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Il dolo incidente, quale fonte ulteriore di responsabilità precontrattuale


Infine, una sentenza di fine anni Novanta è intervenuta sulla complessa questione della definizione dogmatica del dolo incidente ex art. 1440 c. c., essendo coerente con l’indirizzo dottrinale maggioritario a tal proposito - di cui si è sommariamente trattato nel paragrafo II.2.
In particolare, il fatto oggetto di questa pronuncia è il seguente: la parte promissoria acquirente di un contratto preliminare di quote societarie conviene in giudizio la parte venditrice, poiché scopre che il fondo di proprietà della suddetta società è oggetto di un giudizio di rivendica, antecedentemente intentato da un terzo; pertanto, l’attore domanda la risoluzione di detto contratto. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Suprema Corte riconosce essenzialmente un’ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c. c., giacché la condotta del venditore in mala fede non inerisce ad una circostanza essenziale, o, comunque, non costituisce causa unica o essenziale del contratto. A tal proposito, la Cassazione precisa che «la norma dell'articolo 1440 c. c. costituisce applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell'articolo 1337 c. c. (responsabilità precontrattuale), che impone alla parte un dovere di correttezza nel corso della formazione del contratto».
Ecco, pertanto, un’ulteriore affermazione giurisprudenziale che lascia intendere che l'art. 1337 c. c. sia la fonte di un principio generale, estendendo la copertura della norma oltre la fase delle trattative fino a quella della formazione del contratto.

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