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Contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, riscatti


In altri casi, la legge prevede la possibilità di incrementare posizioni assicurative "deficitarie", consentendo che si faccia riferimento a periodi ulteriori rispetto a quelli cui si riferisce l'obbligo contributivo di legge.
Tali sono i casi della prosecuzione volontaria di assicurazione obbligatoria, consentita al soggetto che cessi da una attività soggetta all'obbligo assicurativo senza iniziare un'altra, e del riscatto.
Quest'ultimo, è istituto che consente di far confluire nella posizione assicurativa contributi aggiuntivi, di regola in riferimento a periodi della vita produttiva (periodi di studio) che, di per sé, non danno titolo all'assicurazione obbligatoria; ma consente anche di integrare la contribuzione versata in periodi di trattamento retributivo ridotto: è quanto avviene, ad esempio, nei casi di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o di rapporti di lavoro a tempo parziale.
In altre situazioni, il medesimo risultato viene realizzato ex lege, mediante l'attribuzione di contribuzione figurativa o fittizia: cioè attraverso l'accredito convenzionale di contributi in relazione a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, quali il servizio militare, la gravidanza e puerperio, la malattia, l'infortunio, il ricovero in sanatorio, l'intervento della Cassa integrazione guadagni, la disoccupazione, la risoluzione del rapporto per motivi politici, religiosi o sindacali, alcuni permessi, l'assenza dal lavoro per assistenza familiari portatori di handicap, la fruizione di congedi parentali, l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.

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