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Il capitolo VII: il nucleo del sistema di sicurezza collettiva. Le sanzioni.

Il capitolo VII: il nucleo del sistema di sicurezza collettiva. Le sanzioni


2. Ai sensi dell'articolo 41 il Consiglio può decidere misure non implicanti l'impiego della forza armata → misure chiamate sanzioni o talora embargo che possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e dei mezzi di comunicazione e la rottura delle relazioni diplomatiche. Il Consiglio decide la misura e gli stati membri devono far sì che questa venga attuata e rispettata. Sanzioni quasi tutte successive alla guerra fredda → contro l'Iraq per il mancato rispetto del cessate il fuoco in Kuwait, contro la Libia per il supporto ad attività terroristiche. L'efficacia delle sanzioni è stata messa recentemente in discussione perché a volte ottengono il risultato opposto a quello sperato, a volte sono dirette a paesi arretrati in cui le sanzioni non hanno effetto e altre volte gravano più sulla popolazione civile che altro. Per questo dal 1994 il Consiglio ha cessato di imporre embarghi totali, preferendo l'imposizione di smart sanctions, ritagliate sull'obiettivo da raggiungere senza colpire la popolazione (Oil for food – Iraq 1996-2003). In seguito a nuove critiche si è cercato di mettere a punto sanzioni ancora più sofisticate che colpissero le élites e non i poveri civili. Il Consiglio ha creato di volta in volta dei Comitati delle Sanzioni, con il compito di amministrare e monitorare le sanzioni.

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