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Le inversioni dell’onere probatorio


I criteri di ripartizione dell’onere contenuti nell’art. 2697 cc fungono da regola generale ma possono essere derogati da accordi delle parti.
L’art. 2698 cc stabilisce la nullità dei patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova quando:
- si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre;
- quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
Ne deriva che l’inversione convenzionale (su accordo) dell’onere è possibile tutte le volte che il diritto controverso è un diritto disponibile o dall’inversione dell’onere non derivano particolari difficoltà per la parte gravata dall’onere. Comunque spetterà al giudice valutare in concreto se dal patto derivi una certa difficoltà di prova.

INVERSIONE PER PRESUNZIONE LEGALE
Molto importante è l’inversione dell’onere che consegue al meccanismo della presunzione legale. In questo caso la legge prevede che non debba essere data prova di un dato elemento della fattispecie legale nel senso che un fatto è tale sino a prova contraria. Quando si parla di presunzione legale, si fa riferimento alla presunzione di esistenza di un elemento della fattispecie direttamente posta dalle legge.
L’art. 2728 cc stabilisce che le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. A fronte della dispensa dell’attore dalla prova positiva del fatto costitutivo, il convenuto viene gravato della prova di un corrispondente fatto impeditivi.
La presunzione legale che si risolve in una inversione dell’onere della prova è detta presunzione relativa. Questo termine si riferisce a quelle situazioni che non ammettono prova contraria (presunzione assoluta).

IL MECCANISMO PRESUNTIVO
Il concetto di presunzione è contenuto nell’art. 2727 cc che ne dà una definizione: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Il meccanismo della presunzione è quello di imporre un giudizio di certezza su un fatto rilevante ai fini di decidere facendolo derivare non dalla prova di esso ma dalla prova di un altro fatto distinto.
Fino ad ora questo meccanismo è consentito anche al giudice. Sotto il nome di presunzioni semplici, l’art. 2729 cc regola il fenomeno delle presunzioni giudiziali: le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Quindi, il giudice può, al momento della decisione, ricavare l’esistenza di un fatto non provato dalla prova di un altro fatto ma direttamente provato da un fatto certo. Così il giudice può giustificare un fatto in relazione alla prova di un altro fatto distinto.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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