L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione EX ART. 186-QUATER CPC
Adesso vediamo il terzo tipo di ordinanza anticipatoria. Essa è disciplinata all'art. 186 quater c.p.c. “ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione”. Qui vediamo che il legislatore nel titolo di questo articolo focalizza la nostra attenzione sul momento in cui viene pronunciata questa ordinanza. Cosa ci dice l'ultimo comma? “Esaurita l'istruzione, il giudice, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova”. Vedete qui il presupposto temporale è che sia esaurita l'istruzione probatoria. Come negli altri due casi sono sempre delle ordinanze pronunciabili non d'ufficio dal giudice, ma su istanza di parte. Qual è il possibile oggetto di questa ordinanza? Essendo un'ordinanza di condanna ha un oggetto più ampio. Qui abbiamo non solo il pagamento di somme di denaro, non solo la consegna di beni mobili, ma anche il rilascio di beni immobili nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova. “Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali”. Cosa ricaviamo da questo 1° comma dell'art. 186 quater? Qual è la ratio di quest'ordinanza? Quella della prima è legata alla non contestazione (non c'è stata una contestazione specifica del convenuto, l'attore può chiedere la pronuncia di questa ordinanza), quella della seconda, invece, è che ci siano i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo. Per la terza ordinanza qual è il presupposto? Dobbiamo pensare al momento “esaurita l'istruzione probatoria […] nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova”, quindi vuol dire che il giudice, esaurita la fase di assunzione delle prove, ha raggiunto il suo convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa relativa al pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni mobili o al rilascio di immobili. In questo caso può essere chiesto di pronunciare quest'ordinanza e il giudice la può pronunciare. Qui siamo in una situazione diversa che nella prima era un comportamento di non contestazione del convenuto, nel secondo caso era che l'attore aveva un credito assistito da un certo tipo di prova (ma non c'è stata ancora un'istruzione probatoria, il giudice non ha raggiunto il suo convincimento sulla pretesa dell'attore), in questo caso, invece, abbiamo avuto un processo che si è svolto normalmente e che è arrivato alla fase in cui siamo arrivati noi nella nostra spiegazione. In particolare c'è stata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., l'eventuale appendice scritta, è stata chiesta l'assunzione di un certo numero di elementi di prova, sono stati ritenuti attendibili e rilevanti, sono stati assunti, sono stati sentiti dei testimoni è stata effettuata un'ispezione, quindi il giudice ha già raggiunto il convincimento sulla fondatezza della pretesa dell'attore ad avere il pagamento di una somma di denaro. Che ratio ha? Perché c'è questa possibilità di chiedere da parte dell'attore al giudice di disporre quest'ordinanza anticipatoria? Perché l'idea, quando è stato introdotto questo istituto, è stata quella di tagliare i tempi della fase decisoria. Perciò la ratio di questo istituto è quello di dire ormai c'è stata l'assunzione delle prove quindi il giudice si è fatto, sulla base delle prove, un'idea di come si sono svolti i fatti quindi invece di attendere i tempi della fase decisoria, abbiamo la possibilità di pronunciare subito un'ordinanza. Noi ora non abbiamo idea di quali siano i tempi della fase decisoria, dopo chiusa la fase di assunzione delle prove c'è un'udienza di precisazione delle conclusioni, c'è la possibilità di depositare degli atti scritti, c'è l'eventualità di un'udienza di discussione, dopo di che si ha la decisone della causa. Quindi per tagliare questi tempi il legislatore ha introdotto questo istituto. Tutti e tre questi provvedimenti hanno dei presupposti diversi. Con questo terzo tipo il nostro processo è arrivato fino alla fase decisoria. Quindi si presenta la possibilità per l'attore di chiedere e per il giudice di pronunciare questa ordinanza quando ormai si è chiusa la fase di assunzione delle prove. Dobbiamo chiederci se anche quest'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
Infatti il 2° comma ci dice che: “l'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”. Ci sono poi delle peculiarità nel 3° e 4° comma. C'è stata anche una modifica rispetto a come era stato disegnato originariamente questo istituto; infatti questo art. 186 quater ha dato luogo a moltissimi problemi interpretativi, le questioni che ha fatto sorgere sono state tantissime, con la conseguenza che poi è un istituto che ha trovato pochissima applicazione perché c'è comunque un margine di valutazione discrezionale da parte del giudice perché il 1° comma ci dice “il giudice su istanza di parte può disporre con ordinanza”, quindi a fronte di tutti questi possibili problemi i giudici hanno raramente, anche a fronte dell'istanza di parte, pronunciato queste ordinanze di cui all'art. 186 quater. Una volta che sono state assunte le prove, manca solo più la fase decisoria. Quindi secondo voi è probabile che se il processo va avanti si abbia una sentenza diversa rispetto all'ordinanza? No!! Quindi è probabile che la nostra sentenza ricalchi l'ordinanza. Poi voi capite che qui il presupposto non è la non contestazione, qui abbiamo un convenuto che ha contestato, si è svolta un'istruzione probatoria i cui risultati, secondo il giudice, portano all'accoglimento della domanda dell'attore. Quindi, come vi dicevo, è probabile che la sentenza sia di contenuto analogo all'ordinanza. A questo punto il convenuto avrà un così grande interesse ad avere la sentenza? A fronte di una pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. quale sarà l'interesse più probabile del convenuto? Di proporre invece appello, cioè far valere le sue ragioni davanti ad un giudice diverso rispetto a quello che ha reso l'ordinanza. A questo si collega la particolare disciplina di cui al 4° comma che ci dice che: “l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto della sentenza se la parte intimata non manifesta entro 30 giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza”. Ciò vuol dire che viene pronunciata questa ordinanza dal giudice e la parte nei cui confronti è pronunciata (che poterebbe anche essere l'attore, dipende da come si è svolto il processo), se il convenuto non fa nulla l'ordinanza acquista efficacia di sentenza. Quindi il legislatore ha creato questa figura di un'ordinanza che si trasforma in sentenza. Altrimenti se il convenuto vuole che ci sia la pronuncia della sentenza deve fare dichiarazione, cioè manifestare entro 30 giorni la volontà che sia pronunciata la sentenza. Perciò se il convenuto non dice nulla l'ordinanza si trasforma in sentenza. Quale sarà la conseguenza? Che diventa una sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istante. Perciò nasce come ordinanza però per lo più si trasformerà in sentenza diventando appellabile. Cosa succede se dopo la pronuncia dell'ordinanza il processo si estingue? Il nostro convenuto dice sì voglio la sentenza però poi il processo si estingue. Anche in questo caso l'ordinanza si trasforma in sentenza perciò non solo mantiene la sua efficacia di titolo esecutivo ma diventa una sentenza impugnabile. Possiamo quindi dire con questo art. 186 quater c.p.c. che il legislatore prevede la possibilità che su istanza di parte quando si tratti di prevedere una condanna a pagamento di somme si denaro, consegna di beni mobili o rilascio immobili, il giudice che ritenga di aver raggiunto il proprio convincimento emani immediatamente, quindi senza far passare la causa in decisione un'ordinanza. Quest'ordinanza, una volta che sia pronunciata, se il soggetto nei cui confronti è resa (per lo più il convenuto) non dice che vuole la sentenza, si trasforma in sentenza appellabile, quindi è una possibilità di conclusione rapida del processo. Nella formulazione precedente occorreva che il convenuto rinunciasse altrimenti il processo andava avanti. Come è costruito adesso se il convenuto non dice che vuole la sentenza, allora si ha l'immediata trasformazione in sentenza impugnabile, quindi con l'eliminazione della fase decisoria. Questo dà sicuramente un certo vantaggio però bisogna considerare che è un istituto che ha dato luogo a molti problemi interpretativi e quindi i giudici tendono ad applicarlo abbastanza poco. Queste tre ordinanze anticipatorie hanno quindi una ratio comune che è quella di dare all'attore che ha ragione un provvedimento che abbia efficacia di titolo esecutivo in via anticipata rispetto alla sentenza di condanna. Per tutti e tre è necessaria l'istanza di parte, tutti e tre trovano una barriera preclusiva data dal passaggio alla fase decisoria della causa però i primi due si situano all'inizio del processo, diverso è il terzo provvedimento che invece ha questo obiettivo di tagliare i tempi alla fase decisoria. E poi ha questa caratteristica di essere un'ordinanza che si trasforma in sentenza impugnabile. Infine ricordiamo i presupposti diversi delle prime due ordinanze.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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