Le prestazioni di servizi. ART.109, C.2, LETT.B)
Le prestazioni di servizi. ART.109, C.2, LETT.
È rilevante il momento della loro ultimazione. Vi sono principalmente dei problemi fattuali nell’individuare tale momento perché non è sempre chiaro il momento in cui termina il servizio (es. servizio di organizzazione aziendale). Altro problema è di capire se le attività svolte da un soggetto a favore di un altro soggetto siano una prestazione unica oppure prestazioni distinte. La regola generale è derogata per le opere, forniture e servizi di durata pluriennale pattuite come oggetto unitario, i quali concorrono a formare il reddito col sistema delle variazioni delle rimanenze. In questo modo i ricavi vengono ripartiti lungo tutto l’arco di tempo in cui detti servizi vengono resi. Se la prestazione di servizi deriva da un contratto da cui derivano corrispettivi periodici (es. mutuo) allora rileva la data di maturazione dei corrispettivi e non quella di ultimazione del servizio. Con questa interpretazione si è voluto dare riconoscimento al fatto che siano le parti a decidere il momento in cui matura il servizio; vi è quindi una configurazione di carattere oggettivo del concetto di maturazione. In favore di questa interpretazione c’è il fatto di non dare la possibilità al contribuente di disporre discrezionalmente dello spostamento dei corrispettivi da un periodo d’imposta ad un altro. Questa interpretazione è regolamentata dall’art.821 c.3 c.c. che dispone che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Vi è quindi una separazione tra maturazione ed esigibilità. Se io infatti rescindo un contratto la parte di corrispettivo anticipata, ma non maturata, deve essere restituita mentre la parte non ancora versata ma già maturata risulterà ugualmente dovuta. Tale disciplina è rilevante per tutti quei contratti ad esecuzione continua e periodica.
Per le società IAS/IFRS: par.20 IAS18: la rilevazione segue lo stadio di completamento dell’operazione: solo se alla data di bilancio il ricavo non è attendibilmente stimabile, la loro rilevazione avviene sulla base dei costi sostenuti e recuperabili. B)
Continua a leggere:
- Successivo: La certezza dell’esistenza e l’obiettiva determinabilità dell’ammontare
- Precedente: Cessione di beni. ART.109, C.2, LETT.A).
Dettagli appunto:
-
Autore:
Andrea Balla
[Visita la sua tesi: "Analisi delle principali tecnologie applicate al settore automotive"]
[Visita la sua tesi: "I Diritti Particolari del Socio nella Nuova S.R.L."]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Tributario II - a.a 2009/2010
- Titolo del libro: Manuale di Diritto Tributario
- Autore del libro: Falsitta
- Editore: Cedam
- Anno pubblicazione: 2009
Altri appunti correlati:
- Diritto tributario
- Corso di diritto privato
- Scienze delle Finanze
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il trust in Italia: profili fiscali ed elusivi
- Il rapporto tra la fiscalità del fotovoltaico e la fiscalità ambientale nell'energy market italiano
- Tassazione duale e regionale del reddito d'impresa (Irap e Dit)
- Gli effetti economici dell'Irap, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive
- Controllo vettoriale diretto di flusso con algoritmo di minimizzazione della corrente assorbita per motori ad induzione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.