Skip to content

La riunione dei procedimenti



Anche qui sono cose che noi abbiamo già visto. Cosa succede se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi? Il giudice adito per secondo dichiara la litispendenza e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Cosa succede invece se la stessa causa viene proposta due volte davanti allo stesso giudice? Si ha la riunione. Art. 273 c.p.c. “ se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione”. Si ha la riunione se davanti allo stesso giudice si hanno due procedimenti relativi a cause connesse. Dopo aver detto ciò possiamo passare alla fase successiva del processo che è la fase decisoria. Abbiamo visto in queste norme che il Codice è rimasto quello dell'40 con alcune modifiche. Quindi abbiamo questa distinzione del processo tra giudice istruttore e collegio. Però di regola le cause che spettano alla competenza del tribunale sono decise dal giudice monocratico di tribunale. Non abbiamo delle differenze sostanziali tra il processo che si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica rispetto al processo che si svolge davanti al tribunale per le cause che devono ancora essere decise dal collegio. Questo perché fino a questo momento si parla di giudice istruttore. Quindi tutta la fase introduttiva si forma davanti al giudice istruttore. Il collegio entra in scena solo nel momento della fase decisoria. Quindi il legislatore ha lasciato invariata la disciplina e ha introdotto un capo dando delle norme specifiche per il procedimento che si svolge davanti al giudice monocratico, gli artt. che vanno dal 281 bis al 281 sexies.
L'art. 281 bis ci dice che “nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate delle disposizioni del presente capo”. Fino alla fase decisoria c'è una sola norma che è relativa al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, cioè quella relativa ai poteri istruttori del giudice relativamente alla prova testimoniale, art. 281 ter. Per il resto, in questo capo, ci sono solo degli articoli che disciplinano la fase decisoria. Noi dobbiamo ora vedere la fase decisoria in modo differenziato a seconda che la causa venga decisa dal collegio (in quei casi tassativamente elencati dal legislatore), ovvero invece spetti al giudice monocratico.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.