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Dinamiche alternative del processo


Fino ad ora abbiamo considerato che l’attore si costituisce tempestivamente e si sono svolte l’udienza di prima e comparizione e l’udienza di trattazione e il processo è sfociato nella fase istruttoria che si conclude regolarmente.
Tuttavia vi potrebbe essere un’altra strada. Innanzitutto esiste una “patologia della costituzione”. Nella fisiologia del processo, l’attore, notificato l’atto di citazione, si costituisce nei termini stabiliti dalla legge; poi si costituisce il convenuto con l’inizio delle udienze. Può accadere che l’attore non si costituisca nei termini previsti e che neppure il convenuto si costituisca tempestivamente.
In questo caso l’attore deve costituirsi entro 10 gg dalla notificazione della citazione. Se l’attore non si è costituito entro questo termine, il convenuto ha ancora la possibilità di costituirsi egli stesso. Così l’iniziativa di mettere in moto il procedimento è ancora nelle mani del convenuto. In questo caso il processo entra in uno stato di quiescenza nel senso che non può avere inizio con la prima udienza. Ciò non vuol dire che non è accaduto nulla in quanto la causa pende ma il procedimento non è ancora iniziato in quanto nessuna delle parti ha fatto l’iscrizione a ruolo e quindi non c’è nessun giudice investito. Il problema che si pone adesso è quello per cui le parti abbiano la possibilità di costituirsi oltre i termini previsti dalla legge.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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