Skip to content

Cessione di beni. ART.109, C.2, LETT.A).

Cessione di beni. ART.109, C.2, LETT.


Questa disposizione non concerne l’imputazione temporale di specifici componenti di reddito, ma in generale di qualsiasi componente che può ricollegarsi al particolare evento considerato.
Per il cedente:
- Bene merce: la norma indicherà il periodo d’imposta nel quale il ricavo concorre alla formazione del reddito, e il bene deve essere eliminato dall’attivo circolante.
- No bene merce: la norma indicherà nel quale deve essere attribuita la eventuale plusvalenza o minusvalenza, e il bene deve essere eliminato dall’attivo immobilizzato.
Per il cessionario:
- Bene merce: la norma stabilisce il periodo in cui il costo concorre alla formazione del reddito, e in cui il bene deve essere iscritto nell’attivo circolante.
- No bene merce: la norma stabilisce il periodo a partire dal quale il bene si reputa nel patrimonio dell’impresa.
La nozione di cessione comprende tutte quelle fattispecie alle quali si collega “l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto” su di un bene.
Strumento giuridico tramite cui si produce codesto effetto:
- Contratto: come la compravendita, la permuta, la donazione o un conferimento in società.
- Atto unilaterale del cedente: come l’assegnazione dei beni ai soci da parte di una società.
- Atto dell’autorità giudiziaria
- Atto della pubblica amministrazione
Non si configura invece una cessione:
- nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio d’impresa.
- Nel caso di attribuzione dei beni da parte della casa madre ad una sua stabile organizzazione
La nozione di bene si riferisce a diverse fattispecie di bene:
- Beni mobili: il corrispettivo è conseguito, e la spesa si considera sostenuta, alla data della consegna o della spedizione. È quindi irrilevante il momento in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della titolarità del diritto reale. Ratio: assicurare la certezza del rapporto tributario. Con il termine consegna o spedizione non si vuole però dar rilievo all’effettivo spostamento fisico del bene ma piuttosto di designare il trasferimento dal cedente al cessionario del possesso del bene, ossia, a prescindere da qualsiasi mutamento materiale, il passaggio del potere di fatto sul bene corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Fare attenzione al fatto che la consegna può avvenire o direttamente oppure tramite un vettore o spedizioniere. Nel secondo caso (art.1510 c.2 c.c.) il venditore adempie l’obbligo nel momento in cui rimette la cosa al vettore, salvo diverso accordo col compratore. La spedizione si può quindi interpretare come il momento in cui avviene la consegna e quindi il trasferimento del possesso. In questo modo però il termine spedizione risulterebbe sostanzialmente superfluo. Per quest’ultimo motivo non sembra del tutto sbagliato sostenere che la spedizione, ove riscontrabile, soppianti la consegna, e dunque consenta di ritagliare un’area in cui la competenza risulta disancorata dal mutamento nella situazione possessoria. La data del trasferimento del diritto reale è significativa quando è successiva alla data della consegna o della spedizione (leasing, vendita con riserva di gradimento o a prova o nel contratto estimatorio). Non lo è invece nell’ipotesi di vendita con riserva della proprietà e della locazione con clausola del trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti perché tale differimento ha solo una funzione di garanzia.
- Beni immobili e le aziende: in questo caso il legislatore ha stabilito che i corrispettivi si considerano conseguiti, e le spese sostenute, alla data di stipula dell’atto a cui si ricollega il passaggio del diritto. Non vien invece considerato come cessione il contratto preliminare. Sono quindi irrilevanti il momento dell’incasso o del pagamento del corrispettivo e il momento dell’emissione o ricezione della fattura. Se l’effetto traslativo della proprietà avviene in un momento successivo rispetto a quello definito dal legislatore, è a tale momento successivo che è necessario attribuire rilievo.
- Le società IAS/IFRS: segue i principi internazionali in deroga a quelli appena descritti. In questi principi la cessione avviene (par 14 IAS18) nel momento in cui vi è il trasferimento all’acquirente dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni. È infatti da ritenersi priva di sostanza economica una cessione che non priva il cedente del controllo sui futuri, potenziali, flussi finanziari legati all’attività ceduta. Esempio: un impresa vende merci e, contemporaneamente, si accorda per riacquistarle in un momento successivo ad un prezzo stabilito. Questo contratto non è di cessione perché non vi è trasferimento dei rischi e dei benefici. Se però il rischio che rimane a capo del cedente è insignificante (vendita con impegno al rimborso se cliente insoddisfatto) allora si configura come cessione. A).

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.