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Regole attinenti all’imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito


Vi sono due diversi criteri per individuare il periodo d’imposta nel corso del quale gli eventi che interessano la gestione e il patrimonio dell’impresa si riflettono sulla determinazione del reddito:
- Cassa: di più agevole applicazione. In questo caso il periodo d’imposta in questione è identificato facendo riferimento al momento dell’incasso del corrispettivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e a quello del pagamento del corrispettivo degli acquisti.
- Competenza: è più preciso ma complesso. Il periodo d’imposta è individuato tenendo conto del momento in cui si perfeziona la fattispecie da cui i componenti positivi o negativi di reddito traggono giuridicamente origine, risultando acquisiti al patrimonio dell’impresa sotto forma di credito o di debito, a prescindere dal momento della percezione o del pagamento.
- Principio di correlazione costi-ricavi: secondo questo principio i componenti negativi devono essere correlati a quelli positivi, cioè devono essere imputati allo stesso periodo. Questo avviene tramite il meccanismo delle rimanenze finali o della capitalizzazione del costo e del suo successivo ammortamento.
Art.109 comma 1: opta per il secondo dei criteri descritti per tutti quegli elementi per i quali non è stato disposto diversamente in precedenti norme del presente capo.
Deroghe:
- Norme che riguardano un particolare componente di reddito e che usano il criterio di cassa (es. art88 c3, art89 c2, art95 c5, art99, art100 c2, art109 c7)
- Norme che hanno proprio il compito di escludere ogni indagine da parte dell’amministrazione intorno all’osservanza in concreto di questo criterio da parte dei contribuenti (es. valutazione rimanenze, ammortamenti, accantonamenti)
Distinzione cessione di beni e prestazione di servizi:
- Cessione di beni: contratti ad effetti reali, contratti ad effetti obbligatori nei quali prevale, e risulta caratterizzante, un’obbligazione di dare.
- Prestazione di servizi: contratti ad effetti obbligatori in cui predomina un’obbligazione di fare.
IAS/IFRS: i criteri di imputazione di tali principi soppiantano le regole generali dell’art109 anche per la misurazione dell’imponibile fiscale. Non vengono invece soppiantate le regole speciali come quelle che prescrivono l’imputazione per cassa. In questi principi la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi viene fatta in ragione della sostanza economica dei fenomeni. Questo comporta quindi di poter aggregare più negozi in uno solo e di poter disaggregare un unico negozio in più operazioni.
Esempio di disaggregazione: cessione di un prodotto con un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. Bisogna scorporare il contratto nelle sue sostanze economiche e valutarle ognuna in base ai relativi criteri.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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