l'art.318? "La domanda, comunque proposta, (quella tradizionale o oralmente o verbalmente) deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà" . Cosa possiamo rilevare? Sicuramente deve contenere l' identificazione della domanda, l'oggetto, i fatti costitutivi, le parti. Deve anche contenere l'indicazione della data dell'udienza perché è comunque un atto di citazione. Infatti vedete che "Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva." Però è un contenuto più snello, per cui sono sufficienti i requisiti fondamentali e minimi della individuazione della domanda e della chiamata in causa del convenuto.
Art.319 dedicato alla costituzione delle parti. "Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, (quando non ci si difende personalmente) oppure presentando tali documenti al giudice in udienza."
Queste sono le norme dedicate alla fase introduttiva al processo, perciò globalmente cosa possiamo dire? Cosa manca rispetto al processo ordinario? Abbiamo un atto di citazione che può anche essere proposto oralmente al giudice, inoltre abbiamo un contenuto della domanda più snella e poi? Manca l'onero per il convenuto di costituirsi in via anticipata rispetto all'udienza. E anche per l'attore non c'è un onere di costituzione anticipata. Soprattutto dal punto di vista del convenuto non ci sono delle preclusioni che scattano con la comparsa di risposta in via anticipata rispetto alla prima udienza. È un procedimento più informale, in cui non ci sono barriere preclusive.
Poi c'è l'art.320 che è dedicato alla trattazione della causa. "Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione." È rimasto questo obbligo del giudice di pace di interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione. Mentre abbiamo visto che nel processo ordinario di cognizione questo è diventato eventuale.
"Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma." Questa è la disciplina propria che si svolge davanti al giudice di pace. Se invece la conciliazione non riesce cosa fa il giudice di pace? "Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova." Quindi il nostro processo inizia con l'atto di citazione,non c'è un onere di costituzione anticipata,non ci sono preclusioni per il convenuto. Le preclusioni scattano in udienza perché appunto il giudice dice alle parti dove precisare definitivamente i fatti,si conclude questa fase relativa da un lato di ingresso di domande e fatti nel processo,dall'altra anche la fase relativa la richiesta assunzione dei mezzi di prova e produzione dei documenti. Dopodiché c'è l'assunzione dei mezzi di prova che come avverrà? Noi non abbiamo nessun disciplina qui. Dobbiamo considerare sempre la norma di rinvio al processo che si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica. Bisogna considerare che in questo processo c'è un massiccio utilizzo della prassi. La testimonianza scritta che adesso è stata introdotta nel che si svolge davanti al Tribunale era già utilizzata nei giudizi davanti al giudice di pace. Quindi non essendoci una disciplina vale quella che si utilizza davanti al tribunale. Però una volta che si sia chiusa la eventuale fase di assunzione delle prove si passa alla fase decisoria. Art.321: abbiamo anche qui la precisazione delle conclusioni davanti al giudice di pace però qui abbiamo la discussione della causa. Quindi cosa manca rispetto al processo che si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica? La fase decisoria. Abbiamo visto che può essere di due tipi: un tipo più tradizionale,udienza di precisazione delle conclusioni,comparse conclusionali, memori di replica ed eventualmente sostituite dall'udienza di discussione e poi deposito della sentenza. Oppure possiamo avere: di precisazione delle conclusioni,discussione orale e immediata sentenza in udienza oppure un'eventuale fissazione di un'altra udienza. Qui non è previsto il deposito di atti scritti,comparse conclusionali,memorie di replica però non abbiamo la lettura in udienza da parte del giudice di pace della sentenza completa della motivazione. Perché abbiamo precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e poi il deposito della sentenza entro 15 gg (sono dimezzati qui i termini, per il giudice monocratico del tribunale sono 30 gg).
Quindi proposizione della domanda con atto di citazione, possibilità della domanda orale, non c'è un onore di costituzione anticipata,non scattano delle preclusioni particolari per il convenuto prima dell'udienza, c'è una disciplina molto essenziale dell'udienza,cosa avviene, dopodiché per la fase decisoria questa è a metà tra il giudice monocratico di tribunale, precisazione delle conclusioni,discussione orale però poi la sentenza viene depositata in cancelleria dal giudice,poi c'è ancora la peculiarità della rappresentanza volontaria.
Art.322 che è rubricato "Conciliazione in sede non contenziosa". Nella nostra tradizione a questo giudice non togato,oggi giudice di pace prima conciliatore,è affidata anche un compito che non è giurisdizionale. Vedete che è in sede non contenziosa,si può andare davanti al giudice di pace chiedendogli di tentare di comporre la lite. Si può andare dal giudice di pace indipendentemente da quella che è la sua competenza per chiedere di conciliare la causa. Per questo è comunque non contenziosa,è un'attività non giurisdizionale. Quindi se si arriva alla conciliazione della causa questo verbale avrà titolo esecutivo però solo le causa rientra nella competenza del giudice di pace altrimenti sarà una scrittura privata riconosciuta in giudizio. Questa è una funzione che troviamo disciplinata dal codice che però oggi non ha quasi attuazione pratica perché non si va dal giudice di pace perché sia conciliata la causa.
Questo è il procedimento generale delle cause che si svolgono davanti al giudice di pace per quella competenza che noi abbiamo visto insieme. Poi ci sono dei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace che si svolgono con riti diversi speciale che è quelle seguito per quale situazione? Se io parcheggio la mia macchina in divieto e ho la multa,cosa posso fare verso questa sanzione amministrativa?
Faccio ricorso al prefetto oppure proporre una opposizione alla sanzione amministrativa davanti al giudice di pace. In questo caso c'è un procedimento ad hoc, lo troviamo nella legge 689 del 1981. Si è posto il problema di applicare un rito diverso anche alle cause relative il giudice di pace relative a risarcimento del danno a incidenti stradali che abbiano causato morte o lesioni personali. Perché nel 2006 è stata introdotta questa norma che prevedeva che per queste cause si applicava il rito del lavoro,ma visto che fino ad un determinato valore queste cause spettano alla competenza del giudice di pace cosa vuol dire? Che se si tratta di morte o lesioni personali queste non spettano più al giudice di pace perché il giudice del lavoro è il tribunale. Spetta al tribunale che applica il rito del lavoro o spetta alla competenza del giudice di pace che però applicherà il rito del lavoro? Si è aperto un dibattito,che però era stato risolto dalla Corte di cassazione nel senso che questo cause entro il limite del valore continuavo a spettare al giudice di pace che però doveva applicare il suo processo, quello di cui agli artt.311 e seguenti. Oggi il problema è risolto,adesso con la legge 69/2009 questa norma è stata abrogata. Quindi non ci si deve più porre questo problema.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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