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I fori generali e fori speciali


I fori generali sono quello delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche. Art 18: “è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimore; se il convenuto non ha la residenza, nè domicilio, nè dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore”.
Il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute è determinato dall’art 19 che dispone che “ qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede. E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”.

I fori speciali
Fori speciali sono i fori determinati in funzione del tipo di controversia sottoposta a giudizio. Così per le cause relative a diritti di obbligazione, l’art 20 attribuisce competenza al “giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”. L’art 22, per le cause ereditarie, attribuisce competenza al giudice del luogo dell’aperta successione. Per le azioni possessorie è competente il tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato. Fori ad hoc sono poi determinati per le cause tra soci e tra condomini.
I fori speciali vengono distinti in fori speciali facoltativi e fori speciali esclusivi.
I fori facoltativi sono detti tali perchè la loro scelta è lasciata alla volontà dell’attore. Il caso esemplare è quello dell’art 20 che consente all’attore di decidere se chiamare il convenuto davanti al suo foro generale, ovvero davanti “al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”.
I fori esclusivi impongono invece all’attore di agire nello specifico foro determinato in funzione del tipo di causa, senza possibilità quindi di far ricorso al foro generale.
Sono fori esclusivi i fori che la legge determina:
- per le cause relative a diritti reali
- ad azioni possessorie
- ereditarie
- tra soci e condomini
- relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
- nelle quali è parte una amministrazione dello Stato
per il procedimento di esecuzione forzata
per le cause di opposizione all’esecuzione.
C’è una distinzione da fare anche per foro derogabile e foro inderogabile.
Per derogabilità di un foro si intende infatti la possibilità che le parti si accordino per sottoporre una determinata controversia alla competenza di un dato giudice, anche se si tratti di giudice che, a norma di legge, non sarebbe competente.
La distinzione tra foro facoltativo e foro esclusivo non va confusa con la distinzione tra foro derogabile e foro inderogabile. La prima distinzione attiene al potere o meno dell’attore di scegliere tra più fori; la seconda distinzione si riferisce alla possibilità o meno che attore e convenuto prevedano in via contrattuale una deroga alla disciplina legale della competenza.
In conclusione la competenza per valore e la competenza per materia non sono derogabili dalla concorde volontà della parti, mentre la competenza per territorio è di per se derogabile, ma si danno casi in cui la legge ne sancisce l’inderogabilità.
L’art 28 dichiara assolutamente inderogabili i fori stabiliti per:
- cause relativi a casi di intervento obbligatorio  in causa del pubblico ministero
- il procedimento di esecuzione forzata (e opposizione della stessa)
- i procedimenti cautelari
- i procedimenti possessori
- i procedimenti c.d. di camera di consiglio
- altri casi disposti espressamente dalla legge.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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