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La sospensione del processo


Adesso possiamo passare a vedere la vicenda anomala della sospensione del processo. Noi abbiamo visto già dei casi di sospensione tipica, quindi delle ipotesi di sospensione previste dal legislatore. Quali casi abbiamo visto? Se viene proposto regolamento di giurisdizione abbiamo detto che non è automatica, poi anche il regolamento di competenza determina la sospensione del processo. Abbiamo visto anche un altro caso in cui il processo viene sospeso, ossia la litispendenza internazionale. Poi un altro caso di sospensione che ha una sua disciplina, noi non ne abbiamo mai parlato, è la sospensione del processo quando sorge una questione di legittimità costituzionale, quindi qui possiamo anche avere una sospensione del processo e lo stesso accade quando abbiamo la c.d “pregiudiziale comunitaria”, quindi quando viene sollevata la questione davanti alla Corte di Giustizia dell'UE. C'è un altro caso sul quale non abbiamo detto nulla per quanto concerne la sospensione, vi ricordate, il giudizio di querela di falso. Abbiamo detto che il giudizio di querela di falso ha alcune peculiarità, ed esempio è necessario l'intervento del PM che fa sì che debba essere deciso dal collegio. L'altra particolarità che ha il giudizio di querela di falso è la competenza, perché a chi spetta la competenza sul giudizio di querela di falso? Spetta al collegio, quindi la querela di falso può essere proposta in via incidentale, può anche essere proposta in via principale. Quindi spetta alla decisione del collegio, però dal punto di vista dell'ufficio giudiziario spetta alla competenza del tribunale. Se vi ricordate l'art 9 cpc, come viene individuata la competenza del tribunale? E' una competenza residuale in genere, cioè tutte le cause che non spettano alla competenza del giudice di pace spettano alla competenza del tribunale. Ci sono, però, delle competenze proprio esclusive del tribunale, l'art 9, al 2° comma dice che “Il tribunale è altresì esclusivamente competente per la querela di falso”. Quindi questo cosa vuol dire? Che la querela di falso spetta alla competenza del tribunale. Se il processo principale, in cui viene prodotto il documento nei cui confronti si propone querela di falso, è proposto davanti al giudice di pace cosa succederà? L'art 313 cpc ci dice che: “Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”. E lo stesso fa anche la Corte d'appello, proprio perché è un giudizio che spetta alla competenza del tribunale. Queste sono, appunto, delle ipotesi particolari di sospensione e ciascuna di loro ha la sua disciplina. Però, adesso vediamo che cosa, invece, troviamo disciplinato agli articoli che vanno dal 295 al 298 cpc. Troviamo disciplinata, da un lato, all'art 295, la sospensione c.d necessaria e, invece, all'art 296 troviamo la sospensione su istanza delle parti. Cosa ci dice questo art 296? Che “Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a 3 mesi”. Pensiamo a quali sono gli effetti della sospensione, in base all'art 298 “Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza”. Quindi, vuol dire che tutte le parti chiedono al giudice di sospendere il processo, quindi entrare in quella fase in cui non possono essere compiuti atti del procedimento e i termini sono sospesi. Questa sospensione volontaria del processo è stata accorciata, da 4 mesi è stata portata a un massimo di 3 mesi. In quale situazione, secondo voi, le parti chiederanno al giudice di sospendere il processo? Quando, magari, si è vicini ad una fase di trattative per la composizione della controversia e quindi si chiede al giudice di sospendere il processo. Un istituto, invece, più problematico è quello della sospensione necessaria. Vediamo l'art 295: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. In quale situazione siamo, secondo voi, in cui io, giudice, devo necessariamente sospendere quando è necessario risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa? E' la c.d pregiudizialità-dipendenza, quindi per risolvere la causa che è proposta davanti a me è necessario risolverne un'altra legata da questo rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Esempio tipico: proposta la causa di alimenti, rispetto a questa causa qual'è quella legata da questo nesso di pregiudizialità-dipendenza? La sussistenza del rapporto di parentela. Quindi, questo che cosa vuol dire? Come lo interpretiamo questo art 295? Diciamo che ci sono due modi per interpretarlo, nel senso in cui, se pende davanti a me la causa di alimenti e pende davanti a un altro giudice la causa relativa al rapporto di parentela, io sono obbligato a sospendere, oppure no? Questo è un istituto che oggi è controverso perché, proprio per quello che è il problema dei tempi del processo, se io dico ( visto che è una sospensione necessaria) che il processo sugli alimenti deve essere sospeso e poi sino a quando? Vedete che l'art 297 ci dice che “Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art 3 del Codice di procedura penale (qui se c'è una pregiudizialità penale) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile”. Quindi, vuol dire che, se noi applichiamo questo istituto della sospensione, io devo attendere che sulla causa pregiudiziale sia sceso il giudicato, quindi sicuramente con degli effetti sotto il profilo della tutela rapida del processo. Quindi la tendenza, oggi, della giurisprudenza è di interpretare in modo restrittivo questo istituto della sospensione necessaria; perciò, secondo la giurisprudenza, io devo sospendere il processo solo qualora io non possa decidere “incidenter tantum” sulla questione. Quindi vuol dire che pende davanti a me la causa relativa agli alimenti, pende davanti a un altro giudice la causa pregiudiziale relativa al rapporto di parentela, quando io dovrò sospendere il processo davanti a me? Cosa vuol dire “laddove io non posso decidere incidenter tantum”? Se io posso decidere sulla questione con un'efficacia limitata al processo, allora non avrò questo obbligo di sospensione. Quand'è che, invece, io devo decidere con efficacia di giudicato? Se c'è una richiesta della parte, ovvero ci sono anche dei casi nei quali è la legge ad imporre la decisione con efficacia di giudicato. Perciò potrebbe essere possibile la riunione dei due processi, quindi per evitare sempre che uno dei due sia sospeso, perché sono dei casi di connessione. Però se non è possibile la riunione perché, magari, pendono in gradi diversi (una causa in I° grado, l'altra causa in grado d'appello) e bisogna decidere con efficacia di giudicato, non è possibile la decisione “incidenter tantum”, allora in questo caso entra in gioco questo istituto della sospensione necessaria di cui all'art 295. Vedete che l'art 297 fa questo riferimento al Codice di procedura penale perché, adesso non più, ma prima c'era anche una sospensione necessaria nel caso di pregiudizialità penale. Adesso questo è stato quasi del tutto eliminato, quindi se pende un processo penale la sospensione necessaria del processo civile è estremamente limitata. Quindi adesso noi abbiamo due processi, quello civile e quello penale, che possono andare avanti parallelamente, tranne i casi previsti dall'art 75 del Codice di procedura penale (rubricato “Sospensione del giudizio civile”) in cui scatta ancora questa necessarietà di sospendere. Quindi, questo per quanto concerne l'istituto della sospensione, perciò ricordiamoci le ipotesi di sospensione che abbiamo già visto, le quali hanno una loro disciplina, poi, invece, possiamo avere una sospensione volontaria che non può essere superiore ai 3 mesi e poi abbiamo la sospensione necessaria.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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