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La "denazionalizzazione" del rapporto previdenziale come garanzia di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario


Lo svolgimento del rapporto previdenziale non subisce condizionamenti se il titolare abbandona il territorio nazionale, per trasferire, anche temporaneamente, la propria attività in uno o più altri paesi della Comunità europea.
È questo un effetto che deriva direttamente dal Trattato di Roma del 1957.
In particolare, per rendere effettiva e garantire la libera circolazione dei lavoratori migranti, si è dato vita ad un sistema di coordinamento dei regimi previdenziali nazionali, congegnato in modo tale da far sì che lo spostamento del lavoratore comunitario da un paese all'altro della Comunità stessa non debba avere conseguenze negative sugli svolgimenti del relativo rapporto previdenziale.
Fondativo del relativo patto comunitario è il principio di parità, che si traduce nella assoluta e globale equiparazione tra cittadini e stranieri comunitari, e, dunque, nel principio di reciprocità o di mutuo riconoscimento dei rispettivi regimi nazionali.
Strumentale alla realizzazione dei suddetti principi è, poi, il principio di cooperazione amministrativa, imposto agli enti previdenziali dei singoli paesi membri.

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