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L’udienza di prima comparizione e trattazione della causa


L’art. 183 descrive la c.d. udienza di prima comparizione e trattazione della causa. Tale articolo stabilisce che all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’art. 102. Questi sono provvedimenti relativi alla sanatoria dei vizi riscontrati che potrebbero impedire lo svolgimento del processo, la nullità di atti e la nullità della sentenza. Così il giudice ha il potere di correggere egli stesso i vizi (o invitare le parti alla correzione dei vizi). In quest’ottica, una delle attività imposte al giudice è quella prevista dall’art. 182 diretta a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti. Quando il giudice rileva un vizio di rappresentanza deve rimediare assegnando alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza. Quando pronuncia tali provvedimenti, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione ma se è tutto regolare fissa l’udienza con funzione di prima udienza di trattazione della causa.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Infatti l’istruttoria del processo è retta da un principio di oralità. Trattare la causa significa istruirla cioè procedere al suo svolgimento analizzando le richieste delle parti, le eccezioni ed adottare provvedimenti fino alla conclusione del processo che si compone di una serie di udienze. Tuttavia può accadere che la trattazione subisca una notevole semplificazione in quanto la causa è facilmente risolvibile e così vengono chieste delle conclusioni (forse affrettate) alle parti per permettere al giudice di decidere subito della domanda.
L’art. 183 prosegue stabilendo che il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente. Quindi il giudice è vincolato a stabilire un udienza per la comparizione personale solo se vi è una richiesta congiunta. Durante quest’udienza, vi sarà l’interrogatorio libero (mirato alla confessione delle parti) ed un tentativo di conciliazione. L’incontro tra le parti ha lo scopo di arrivare ad un tentativo di conciliazione che mette fine al processo facendo raggiungere un accordo alle parti.
Inoltre l’art. 183 dispone la comparizione personale delle parti che hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. Se non può essere presente di persona la parte può, quindi, farsi rappresentare da qualcuno idoneo a rappresentarlo davanti al giudice. La procura deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
In mancanza di richiesta congiunta di apposita udienza per la comparizione personale delle parti, l’udienza in corso assume funzione di udienza di trattazione.
Così il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Lo scopo dell’indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio è quello di tutelare il principio del contraddittorio (per far si che le parti possano contraddire su di esse).
Affinché le parti possano chiarire la propria posizione durante il processo, vi sono due tipi di novità:
-novità dipendenti dallo svolgimento dialettico del contraddittorio (dipendono dalle posizioni dell’avversario): a questo gruppo appartengono le richieste che l’attore può fare in funzione della domanda riconvenzionale. Così all’attore è concesso il diritto di replicare alla presa di posizione del convenuto proponendo delle controeccezioni. In particolare si concede all’attore il potere di proporre la “riconvenzionale della riconvenzionale” (reconventio reconventionis): si tratta di una nuova domanda che si cumula a quella originaria. Inoltre all’attore è concesso chiamare un terzo nel processo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Quindi l’attore risponde alle eccezioni del convenuto con delle nuove eccezioni;
-novità indipendenti dallo svolgimento dialettico del contraddittorio (non dipendono dalle posizioni assunte dall’avversario): le parti possono precisare (attività con cui si rende esplicito ciò che era implicito nelle difese) e modificare (attività di adattamento della linea difensiva ai fatti nuovi) le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Vi sono interventi che vanno oltre la precisazione e la modificazione e che rappresentano un vero e proprio mutamento della domanda e che, quindi, non sono consentiti nel processo.

I TERMINI PER LE MEMORIE
L’art. 183, infine, prevede la possibilità di concedere un temine alle parti per svolgere le attività di integrazione della materia del contendere in un momento successivo. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
-ulteriori 30 gg per depositare memorie relative alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte;
-ulteriori 30 gg per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni e per indicare mezzi di prova e produzioni documentali;
-ulteriori 20 gg per l’indicazione di prova contraria.
Quindi, attività normalmente previste durante l’udienza, possono anche essere dilazionate dietro richiesta di parte per la presentazione di apposite memorie. Ciò è giustificato dal fatto che in sede di discussione orale non si sia sempre in grado di argomentare tutto.
Inoltre le parti possono chiedere al giudice di essere autorizzate all’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali (art. 186). Quindi è permesso alle parti di integrare la propria posizione mediante il deposito di nuovi documenti e nuove prove. A tal proposito il giudice fissa un’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova da dichiarare ammissibili o meno. Così la causa cambia oggetto passando dalla fase dell’istruzione preliminare alla fase dell’istruzione probatoria. Si chiude così la prima fase del processo.

LE UDIENZE ISTRUTTORIE E L’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA
Come detto in precedenza, il giudice deve formulare il giudizio preliminare rispetto all’attività probatoria valutando che il mezzo di prova richiesto sia ammissibile e che il fatto da provare sia rilevante. In particolare, esprimere un giudizio di ammissibilità significa valutare se l’ordinamento consente di utilizzare quel mezzo di prova cioè se quel mezzo non sia contrario alla legge.
Invece il giudizio di rilevanza riguarda il fatto oggetto della prova: il giudice deve controllare che il fatto da provare abbia un’effettiva influenza sulla decisione della causa.
I giudizi di ammissibilità sono valutazioni anticipate e provvisorie in quanto non sono ammesse prove che non influirebbero sulla decisione o sul rigetto.
Così, solo se vi sono ammissibilità e rilevanza, la prova può essere ammessa nel processo. Quest’aspetto è importante per quanto riguarda le c.d. prove costituende ovvero per quelle procedure probatorie che si dovranno compiere durante il processo.

POTERI ISTRUTTORI OFFICIOSI
Di norma, le prove da considerare ammissibili sono portate dalle parti davanti al giudice. Tuttavia può accadere che le prove siano portate dallo stesso giudice senza l’iniziativa delle parti. Così ci sono alcuni casi in cui la legge prevede specificamente che il giudice possa d’ufficio individuare ed ammettere mezzi probatori.
Questi casi sono:
-in materia di prova testimoniale, il giudice può assumere nuove prove per testi, può assumere nuovi testimoni e può rinnovare l’esame testimoniale;
-l’ordine di ispezione di persone e cose;
-la nomina del consulente tecnico;
-la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione;
-il deferimento del giuramento suppletorio;
-l’esibizione di libri, scritture contabili, lettere, telegrammi e fatture riguardanti imprese soggette a registrazione;
-la richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali nel rito del lavoro.

LA CONSULENZA TECNICA
Una fondamentale attività istruttoria a cui il giudice può ricorrere d’ufficio è la consulenza tecnica. Questo strumento istruttorio serve a fornire valutazioni tecnico-scientifiche eventualmente rilevanti per la decisione. In particolare si tratta di valutazioni che il giudice non è in grado di compiere in quanto non possiede le competenze tecniche per quella determinata disciplina.
La figura del consulente tecnico è previsto dal codice che lo inserisce tra gli “ausiliari del giudice”. Egli è nominato d’ufficio a norma dell’art. 61 che prevede che il giudice può, quando necessario, farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti.

LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A.
Il giudice può d’ufficio richiedere informazioni alla pubblica amministrazione. A tal proposito l’art. 213 consente al giudice di domandare alla p.a. le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa.
Infatti capita spesso che sulla decisioni incidano dati che non sono nella disponibilità delle parti ma che siano reperibili da organi della p.a. che sono contenuti in archivi.
La p.a. è tenuta a collaborare fornendo le informazioni richieste.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE DELLE PROVE E CHIUSURA DELL’ASSUNZIONE
Con l’ordinanza ammissiva della prova, il giudice dispone anche le concrete modalità di assunzione. L’assunzione non deve essere obbligatoriamente immediata ma può essere disposta anche in un’udienza separata, successiva alla pronuncia dell’ordinanza.
Dell’assunzione del mezzo di prova si redige un verbale sotto la direzione del giudice e le parti non possono assistere personalmente all’assunzione.
Se i mezzi di prova devono essere assunti al di fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedere il giudice del luogo.
La parte su istanza della quale deve iniziarsi la prova, può essere dichiarata decaduta dall’assunzione, se non si presenta nel luogo e nel tempo fissato per l’assunzione. Peraltro, l’altra parte può chiedere l’assunzione in assenza del richiedente. Al giudice può essere richiesto dalla parte interessata la revoca dell’ordinanza dichiarativa della decadenza. La revoca è disposta se viene riconosciuto che la mancata comparizione dipende da causa non imputabile alla stessa parte.
L’istruzione probatoria è chiusa quando sono eseguiti i mezzi ammessi oppure quanto il giudice dichiara la decadenza della prova.
Con la chiusura dell’istruzione probatoria si conclude un’altra fase del processo

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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