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Le misure implicanti l'uso della forza e le operazioni di peacekeeping


3. In virtù dell'articolo 42 il Consiglio, appurato che le sanzioni si sono rivelate inadeguate, può intraprendere con forze aeree, navali o terrestri ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Sulla base degli articoli 43 e ss., gli stati membri si erano impegnati a mettere a disposizione del Consiglio le forze armate & Co ed era stata prevista l'istituzione di un apposito Comitato di stato maggiore → l'effettiva portata di queste disposizioni è pressoché inesistente, è rimasta lettera morta che ha impedito al Consiglio di avviare operazioni militari. Colpa soprattutto dei membri permanenti che non hanno ritenuto di mettere a disposizione le loro forze armate. Le Nazioni Unite hanno però saputo ideare vari meccanismi almeno in parte alternativi agli articoli 42 e ss → si tratta innanzitutto delle operazioni di peacekeeping, i Caschi Blu delle Nazioni Unite (non previste dalla Carta). Una vera invenzione delle Nazioni Unite che ha visto i natali nel 1956 con l'UNEF I interposto tra Israele ed Egitto. Le forze di peacekeeping vengono dispiegate esclusivamente a seguito di un consenso manifesto da parte delle competenti autorità delle parti in conflitto e sono chiamate ad usare la forza in casi del tutto eccezionali. Tra successi, fallimenti, critiche ecc.. l'agenda for peace (1992) e i report successivi rappresentano l'espressione più significativa dello sforzo delle Nazioni Unite di riflessione critica sul proprio operato e di proposta di una riforma delle operazioni di peacekeeping volta a dotare le Nazioni Unite di una capacità di azione più rapida, efficiente e sofisticata.
La mancata attuazione degli articoli 43 e ss è stata superata anche attraverso un altro meccanismo → il Consiglio può infatti autorizzare un'organizzazione regionale o un gruppo di stati ad usare la forza per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Conferisce una specie di delega a condurre l'operazione militare (operazione Alba, Albania 1997). In alcuni casi l'autorizzazione ONU ha avuto per oggetto operazioni di enforcement disciplinate dall'articolo 42 in quanto l'autorizzazione a utilizzare tutti i mezzi necessari prescindeva dal consenso dello stato territoriale (operazione Turquoise, Ruanda 1994). Intenso dibattito sulla legittimità di queste risoluzioni che tradiscono un po' la filosofia con cui era nato l'ONU (monopolio dell'uso della forza all'ONU). Con il limite di finalità umanitaria si sta tuttavia creando una consuetudine che vede il Consiglio assumere funzioni direttive e non solo operative.

Il ruolo delle organizzazioni regionali e le possibili sinergie con il Consiglio di Sicurezza: il capitolo VIII della Carta.
Grande sviluppo delle organizzazioni regionali → favore della Carta che attribuisce loro il ruolo di foro di prima istanza nelle controversie a carattere regionale → articolo 53 il Consiglio di sicurezza può utilizzare tali organizzazioni per intraprendere azioni coercitive sotto la sua direzione. Valido strumento ma poco usato.

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