Skip to content

Inefficacia della disposizione del diritto controverso


L’altro effetto è l’inefficacia, in corso di causa, degli atti di disposizione del diritto controverso. Prodottasi la litispendenza, il diritto fatto valere non è più disponibile, nè alienabile negli stessi termini in cui lo era prima, secondo la disciplina generale della circolazione dei diritti. Esso viene sottoposto ad una sorta di disciplina speciale che non impedisce di disporne, ma rende inopponibile l’eventuale disposizione a chi sarà riconosciuto in sentenza quale legittimo titolare del diritto.
Art. 111 primo comma c.p.c.
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Di fronte al trasferimento del diritto controverso da parte del convenuto, la sentenza che riconosce la titolarità dell’attore, permetterà a questi di recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.

Contattaci

Chi siamo

Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo Tesi di laurea per evidenziare il merito dei nostri Autori e dar loro visibilità.
Share your Knowledge!

Newsletter

Non perdere gli aggiornamenti sulle ultime pubblicazioni e sui nostri servizi.

ISCRIVITI

Skuola.net News è una testata giornalistica iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione.
Registrazione: n° 20792 del 23/12/2010. ©2000-2024 Skuola Network s.r.l. Tutti i diritti riservati. - P.I. 10404470014.