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I mezzi di impugnazione: le disposizioni generali



Possiamo proseguire nell'ultima parte del nostro programma che ha ad oggetto i mezzi di impugnazione. Oggi inizieremo a vedere quelle che sono le disposizioni generali in materia di impugnazioni. Vedete che c'è un titolo ( il titolo III) dedicato alle impugnazioni e si apre, appunto, con un Capo I, intitolato “Delle impugnazioni in generale”. Le impugnazioni sono i rimedi tipici attraverso i quali è possibile, quindi, provocare, chiedere un controllo sulla validità e sulla giustizia di una sentenza. Poi abbiamo visto che oggi abbiamo anche dei casi di impugnazione proposta nei confronti di un'ordinanza (abbiamo visto la pronuncia sulla competenza). Quali sono i mezzi di impugnazione? Troviamo l'elenco all'art 323 cpc, vediamo che sono, anzitutto, il regolamento di competenza (che già conosciamo) che, vedete, è messo un po' a parte nell'articolo, l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo. Quindi, questi sono i mezzi di impugnazione di cui ci occuperemo in questi giorni: perciò, lasciando da parte il regolamento di competenza, sono l'appello, il ricorso per cassazione, revocazione e opposizione di terzo. Come si caratterizzano questi mezzi di impugnazione? Per il fatto di essere, appunto, rivolti contro un provvedimento del giudice, un provvedimento che è in linea di massima la sentenza; bisogna però dire che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha una nozione sostanziale, non formale, di sentenza. Quindi, cosa vorrà dire questo? Che si va a vedere qual'è il contenuto effettivo del provvedimento e non la forma. Perciò se c'è anche uno sbaglio da parte del giudice nello scegliere la forma del provvedimento (ad esempio, ordinanza, invece che sentenza) si tratterà di un provvedimento che ha la sostanza della sentenza, sarà comunque un provvedimento impugnabile. Come la caratterizziamo la sostanza della sentenza? Quand'è che un provvedimento ha la sostanza della sentenza? Quando ha un contenuto di definizione del giudizio. Poi, appunto, abbiamo visto che oggi questo confine “ordinanza-sentenza”, che era molto netto nella versione originaria del Codice, oggi si è venuto anche a sfumare, perché, ad esempio, abbiamo visto nel caso del procedimento sommario di cognizione che esso è un procedimento sommario che si chiude con un'ordinanza, però questa è un'ordinanza appellabile che ha l'efficacia di giudicato sostanziale. Quindi, oggi questa classificazione è meno netta, quindi tanto più vale, appunto, questa nozione sostanziale di sentenza che rende il provvedimento attaccabile con i mezzi di impugnazione. Adesso vediamo quali sono le condizioni per impugnare una sentenza, le condizioni dell'impugnazione. Abbiamo visto il I° grado, in generale quali sono le condizioni dell'azione? L'interesse ad agire e la legittimazione ad agire. Per quanto riguarda l'impugnazione, la legittimazione ad impugnare a chi sarà riconosciuta? Anzitutto a chi è stato parte del precedente giudizio, è colui che è legittimato ad impugnare. Vedremo che c'è solo un mezzo di impugnazione in cui la legittimazione ad impugnare è data a chi non è stato parte del precedente giudizio, ossia l'opposizione di terzo, altrimenti, appunto, per poter impugnare una sentenza, per poter essere legittimati bisogna essere stati parte del giudizio chiuso con la sentenza che si vuole impugnare. Però l'interesse ad impugnare si caratterizza con la soccombenza, quindi io per poter appellare la sentenza di primo grado non solo devo essere stato parte nel giudizio di primo grado, ma devo anche essere risultato soccombente. Si parla di “soccombenza pratica” perché contrapposta alla c.d. “soccombenza teorica”. Quale sarà la “soccombenza teorica”? Quando io sono risultato soccombente rispetto ad una questione, però sono risultato vincitore in merito; ad esempio, il nostro convenuto ha proposto un'eccezione di incompetenza, il giudice si è dichiarato, sì, incompetente, ma poi ha rigettato nel merito la domanda. Quindi, in linea di principio, per proporre l'impugnazione io devo essere stato parte nel precedente giudizio e devo essere soccombente pratico rispetto alla sentenza impugnata. Quindi questo per quanto concerne le condizioni dell'impugnazione. Vediamo qualcosa su come possiamo classificarli, la classificazione dei mezzi di impugnazione. Una classificazione l'abbiamo già richiamata nella prima parte del corso, quando ci siamo occupati dei principi generali. Abbiamo visto la classificazione “ordinari e straordinari” quando abbiamo parlato del giudicato, avevamo già esaminato insieme l'art 324, il quale ci dice che sino a quando sono proponibili i mezzi di impugnazione c.d “ordinari”, la sentenza non è ancora passata in giudicato; una volta che sono stati proposti, oppure comunque non  sono più proponibili i mezzi di impugnazione “ordinari”, allora la sentenza è passata in cosa giudicata formale. Oltre a questa, che è la distinzione fondamentale tra mezzi di impugnazione “ordinari e straordinari”, abbiamo altre classificazioni. Abbiamo, ad esempio, quella tra mezzi di impugnazione “a critica c.d libera” e quelli “a critica vincolata”. Cosa vorrà dire “a critica libera” e che cosa “a critica vincolata”? Critica libera, nel senso che io posso impugnare la sentenza facendo valere un qualsiasi vizio, vizio che può sempre toccare o il processo, c.d “in procedendo”, ovvero “in judicando”. Quindi, “critica vincolata” quando si avrà? Quando è il legislatore ad individuare degli specifici, tassativi motivi per cui è possibile impugnare la sentenza. Il tipico mezzo di impugnazione “a critica libera” è l'appello: l'appello può essere proposto per qualsiasi motivo. Invece, un mezzo di impugnazione “a critica vincolata” è il ricorso per cassazione, che è proponibile solo per determinati motivi. Si distingue ancora tra mezzi di impugnazione c.d “rescindenti” e mezzi di impugnazione c.d “rescissori”. Cosa vorrà dire questa distinzione un po' meno ovvia? “Rescindente” è il mezzo di impugnazione che si limita ad eliminare il provvedimento impugnato, invece con quello “rescissorio” abbiamo anche una nuova pronuncia che sostituisce la precedente. Allora, ci sono dei mezzi di impugnazione in cui abbiamo entrambi i momenti, il rescindente e il rescissorio, ad esempio l'appello: in genere il giudice d'appello, se ritiene fondato l'appello, non si limita ad eliminare la sentenza di primo grado, ma ne pone in essere un'altra che la sostituisce. Invece, un mezzo di impugnazione in cui possiamo avere questa scissione tra rescindente e rescissorio è il ricorso per cassazione, perché a volte nel giudizio di cassazione noi abbiamo solo il rescindente, mentre invece il rescissorio viene posto in essere da un altro giudice, il c.d giudice di rinvio. Quindi queste sono le distinzioni fondamentali che poi noi, analizzando i singoli mezzi di impugnazione, riprenderemo. Torniamo adesso su questa distinzione tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari, a questa distinzione è anche collegata la disciplina dei termini per proporre questi mezzi di impugnazione. Anzitutto capiamo dall'art 324 quali sono i mezzi di impugnazione c.d ordinari, quali sono? Abbiamo il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione c.d “ordinaria”; quindi capiamo che questo mezzo di impugnazione, la revocazione, può essere un mezzo di impugnazione ordinario per determinati motivi e, invece, straordinario per altri. Allora, se questi mezzi di impugnazione sono ordinari, il termine per proporli decorre da quando? Vediamo l'art 326, decorre dalla notificazione della sentenza. Quindi, vuol dire che viene pronunciata la sentenza di primo grado, la parte che è vincitrice si trova di fronte ad una alternativa, quale sarà l'interesse della parte che ha vinto con la pronuncia di primo grado? Sarà, ovviamente, che la sentenza non sia riformata, ma comunque la sua aspirazione sarà quella di avere una sentenza non più attaccabile, che quindi sia passata in giudicato formale. Allora se vuole, appunto, accelerare questo, può notificare la sentenza alla controparte, in questo modo fa scattare questo termine c.d “breve” che è di 30 giorni per l'appello e per la revocazione ordinaria, ed è di 60 giorni, invece, per il ricorso per cassazione. Quindi fa scattare questo termine “breve”. Se, invece, non c'è la notificazione della sentenza alla controparte abbiamo il c.d “termine lungo” per proporre l'impugnazione, termine lungo che era di 1 anno e che adesso è stato dimezzato, adesso è  di 6 mesi. Infatti l'art 327 (rubricato “Decadenza dall'impugnazione”) ci dice che “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione ordinaria non possono proporsi decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Quindi il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza, il termine lungo di 6 mesi decorre, invece, dalla pubblicazione. Quand'è che abbiamo la pubblicazione della sentenza? Se abbiamo la modalità tradizionale della pronuncia della sentenza, da quando questa viene depositata nella cancelleria del giudice. Invece, se abbiamo quella modalità propria del giudizio del giudice monocratico di tribunale, lì allora, invece, la pubblicazione si ha con la sottoscrizione del verbale. Quindi termine breve e termine lungo, in particolare il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza. Invece se noi abbiamo un mezzo di impugnazione straordinario, questo è un mezzo la cui proponibilità non impedisce il passaggio in giudicato formale della sentenza perché qui cambia, c'è un mezzo di impugnazione, la c.d opposizione di terzo semplice, che non ha neanche un termine per la proposizione, quindi è senza termini. Invece l'altro tipo di opposizione di terzo, c.d revocatoria, e la revocazione straordinaria, qui il termine breve non decorre dalla notificazione della sentenza, come vedete dall'art 326, ma decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento che consente la proposizione di questo mezzo di impugnazione straordinario. Per rendere meno astratto questo discorso, dobbiamo pensare che sono dei mezzi di impugnazione proponibili quando si è verificato un evento straordinario, possiamo dire eccezionale, che, appunto, consente la proposizione del mezzo e che non era conoscibile nel momento in cui, diciamo nei 30 giorni successivi alla notificazione della sentenza. Quindi vuol dire che è un vizio di cui la parte soccombente non poteva rendersi conto solo dalla lettura della sentenza. Quali sono questi eventi? Vi faccio un esempio, può essere proposta la revocazione straordinaria se la sentenza impugnata si è basata su prove che sono state riconosciute o dichiarate false, allora qui il termine decorre dal momento, dal giorno in cui è stata scoperta la falsità. Quindi questa differenza tra ordinari e straordinari è legata al problema del termine per proporre il mezzo di impugnazione. Per quanto concerne, appunto, i vizi per i quali è proponibile il mezzo di impugnazione si distingue tra i vizi c.d “in procedendo” e i vizi c.d “in judicando”; “in procedendo” vuol dire che si fa valere un vizio che attiene alla invalidità, alla irregolarità del processo (quindi mancano i presupposti processuali, c'è una nullità degli atti che non si è sanata in primo grado, oppure una nullità della stessa sentenza). Invece i c.d. “errores in judicando” sono i c.d vizi di giudizio che attengono non all'invalidità, ma all'ingiustizia della sentenza, perché c'è stato, appunto, un errore o nella individuazione, interpretazione della norma giuridica sostanziale da applicare alla fattispecie, oppure un errore nell'accertamento o nella ricostruzione dei fatti. Quindi questa è la distinzione, adesso abbiamo, in particolare per quanto concerne l'appello, un unico rimedio per entrambe queste categorie di vizi, quindi con l'appello, mezzo “a critica libera”, possiamo far valere un qualsiasi vizio “in procedendo” ovvero “in judicando”e anche nel ricorso per cassazione, dove i vizi sono tassativamente individuati dal legislatore, però vedremo alcuni vizi che si riferiscono, appunto, ai vizi “in judicando” e altri “in procedendo”. Adesso, viste queste nozioni fondamentali, dobbiamo considerare che il legislatore vuole che si abbia un unico giudizio di impugnazione, quindi c'è questo principio che sottende tutta la disciplina dei mezzi di impugnazione per cui dobbiamo avere un unico giudizio di impugnazione. Allora, se noi abbiamo una situazione semplice in cui abbiamo due sole parti e abbiamo una parte totalmente vincitrice e una parte soccombente, avremo quanti soggetti legittimati a proporre l'impugnazione? Uno solo. Però possiamo avere nel nostro processo o più parti o anche una soccombenza reciproca. Quindi in queste situazioni, appunto, il legislatore vuole che si abbia un unico giudizio di impugnazione. Bisogna distinguere se noi abbiamo avuto solo due parti nel giudizio di primo grado, oppure in primo grado abbiamo avuto una pluralità di parti. Quindi se abbiamo avuto solo due parti in primo grado con una soccombenza totale di una delle parti, solo questa sarà legittimata a proporre l'impugnazione. Se, invece, abbiamo una soccombenza reciproca, cosa ci dice l'art 333 (rubricato “Impugnazioni incidentali”)del Codice? “Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”. Quindi, vuol dire che se noi abbiamo più soggetti legittimati a proporre l'impugnazione, la prima impugnazione sarà la c.d impugnazione principale, la seconda, invece, andrà proposta in via incidentale nello stesso giudizio di impugnazione. Cosa succede se le due parti non sanno ancora che l'altra ha proposto impugnazione principale e, quindi, vengono proposte due impugnazioni principali? Avremo una riunione delle impugnazioni, vedete l'art 335 (rubricato “Riunione delle impugnazioni separate”): “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo”. Quindi vuol dire che la differenza tra impugnazione principale e impugnazione incidentale è solo legata al momento della proposizione dell'impugnazione, ma sono entrambi mezzi di impugnazione che solo si propongono con forme diverse. Anticipando, vedete nel giudizio di appello, l'appello principale ai sensi dell'art 342 si propone con atto di citazione, quindi lo stesso atto che abbiamo visto nel giudizio di primo grado. Secondo voi, come si proporrà, invece, l'appello incidentale? Con quali forme, con quale atto? Pensiamo alla dinamica di un processo, quindi noi abbiamo avuto un processo di primo grado che si è concluso, abbiamo chiesto la condanna al convenuto a pagare 20 mila euro, la domanda è stata accolta per 10 mila euro, abbiamo una soccombenza reciproca. Poniamo il caso che proponga appello l'attore, lo propone, entro i termini che abbiamo visto, con atto di citazione. Se il convenuto, a sua volta, vuole impugnare la sentenza lo farà con la comparsa di risposta. Infatti, se vedete l'art 343, ci dice che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta”. Dobbiamo pensare a una sorta di domanda riconvenzionale dell'appellato che, però, è una domanda riconvenzionale che è di tipo processuale, perché vuol dire proporre una impugnazione incidentale nei confronti della sentenza. Vedete, all'art 334 è disciplinata l'impugnazione incidentale tardiva. Allora, l'art 333 ci dice che se c'è un'impugnazione principale e tu, a tua volta, sei risultato soccombente in primo grado, se vuoi attaccare la sentenza lo devi fare attraverso una impugnazione incidentale, l'appello appunto, devi proporre il tuo appello incidentale nella comparsa di risposta. L'art 334 ci dice: “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”. Lasciamo perdere l'acquiescenza che non l'abbiamo ancora vista, cosa vuol dire che se c'è già stato un appello principale, l'altra parte può proporre impugnazione incidentale anche se è decorso il termine? Qui quando si parla di termine è proprio il termine per impugnare, cioè i 30 giorni o i 6 mesi. “In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”. A cosa servirà? Perché il legislatore qui ci dice “abbiamo un'impugnazione principale, a questo punto la controparte, anche se è decorso per lei il termine per impugnare la sentenza, lo può fare tardivamente; però se poi l'impugnazione principale verrà dichiarata inammissibile, perderà ogni efficacia anche quella incidentale”? Perché quando si ha una soccombenza reciproca, io magari sono l'attore, la mia domanda è stata accolta parzialmente, però io dico “mah, in effetti, mi posso accontentare anche dei 10 mila euro”, però ho il dubbio che se impugna la controparte, il giudice d'appello a quel punto potrà, magari, riformare totalmente la sentenza e dire che a me non spetta nulla, quindi respingere in toto la domanda che era stata proposta in primo grado. Quindi io, attore, mi accontenterei del risultato che ho ottenuto in primo grado, ma di fronte alla prospettiva che impugni l'altra parte e che io possa perdere quello che mi è stato dato dal giudice di primo grado, posso essere spinto a impugnare solo per questo motivo. Quindi per evitare che vengano proposte delle impugnazioni solo per il timore che impugni la controparte, allora il legislatore consente di impugnare in via incidentale tardivamente. Quindi anche se è decorso il termine, se l'altra parte impugna in via principale io posso fare la mia impugnazione incidentale tardiva. Visto che, però, io ho proposto un'impugnazione quando ormai sono decorsi i termini, sono legato in questo caso all'impugnazione principale incidentale: se la principale è dichiarata inammissibile, quella incidentale perde ogni efficacia, proprio per questo legame. Parecchi anni fa era sorto il dubbio in giurisprudenza se fosse possibile l'impugnazione incidentale tardiva quando oggetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale tardiva fosse lo stesso capo della sentenza. Quand'è che ci poniamo il problema di avere più capi di sentenza? Quando in primo grado abbiamo avuto un cumulo di domande e, allora, la sentenza che decide sulle più domande può essere distinta in capi. Allora in questo caso ci si poneva il problema “ma l'incidentale tardiva deve essere sullo stesso capo di quella principale, oppure no?”. Poi è intervenuta una sentenza nel 1989 dicendo che non c'è questo limite oggettivo, è sufficiente che ci sia un'impugnazione principale perché ci possa essere l'incidentale tardiva. Quindi, questo qualora nel giudizio di primo grado noi avevamo solo due parti. La cosa è un po' più complicata quando in primo grado avevamo una pluralità di parti, quindi entrano in gioco gli istituti che abbiamo visto, il litisconsorzio necessario, facoltativo, l'intervento ecc..Il legislatore dedica a questo argomento due articoli: l'art 331 e l'art 332. Vediamo prima la disciplina che viene data dal legislatore. Vediamo l'art 331: “Se la sentenza pronunciata tra più parti ( quindi abbiamo una sentenza in un processo con più parti, quindi “più parti” si intende oltre a un attore e a un convenuto) in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”. Questa è una disciplina che corrisponde a quale disciplina che abbiamo visto per il primo grado? A quella del litisconsorzio necessario, è molto simile, vuol dire che se noi abbiamo questa sentenza che non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice dell'impugnazione emette questo provvedimento di integrazione del contraddittorio, dando un termine nel quale la notificazione deve essere fatta. Vi ricordate, se siamo in primo grado e non c'è questa integrazione del contraddittorio, qual'è la conseguenza? L'estinzione del processo di primo grado. Vedete, qui siamo nel giudizio di impugnazione e qual'è, invece, la conseguenza? E' l'inammissibilità, l'inammissibilità è un tipo di sanzione che noi non abbiamo ancora visto perché non c'è per il giudizio di primo grado, è una sanzione che noi troviamo, appunto, nei giudizi di impugnazione; il legislatore dà varie ipotesi, ci sono dei casi che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione che ha una conseguenza forte perché qual'è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità? La troviamo all'art 358 (nella disciplina del giudizio d'appello): “L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”. Quindi per le impugnazioni ci sono queste due sanzioni, per noi nuove: inammissibilità, da un lato, e improcedibilità dall'altro. L'inammissibilità è un vizio che colpisce l'atto di impugnazione, la fase proprio introduttiva del giudizio di impugnazione; l'improcedibilità anche in un momento, diciamo, successivo. Comunque hanno, appunto, questa conseguenza di rendere ormai improponibile l'impugnazione. Adesso che è stato ridotto il termine lungo a 6 mesi è difficile perché noi dovremmo avere, ad esempio, un appello che viene dichiarato, appunto, inammissibile e però è ancora proponibile il giudizio d'appello (ovviamente il termine deve essere quello lungo, non si può immaginare sia un termine breve); quindi dobbiamo pensare che si arrivi a una pronuncia di inammissibilità quando non sono ancora decorsi 6 mesi dal deposito della sentenza, dalla pubblicazione della sentenza. Quindi con un anno poteva succedere, anche perché voi capite che questo dimezzamento dei tempi ha delle conseguenze, perché in realtà l'anno, prima era più di un anno il termine lungo, come mai? Perché c'era sempre l'allungamento della sospensione feriale, mentre, invece, adesso con i 6 mesi è difficile. Però, appunto, la conseguenza è che l'appello comunque non è più riproponibile, perciò qual'è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione? Il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado. Quindi questo per quanto concerne l'art 331, perciò se noi ci troviamo di fronte ad un giudizio di primo grado con più parti, con una causa inscindibile o cause tra loro dipendenti e il giudizio di impugnazione non è stato instaurato nei confronti di tutte queste parti, allora il giudice dà questo provvedimento di integrazione del contraddittorio; se non è eseguito questo provvedimento si ha la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, con passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado. Vediamo, invece, l'art 332, qual'è la differenza? Qui dice che: “Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327, 1° comma (ossia i termini per proporre l'impugnazione)”. Quindi qui qual'è l'obiettivo del legislatore? E' diverso, nel primo caso vuole che effettivamente il giudizio di impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti, quindi ordina l'integrazione del contraddittorio, se questo non avviene si ha l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel secondo caso sembrerebbe quasi la stessa cosa, perché si ha la notificazione dell'impugnazione alle altre parti e, se vogliono, prenderanno, appunto, parte al processo, ma quello che conta è la conseguenza, perché qui alla inottemperanza dell'ordine del giudice cosa consegue? Non l'inammissibilità del giudizio di impugnazione, ma la sua sospensione sino a che non sono decorsi per le altre parti il termine per proporre l'impugnazione. Quindi cosa vuole perseguire il legislatore in questa ipotesi? L'unità del giudizio di impugnazione, cioè vuole solo che sia sospeso il processo in attesa di vedere cosa fanno le altre parti, perché quello che si vuole è che tutte le impugnazioni siano proposte nello stesso giudizio. Quindi abbiamo questa esigenza diversa, nel primo caso, quello di cui all'art 331, si vuole che come queste che sono state parti nel giudizio di primo grado, siano anche parti necessarie del giudizio di impugnazione. Nel secondo caso, invece, il legislatore vuole solo evitare che ci siano più giudizi di impugnazione. Il problema è stabilire quali ipotesi di pluralità di parti ricadono nell'art 331 e quali nell'art 332. Ci sono dei casi che chiaramente ricadono nell'art 331, quali sono? Sicuramente se noi in primo grado avevamo il litisconsorzio necessario ricadiamo nell'art 331, sia che si trattasse di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale. Sicuramente il litisconsorzio necessario è la causa inscindibile, però vedete che il legislatore nell'art 331 parla anche di cause tra loro dipendenti, quindi ci fa capire che ci sono anche delle ipotesi in  primo grado non di litisconsorzio necessario, però in cui il giudizio di impugnazione si deve svolgere tra tutte le parti del processo di primo grado. Qui non è molto chiaro, sicuramente diciamo che nell'art 332, quindi le cause scindibili, ci sono le ipotesi in cui in primo grado avevamo una connessione c.d “impropria” per mera identità di questioni, quindi ricadiamo nell'art 332. Se abbiamo avuto un intervento coatto per ordine del giudice, è un ipotesi che viene fatta ricadere nell'art 331; quando abbiamo cause tra loro legate da un nesso di pregiudizialità-dipendenza ricadiamo nell'art 331; vi ricordate anche i casi di litisconsorzio c.d “unitario”( caso dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari), quindi che è facoltativo, però una volta che ci sia una pluralità di parti il litisconsorzio è unitario, quindi vuol dire che deve procedere unitariamente. Quindi, questo per quanto concerne questo tema della unità del giudizio di impugnazione e quindi ricordiamoci questi istituti dell'impugnazione incidentale, dell'impugnazione incidentale tardiva, da un lato, e poi gli articoli 331 e 332 che attengono, invece, al problema di quando in primo grado abbiamo avuto più parti nel processo. Vediamo brevemente l'art 329 che si occupa della acquiescenza. Che cos'è l'acquiescenza? “L'acquiescenza che risulta da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”. Quindi, indipendentemente dal decorso dei termini, se io ho fatto acquiescenza alla sentenza non potrò proporre l'impugnazione. Questa acquiescenza può essere espressa, oppure può essere anche tacita, cioè posso aver posto in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalermi delle impugnazioni. Diciamo che questa categoria della acquiescenza tacita si è un po' ristretta perché il tipico caso, con la formulazione originaria, di acquiescenza tacita, quindi da comportamento, era, vi avevo detto che sino alla riforma del '90 la sentenza di primo grado non era esecutiva, allora quindi eseguire spontaneamente la sentenza veniva considerato un comportamento di acquiescenza tacita. Oggi, invece, non lo è più perché ormai di fronte all'esecutorietà della sentenza di primo grado, ottemperare alla sentenza non può più essere considerato un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Vedete, al 2° comma troviamo quella che viene chiamata acquiescenza tacita qualificata, cioè “l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate”. Quindi, quando noi abbiamo più capi di una sentenza, perciò abbiamo l'attore che ha proposto un cumulo di domande (due domande nei confronti del convenuto), se impugna solo una parte della sentenza questo determinerà acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata. Adesso, sempre dal punto di vista delle disposizioni generali relative ai mezzi di impugnazione, dobbiamo vedere il tema dell'impugnazione delle sentenze non definitive, il quale si raccorda anche a questo principio della unità delle impugnazioni. Qui troviamo la disciplina non nelle disposizioni generali, ma troviamo delle disposizioni all'interno del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Ricordiamo, anzitutto, quando abbiamo una sentenza non definitiva? Una vostra compagna correttamente richiama l'art 278, la condanna generica, la provvisionale e poi l'art 279 che al 2° comma, al n.4, ci dice “quando vengono decise delle questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito senza definire il giudizio e impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”. Quindi, quando noi abbiamo una sentenza non definitiva, quindi che non chiude perciò il processo davanti al giudice, qual'è il problema che ci possiamo porre? Il problema è “sarà possibile impugnare immediatamente la sentenza non definitiva, oppure la sentenza non definitiva sarà impugnabile solo con quella che chiuderà il processo davanti al giudice, ossia con quella definitiva?”. Voi capite che ci sono dei pro e dei contro rispetto a entrambe le soluzioni, perché se diciamo che la sentenza non definitiva non è impugnabile immediatamente, ma solo dopo, che cosa può succedere? Facciamo un esempio di sentenza non definitiva su una preliminare di merito. E' stata eccepita la prescrizione del diritto, il giudice ha ritenuto fondata questa eccezione, che il diritto non sia prescritto, e quindi ha previsto la prosecuzione del processo. Perciò sarà impugnabile subito questa sentenza non definitiva, oppure dovremo aspettare che il processo vada avanti sulla fondatezza nel merito della pretesa e che si arrivi ad una sentenza definitiva? Questo vuol dire che, magari, se poi questa pronuncia non definitiva dovesse  essere ribaltata, noi abbiamo fatto tutta una attività processuale che verrà posta nulla. Poi c'è il problema della pronuncia di secondo grado, è comunque esecutiva, ci sarà poi un'eventuale esecuzione forzata ecc.. Però voi capite che, appunto, dire “subito” vuol dire anche un po' ramificare il processo perché  noi abbiamo poi una sentenza non definitiva appellabile e poi, a sua volta, ancora ricorribile in Cassazione. Qual'è la scelta del legislatore, vediamo per l'appello l'art 340: “Contro le sentenze previste dall'art 278 e dal n. 4 del 2° comma dell'art 279 (quindi contro le sentenze non definitive), l'appello può essere differito”. Quindi, vuol dire che c'è una scelta tra appellare immediatamente la non definitiva, oppure rinviare questo appello. Però occorre che la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore. Quando è stata fatta questa riserva, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio. Questa riserva (ci dice l'ultimo comma) non può più farsi se contro la stessa sentenza un'altra parte abbia proposto immediatamente appello. Quindi il legislatore ha lasciato scegliere la parte soccombente rispetto alla non definitiva, quindi può essere immediatamente appellata, oppure può essere fatta una riserva di impugnazione per poi impugnarla insieme alla definitiva. Quindi se abbiamo la non definitiva, per quanto concerne l'appello c'è questa scelta tra un'impugnazione immediata, che diciamo che è la regola, se però vogliamo, possiamo anche differire l'impugnazione della non definitiva insieme alla definitiva. Per quanto concerne il ricorso per cassazione nei confronti della non definitiva, la disciplina sino alla riforma del 2006 era identica, adesso invece si è differenziata. Dobbiamo considerare gli articoli 361 e 360, 3° comma. Cosa ci dice l'art 361? “Contro le sentenze previste dall'art 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza. Qualora sia fatta la riserva, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio”. E' una disciplina diversa da quella che abbiamo visto per l'appello delle non definitive? No, è identica, però sono tutte le non definitive qui? No perché, se vedete, sono solo quelle previste dall'art 278 e quelle non definitive quando si abbia un cumulo di domande e ci sia una non definitiva su una delle domande, quindi non c'è la definizione dell'intero giudizio. Cosa manca rispetto all'art 340 che abbiamo visto? Quelle sulle questioni, perché adesso il 3° comma dell'art 360 ci dice che “Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono le questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio”. Quindi, per quanto concerne il ricorso per cassazione contro le sentenze non definitive bisogna distinguere, perché per le non definitive su questioni non è possibile l'impugnazione immediata, è solo possibile l'impugnazione differita e non c'è bisogno di fare riserva. Però nella lezione supplementare della settimana scorsa abbiamo visto un caso di non definitiva che, invece, è solo immediatamente ricorribile per cassazione: è l'ipotesi dell'art 420-bis, quindi siamo nel rito del lavoro, abbiamo visto questo istituto nuovo, creato nel 2006 dal legislatore, in base al quale, quando per decidere la causa di lavoro si pone come pregiudiziale una questione relativa all'interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale, allora il giudice pronuncia una non definitiva sulla questione che, ai sensi del 2° comma, è impugnabile solo con ricorso immediato per cassazione. Quindi diciamo che con queste ultime riforme il nostro sistema è ancora più complicato, invece di semplificarsi. Perciò, riepilogando, per quanto concerne le sentenze non definitive dobbiamo distinguere, perciò sono appellabili o immediatamente, ovvero è possibile fare una riserva per appellarle insieme alla sentenza definitiva. Invece, per quanto concerne il ricorso per cassazione delle sentenze non definitive, l'alternativa è rimasta per le non definitive che non siano su questioni, quindi dove c'è comunque una decisione parziale, possiamo dire, di merito; in questo caso allora abbiamo sempre questa alternativa tra impugnazione immediata o differita. Se, invece, abbiamo una non definitiva su questioni, il ricorso per cassazione è possibile solo in via differita, non sono immediatamente impugnabili, ma c'è solo quella differita, senza bisogno di riserva. Adesso, per chiudere queste nozioni generali in materia di impugnazioni, vediamo ancora qualcosa. Siamo sempre nell'ambito dell'impugnazione delle sentenze non definitive, facciamo il caso dell'appello nei confronti della non definitiva, se c'è una non definitiva il processo prosegue per la sua definizione. Poniamo il caso che venga proposto immediatamente appello, qual'è il problema che ci potremmo porre? Se c'è un appello proposto immediatamente contro la non definitiva, che cosa ci possiamo chiedere? Se sospendiamo o meno il processo di primo grado, cioè ha senso, a fronte di un appello immediato, che il processo di primo grado prosegua? Troviamo la risposta all'art 279,  al 4° comma, nella seconda parte, ci dice “quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del 2° comma (quindi una non definitiva), il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello”. Quindi vuol dire che non abbiamo una sospensione automatica, anzi è molto limitata perché occorre l'istanza concorde delle parti; perciò il nostro processo di primo grado prosegue. C'è solo un caso in cui abbiamo subito una sospensione automatica del giudizio di primo grado, ossia qualora venga impugnata una ordinanza; se noi abbiamo una ordinanza sulla competenza, dobbiamo pensare che il giudice si dichiari competente e che venga impugnata con regolamento di competenza, in questo caso con la proposizione del regolamento si ha la sospensione del processo, però questa è una cosa in più. Diciamo che, di regola, se la nostra sentenza non definitiva viene impugnata immediatamente abbiamo una sospensione del giudizio di primo grado solo se c'è un'istanza concorde delle parti. Quindi possiamo avere il nostro processo di primo grado, va avanti, e contemporaneamente si svolge il giudizio di appello contro la non definitiva. Cosa succede se poi il giudizio di appello si chiude con la riforma della non definitiva? Qui si pone il problema del c.d “effetto espansivo” della riforma o della cassazione della sentenza che è affrontato dall'art 336. Questo articolo 336 è dedicato, appunto, a questo effetto espansivo interno (art 336, 1° comma), o effetto espansivo esterno (art 336, 2° comma). L'effetto espansivo interno quando si ha? Ci dice il 1° comma dell'art 336 : “La riforma (quindi se il giudizio di appello si chiude con la riforma della pronuncia di primo grado) o la cassazione (si avrà nel giudizio di cassazione ovviamente)”, perciò se il giudizio di appello o il giudizio di cassazione si chiudono con l'eliminazione della pronuncia di primo grado, questa riforma o cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. Quindi, vuol dire che c'è stata un'impugnazione parziale, avevamo una sentenza con più capi, è stato impugnato un solo capo, quindi in teoria avrebbe trovato applicazione l'art 329, 2° comma. Quindi noi abbiamo impugnato solo una parte, un capo della sentenza, se l'appello, ad esempio, è stato accolto, c'è stata una riforma, questa riforma parziale ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata o cassata. Quindi bisogna vedere se i vari capi della sentenza sono tra loro dipendenti, oppure no. Poniamo il caso, se io ho proposto due domande, una principale e una accessoria, il capitale e interessi, sono tra di loro dipendenti? Sì, quindi avremo questo effetto espansivo interno che supera anche l'eventuale acquiescenza alla sentenza. Quindi effetto espansivo interno. Il 2° comma dell'art 336 invece parla del c.d effetto espansivo esterno che è un po' più complesso, perché ci dice che: “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”. Quindi abbiamo una sentenza con un unico capo, però questa sentenza che viene, appunto, riformata, ad esempio, in appello, se c'è questa riforma, gli effetti di questa riforma si estendono ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata. Quindi dobbiamo chiederci quali sono questi provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata. Facciamo un caso molto semplice, la sentenza di primo grado ha accolto la mia domanda volta ad ottenere la condanna della controparte a pagare 20 mila euro. Questa pronuncia viene riformata in appello, cioè il giudice d'appello dice “il giudice di primo grado ha sbagliato, in realtà all'attore non spetta nulla (quindi una riforma totale in appello)”. Rispetto a questa sentenza, quali potranno essere i provvedimenti e atti a cui si estende la riforma della sentenza? L'eventuale esecuzione forzata che sia iniziata, che si sia svolta sulla base della sentenza, quindi vuol dire che verrà travolta dalla riforma della sentenza di primo grado. Proprio per dare una collocazione storica a questa norma, sino alla riforma del '90 era prevista la riforma passata in giudicato, quindi bisognava attendere che la pronuncia in appello fosse passata in giudicato perchè si avesse questa estensione agli atti di esecuzione forzata. Questo in particolare aveva dato luogo a delle questioni interpretative per quanto concerneva le cause di lavoro e una causa di lavoro in particolare, cioè quella di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, perché il lavoratore di cui fosse stato dichiarato illegittimo il licenziamento e quindi reintegrato dal datore di lavoro, nel caso in cui la sentenza di primo grado fosse stata riformata bisognava attendere il passaggio in giudicato e, quindi, se vi fosse stato l'eventuale ricorso per cassazione bisognava attendere l'esito di quel giudizio. Questo era stato ritenuto problematico e quindi il legislatore nel '90 ha cambiato e ha tolto quel passaggio in giudicato; perciò oggi gli effetti della riforma della pronuncia di primo grado si estendono già, senza attendere il giudicato, agli eventuali atti di esecuzione forzata. Però il legislatore si è dimenticato che non ci sono solo gli atti di esecuzione forzata, ma c'è anche il caso delle sentenze non definitive, perché rispetto a una sentenza non definitiva riformata in appello cosa vuol dire “effetto espansivo esterno” in questo caso? Che viene subito travolta anche la prosecuzione del giudizio di primo grado. Quindi effetto espansivo esterno, consideriamo, quindi, quali sono gli atti e i provvedimenti dipendenti, quelli di eventuale esecuzione forzata e inoltre rispetto alla non definitiva gli atti di prosecuzione del giudizio di primo grado.
Vedete ancora l'ultima norma dell'art 338, ci dice qual è l'effetto della estinzione del giudizio di impugnazione, ossia il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quindi queste sono, viste un po' velocemente, le norme relative ai principi generali in materia di mezzi di impugnazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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