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Limiti alla conclusione di accordi con i privati ex art.10 legge 241/90


LIMITI ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI CON I PRIVATI EX ART.10 LEGGE 241/90:

1.Non pregiudicare i diritti dei terzi.
2.Perseguire comunque interessi pubblici.
3.Il contenuto di tali atti può integrare o sostituire il contenuto del provvedimento amministrativo.
4.Il potere della PA non può però essere negoziato: infatti, la legge non parla di contratto, bensì di accordo; rimane quindi irrisolto il problema della loro qualificazione, poiché non sono né atti amministrativi né contratti. La loro natura giuridica li colloca però nel diritto privato; si applicano i principi del Codice Civile solo se e in quanto compatibili; infatti dagli accordi si può recedere (recesso unilaterale per fatti sopravvenuti) anche se questo non è un principio del Codice Civile.

Accordi sostitutivi: Non sono provvedimenti, perché la PA provvede con atti bilaterali e non unilaterali.
- Sono possibili solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, poiché sostituiscono il provvedimento amministrativo; anche il contenuto dell’atto è dettato dalla legge. Sono quindi ricondotti ad un regime di legalità e tipicità.
- É comunque soggetto ai controlli che interessano il provvedimento sostituito (non deve essere un mezzo per eludere la legge)
- Non devono pregiudicare i diritti dei terzi
- Sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo nei soliti 60 giorni.

Il recesso ha valore recettizio; deve essere motivato (sopravvenienza di fatti non esistenti al momento dell’accordo). Tali fatti sopravvenuti devono impedire la realizzazione dell’interesse pubblico.
Chi subisce la risoluzione dell’accordo ha diritto ad un indennizzo (non al risarcimento danni: per il quale è necessaria colpa, dolo o condotta antigiuridica) che valuti il rimborso delle spese, o il mancato guadagno.

Accordi integrativi:
provvedimenti emanati unilateralmente dalla PA, ma integrati nel loro contenuto discrezionale (si concretizza con la partecipazione al procedimento ex legge 241/90) ed ammissibili solo se il provvedimento può avere contenuto discrezionale. Nell’attività vincolata è chiaro che non c’è possibilità di accordi integrativi. Ricordare che non è negoziazione di potere pubblico: il cittadino collabora e concorda la scelta effettuata dalla PA, ma sempre tra le scelte legittime che questa può effettuare. Possono essere sempre conclusi, a differenza degli accordi sostitutivi.
Esempi di accordi integrativi sono i provvedimenti onerati, sottoposti cioè ad una condizione, in genere di modo. L’onere può essere suscettibile di eccesso di potere.
La tutela giurisdizionale è affidata al giudice amministrativo, poiché l’atto finale è un provvedimento; la sua giurisdizione è esclusiva, anche quando riguardano diritti soggettivi. I termini di impugnazione sono sempre di 60 giorni.
Quando sopravvengono fatti nuovi la PA può revocare il provvedimento; se però questo ha creato diritti quesiti (ovvero situazioni giuridiche non estinguibili), la revoca non è possibile.
La revoca deve essere motivata.

Contratti di programma: si differenziano dagli accordi di programma perché coinvolgono anche privati . Si affiancano a questi contratti le attività di programmazione negoziata (la differenza con gli accordi sostitutivi sta nel fatto che in questo caso non è possibile individuare un provvedimento sostituito da accordo); gli accordi di programma quadro, le intese, i patti territoriali e i contratti d’area (strumenti che vedono i vari soggetti tutti posti su un piano paritario e particolarmente qualificati).

La motivazione: É un requisito importante per la validità degli atti, sia provvedimentali che non. Nel nostro ordinamento non era stabilito un dovere generale di motivare: solo gli atti sfavorevoli al cittadino dovevano essere motivati, per permettere l’impugnazione. Oggi invece la motivazione è legata al principio di trasparenza e di legalità dell’azione della PA: é per questo motivo che anche gli atti vincolati vanno motivati.
Negli altri casi spettava alla legge stabilire quali atti andassero motivati.
Con art.3 legge 241/90, questo principio è stato formalizzato. Oggi ogni atto deve essere motivato, ad eccezione di quelli normativi e degli atti amministrativi a contenuto generale, che trovano la loro motivazione direttamente nella legge. É invece richiesta per gli atti di alta amministrazione.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che sostengono la decisione: non è consentito motivare in modo generico o con clausola di stile; deve inoltre trovare fondamento nell’istruttoria.
Il dovere di motivare è soddisfatto richiamando un altro atto che contenga esplicita motivazione, come ad esempio il parere (motivazione per relationem). Tale atto deve essere reso disponibile.
Non vanno motivati gli atti di giudizio, in quanto non hanno carattere provvedimentale.
La mancanza (o carenza) di motivazione da luogo a violazione di legge, mentre l’insufficiente o viziata motivazione (o difetto) da luogo a eccesso di potere.

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