IL PAGAMENTO DELLE SPESE
Le tesorerie eseguono i pagamenti per conto delle amministrazioni dello Stato sulla base dei titoli di spesa, atti amministrativi con i quali l'amministrazione ordina il pagamento di un determinato importo a favore del creditore. Il titolo deve rispondere ai requisiti formali previsti dalle disposizioni vigenti.
L’attività di erogazione della spesa si configura come un procedimento amministrativo caratterizzato da una concatenazione di atti finalizzati all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria della Pubblica Amministrazione.
Il procedimento si articola in una pluralità di fasi:
- l’impegno;
- la liquidazione;
- l’ordinazione;
- il pagamento.
All’amministrazione compete lo svolgimento delle prime tre fasi elencate, le quali si concludono mediante l’emissione del titolo di spesa mediante il quale si esprime la volontà di adempiere l’obbligazione, ordinando al tesoriere di provvedere al pagamento.
La fase dell’impegno coincide con l’evento dal quale sorge il debito dell’Amministrazione verso i terzi. L’impegno può derivare da rapporti di natura continuativa in cui la controprestazione in denaro da parte dell’Amministrazione ha carattere periodico (ad esempio per gli stipendi dovuti a dipendenti pubblici). In altre ipotesi, in corrispondenza del perfezionarsi del fatto che ha generato il rapporto obbligatorio (ad esempio atto unilaterale, contratto…) l’Amministrazione provvede con uno specifico atto a “impegnare”, cioè a vincolare al soddisfacimento del creditore, parte dei fondi di cui dispone.
Nella fase della liquidazione si determina il preciso ammontare del debito e viene individuato con esattezza il creditore, tenendo conto anche dei possibili mutamenti del rapporto obbligatorio.
L’ordinazione conclude la parte del procedimento di competenza dell’Amministrazione con l’emissione del titolo di spesa da intendersi come ordine amministrativo di provvedere al pagamento.
Al tesoriere dello Stato compete la fase del pagamento. La sua attività si colloca a valle del procedimento di spesa: sulla base del titolo (TAV. 2), sia esso cartaceo o informatico, il tesoriere esegue l’ordine amministrativo in esso contenuto attribuendo le somme al creditore. Il pagamento può essere effettuato dalle tesorerie e da altri uffici pagatori (in particolare uffici postali). Solo le tesoreria tuttavia possono estinguere i titoli e rendicontarli alla Corte dei Conti; gli altri uffici invece pagano i titoli e chiedono il rimborso delle somme alle tesorerie, le quali addebitano il conto disponibilità e provvedono alla rendicontazione.
Il processo di erogazione della spesa è sottoposto, nella sua interezza, al controllo della Corte dei Conti, che verifica la regolarità con cui l’Amministrazione ha gestito il bilancio.
Il mandato di pagamento viene redatto su moduli appositamente predisposti, i quali vengono numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario.
Esso contiene i seguenti elementi:
- l’indicazione del creditore;
- l’ammontare della somma dovuta e la relativa scadenza;
- la data di emissione;
- la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
- gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
- l’indicazione dell’intervento o del capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata, nonché la relativa disponibilità, distintamente indicata per residui e competenza;
- la codifica;
- il numero progressivo per esercizio finanziario.
Nei titoli di spesa cartacei sono distintamente individuabili tre parti:
- la parte identificativa, costituita dall’indicazione dell’ente emittente, dall’esercizio cui fa carico la spesa, dalla imputazione (cioè la classificazione in base al Dicastero e al capitolo per i titoli tratti sul bilancio), dalla numerazione e dalla causale. Il titolo di spesa è pagabile, di regola, nell’esercizio in cui è emerso e in quello successivo: trascorso tale periodo il titolo diventa “perento”, cioè non più valido come disposizione di pagamento. La perenzione del titolo non ha influenza sulla prescrizione del debito dello Stato, che matura nei termini previsti dal Codice Civile. Ferma la validità biennale del titolo, quando questo non è pagato nell’esercizio di emissione, di regola viene trasportato all’esercizio successivo, cioè modificato nella imputazione.
- La parte dispositiva, cioè l’ordine di pagamento vero e proprio. L’importo deve essere riportato in cifre e in lettere; il luogo del pagamento può essere il Capoluogo di Provincia in cui è ubicata la tesoreria, ovvero un ufficio postale situato fuori dal Capoluogo. Fondamentale rilievo assume l’individuazione del beneficiario, per il quale si richiede l’individuazione di:
- Il creditore (persona fisica o giuridica);
- Colui che deve ricevere l’importo e quindi rilasciare quietanza sul titolo: le due figure possono non coincidere in relazione ad un eventuale ipotesi di delega o procura;
- Le modalità di estinzione del titolo: per contanti, ovvero con una delle modalità cosiddette agevolative introdotte dal DPR 21/84 (ad esempio emissione di vaglia cambiario non trasferibile delle Banca d’Italia, accreditamento a una banca, accreditamento in conto corrente bancario o postale).
- La parte autenticativa, costituita dalla firma dei funzionari che impegnano gli uffici emittenti, corredata dalla data di emissione e, in alcuni casi, del timbro ufficiale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Andrea Balla
[Visita la sua tesi: "Analisi delle principali tecnologie applicate al settore automotive"]
[Visita la sua tesi: "I Diritti Particolari del Socio nella Nuova S.R.L."]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Rainero
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