Il cumulo soggettivo
L’art 33 regola il c.d. cumulo soggettivo. Si tratta dell’ipotesi in cui:
- più domande,
- ognuna rivolta contro un soggetto diverso, e che
- a norma degli art 18 e 19 dovrebbero esser proposte davanti a giudici diversi, possono venir cumulativamente proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di tali soggetti, “per essere decise nello stesso processo”.
La giurisprudenza critica l’utilizzo del “convenuto fittizio”. La dottrina del “convenuto fittizio” impone che il convenuto dell’art 33 non debba essere meramente formale e tale solo per ottenere spostamento di competenza, ma debba essere un soggetto che ha reale interesse a contraddire nell’azione esercitata.
Accertamento incidentale e disciplina della questione pregiudiziale.
L’art 34 regola il trattamento delle questioni che – sorte nell’ambito di un giudizio già pendente – debbono essere decise con efficacia di giudicato (c.d. questioni pregiudiziali).
Si osserva l’ipotesi che la legge o una esplicita domanda di parte impongano al giudice di “decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore”. In tal caso, all’oggetto originario del giudizio viene successivamente ad aggiungersi un secondo oggetto di decisione, una seconda controversia da decidere in via principale (con efficacia di giudicato), e rispetto alla quale il giudice deve valutare la propria competenza.
La peculiarità di tale seconda controversia è appunto quella di sorgere dal ceppo del processo principale, in virtù di una domanda di parte con la quale si chiede al giudice di decidere con efficacia di giudicato il modo di essere di una situazione giuridica soggettiva che già il giudice doveva conoscere per poter decidere la causa originariamente instaurata.
Nel corso del processo accade spesso che il giudice debba occuparsi di eccezioni che impongono di sciogliere questioni di natura pregiudiziale rispetto all’oggetto della domanda, questioni vertenti su rapporti giuridici la cui esistenza è logicamente anteriore all’accertamento del diritto fatto valere.
L’esempio tipico di causa pregiudiziale imposta dalla legge è quello dell’art 124 cc secondo cui, se nel corso di una causa di impugnazione del matrimonio, sorge una questione di nullità di precedente matrimonio, tale questione non può essere deliberata incidentalmente, ma deve necessariamente essere decisa con un provvedimento che accerti una volta per tutte il valore giuridico del precedente matrimonio. (non si può avere una sentenza che dichiara nullo il matrimonio attuale oggetto del giudizio sul presupposto di un precedente, valido vincolo matrimoniale, se questo presupposto non è ufficialmente certo ed intangibile).
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Autore:
Alessandro Remigio
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
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