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Le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite


Per l’articolo 101 comma 1, le minusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito di impresa, in qualità di componenti negativi di reddito, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o per il danneggiamento di beni. La riforma del 2003 aveva ammesso la deduzione anche delle minusvalenze patrimoniali ricollegabili alla destinazione e al consumo personale o famigliare (cosa che fino al 2003 non era ammessa). La simmetria tra le ipotesi di realizzo delle plusvalenze e quelle di realizzo delle minusvalenze è  nuovamente stata spezzata nel 2006: si tratta di una modifica solo in apparenza marginale.
Per ragioni di simmetria, non concorrono alla determinazione del reddito anche le minusvalenze patrimoniali relative alle partecipazioni che fruiscono di partecipation exemption.
Per contrastare il possibile arbitraggio (una società che possiede una partecipazione che gode dell’esenzione e carica utili non distribuiti, cede la stessa ad un’altra società, monetizzando gli utili come plusvalenza esente; quest’ultima incassa gli utili e poi rivende la partecipazione alla prima, conseguendo una minusvalenza deducibile)tra l’esclusione dei dividendi e la deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificanti per l’esenzione, l’art. 109 co 3 bis prevede che le minusvalenze realizzate su dette partecipazioni non corrano a formare il reddito d’impresa sino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Questa disciplina non interessa però i soggetti IAS, per i quali si applica una misura basata sulla modifica del costo della partecipazione.
Per agevolare il controllo su queste operazioni, è stato stabilito un obbligo di comunicazione delle minusvalenze ricadenti nel regime descritto di importo superiore a 50.000 euro. Un generale obbligo di comunicazione è poi stato stabilito per le minusvalenze patrimoniali su partecipazioni di importo superiore a 5 milioni di euro. L’inosservanza di questi obblighi da parte delle società comporta l’indeducibilità delle minusvalenze, secondo lo schema delle c.d. “sanzioni improprie” ovvero quelle sanzioni che operano sul piano della formazione dell’imponibile, anziché su quello delle sanzioni tipiche.
Le modifiche nella misura dell’esenzione attuate nel 2005 e poi  nel 2008 non sono state seguite da corrispondenti modifiche sulla sponda delle minusvalenze; infatti anche se l’esenzione è parziale (nei limiti del 95%) ,l’indeducibilità è integrale. Prima della riforma del 2003, era ammessa l’inclusione tra i componenti negativi di reddito di impresa anche le minusvalenze emerse in sede di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni. La riforma ha circoscritto la rilevanza di tali minusvalenze iscritte a quelle relative alle obbligazioni e titoli assimilati.
Danno luogo invece a sopravvenienze passive le situazioni inverse a quello che generano sopravvenienze attive ovvero: 1) il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; 2) il sostenimento di spese, perdite e oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; 3) la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.+
L’art. 101 regola inoltre la deduzione delle perdite e beni e delle perdite su crediti, subordinandola alla sussistenza di elementi certi e precisi. La fattispecie della perdita si configura quando viene meno quel legame che unisce il cespite all’impresa, e che consente di qualificarlo come bene relativo all’impresa, ossia quando viene meno la titolarità del diritto vantato su un bene, materiale o immateriale, senza il suo trasferimento ad un altro soggetto. Per i beni materiali un’ipotesi è quella del perimento fisico dovuto a eventi naturali; un’altra è quella dell’estinzione del diritto a seguito del suo acquisto a titolo originario da parte di un altro soggetto. Per i beni materiali invece si fa riferimento a tutti quei fatti che provocano l’estinzione del diritto, come ad esempio la decadenza per un brevetto, o la volgarizzazione per un marchio.
Collocare nel tempo l’uscita del diritto dal patrimonio dell’impresa in conseguenza di uno di tali elementi non sempre è agevole e possibile, ma soprattutto potrebbe causare un notevole sfasamento tra il momento della rilevazione del componente negativo ai fini della determinazione del reddito d’impresa ed il momento della rilevazione del medesimo ai fini della determinazione del risultato economico civilistico.  Da ciò emerge la necessità di agganciare la deduzione della perdita alla presenza di elementi certi e precisi da cui l’elemento medesimo risulti dimostrato. In altre parole, occorre la necessità di attribuire rilevanza alla sussistenza di un insieme di circostanze capaci di indicare un’elevata probabilità che la perdita si produrrà.
La perdita da includere nei componenti negativi di reddito è pari al costo non ammortizzato dei beni, ossia al loro valore fiscalmente riconosciuto. La perdita può interessare sia beni ammortizzabili perché strumentali, sia beni non ammortizzabili, perché meramente patrimoniali ed, in quest’ultimo caso deve essere ragguagliata soltanto al costo del bene. La perdita dei beni, se seguita dal risarcimento, anche in forma assicurativa, costituisce una delle fattispecie alle quali la  normativa collega il realizzo delle plusvalenze e alle minusvalenze patrimoniali. Ne consegue che, se il diritto di credito avente per oggetto l’indennità dovuta a titolo di risarcimento sorge nello stesso periodo di imposta in cui si è verificata la perdita, alla formazione del reddito non partecipa la perdita, ma una plusvalenza o minusvalenza ( a seconda che l’ammontare dell’identità sia superiore o inferiore al valore fiscalmente riconosciuto del cespite perduto). Se invece tale diritto di credito nasce in un periodo di imposta successivo a quello in cui si è realizzata la perdita, alla formazione del reddito di impresa di quest’ultimo periodo concorre la perdita, mentre alla formazione del reddito del periodo di imposta in cui si verifica il diritto di credito, concorrerà una sopravvenienza attiva di importo pari al credito medesimo.
Passiamo ora alla perdita su crediti; essa si può realizzare non soltanto nel caso in cui il diritto venga a mancare in tutto o in parte, ma anche quando, per effetto di un atto dispositivo dell’imprenditore, una parte della ricchezza o l’intera ricchezza costituita dal credito svanisce. La differenza tra l ‘importo fiscalmente riconosciuto del credito ed il minor corrispettivo conseguito per la sua cessione, costituisce una perdita, e non una minusvalenza.
L’inesigibilità del credito, dal quale deriva la perdita, rappresenta quell’elemento certo e preciso al quale è possibile riallacciare l’inclusione tra i componenti negativi del reddito di impresa di un importo a titolo di “perdita su crediti”. L’inesigibilità deve essere dimostrata dall’imprenditore, attraverso la documentazione e la descrizione dell’attività esattiva inutilmente compiuta. È invece presunta nel caso in cui il debitore venga assoggettato ad una procedura concorsuale.
La norma in questione appartiene alla categorie di quelle norme che sono state introdotte per esigenze di certezza del rapporto tributario, identificando il momento a partire dal quale la perdita può concorrere alla formazione dell’imponibile; opera cioè mediante la fissazione di un limite di tolleranza fiscale e dovrebbe interessare dunque anche i soggetti IAS. Nella norma in esame il limite è di tipo temporale (non prima di un certo momento). Lo scomputo della perdita nella determinazione del reddito d’impresa resta legato alla sua imputazione a conto economico, e dunque vincolato al prudente atteggiamento dell’imprenditore.
La situazione è diversa quando la perdita è conseguenza di un atto dispositivo del credito, come una rimessione, una transazione o una cessione. In queste ipotesi, il venire meno della titolarità del diritto realizza la perdita.
In questa prospettiva, la tradizionale distinzione tra effetti della cessione pro-soluto ed effetti della cessione pro-solvendo indubbiamente sfuma.
Nel primo caso, così come  nel secondo, possono essere inserite clausole che prevedono la partecipazione del cedente ai risultati positivi dell’attività svolta dal cessionario, impegnando quest’ultimo a riversare, in misura maggiore o minore, al cedente l’eventuale eccedenza del riscosso sul pagamento: tutto ciò rappresenta sopravvenienza attiva per il cedente e lo obbliga a inserire tra i componenti positivi di reddito l’importo conseguito. Nelle cessioni pro-solvendo inoltre il cedente tipicamente garantisce la solvenza del debitore, rispondendo nei limiti di quanto ricevuto; è dunque coinvolto nell’attività esattiva anche sul versante negativo.
Per quanto riguarda la quantificazione della perdita, questa deve essere fatta con riferimento al valore nominale e di acquisto del credito, senza tenere conto di eventuali svalutazioni operate nei precedenti esercizi. I crediti devono infatti figurare nello stato patrimoniale al loro valore di presumibile realizzo, il quale deve essere calcolato tenendo conto della situazione di solvibilità dei singoli creditori e dei rischi di mancata riscossione connessi a singole posizioni, alla luce delle precedenti esperienze dell’impresa, della situazione dei diversi comparti economici o delle diverse aree geografiche. Se il presunto valore di realizzo predeterminato, è inferiore al valore nominale o di acquisto dei crediti, nella redazione del bilancio è necessario da un lato abbassare il valore a cui compaiono i crediti nello stato patrimoniale, e dall’altro inserire nel conto economico tra gli elementi negativi le svalutazioni effettuate.
A questo proposito, le svalutazioni di alcune categorie di crediti rilevano nella determinazione del reddito d’impresa. L’art. 106 del TUIR infatti prevede che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 85 (ossia quei crediti da cui scaturiscono ricavi) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, fino a quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni eseguite non raggiunge il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. Se, a causa della riscossione di alcuni crediti, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte in sede di calcolo del reddito di impresa, oltrepassa la soglia del 5 %, l’eccedenza concorre a formare  il reddito di impresa relativo al periodo di imposta in cui si manifesta.  Ai fini di verificare l’osservanza dei limiti indicati vanno sommati eventuali accantonamenti a fondi rischi su crediti eseguiti in forza di normative a carattere speciale.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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