Skip to content

SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI TESORERIA


Come indicato dall’art. 208 del T.U., i soggetti abilitati al servizio di tesoreria risultano essere:
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 516.457, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.

Il servizio di tesoreria è affidato a questi soli soggetti previsti dalla suddetta Legge.  Il ristretto numero di soggetti abilitati a gestire la tesoreria rappresenta un punto focale di questa disciplina; infatti la teoria aziendale considera opportuna una gestione di tipo aziendalistico-bancario compiuta da istituti di diritto privato, in quanto meglio garantisce una più efficiente ed efficace somministrazione del servizio stesso.

Tratto da TESORERIA PUBBLICA IN ITALIA di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.