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Mobilità attraverso i lavori e frazionamento delle tutele


Per essere "flessibile" secondo il giusto il dovuto, la previdenza sociale non può preoccuparsi della "lavoro che cambia", senza preoccuparsi anche di "chi cambia lavoro".
Ed in effetti, in un contesto economico e sociale dinamico come l'attuale, di grande peso assume la garanzia della ricomposizione delle posizioni assicurative "decentrate".
Però, la vigente legislazione previdenziale, che, in altri casi risulta essere particolarmente generosa, viceversa, quando si tratta degli effetti di vicende di mobilità attraverso i lavori, indotte dagli attuali, quanto fisiologici, dinamismi del mercato (il cosiddetto "decentramento assicurativo"), diviene assai "prudente", se non restia e avara.
Ed invero, l'attuale legislazione affronta tale vicenda non già sulla base del criterio della totalizzazione dei periodi contributivi, bensì sulla base del criterio della ricongiunzione.
Quest'ultimo, che è basato sul trasferimento materiale dei contributi da ricongiungere all'interno stesso del regime di destinazione, e sul calcolo delle prestazioni esclusivamente secondo la disciplina propria di quest'ultimo come se allo stesso tutti i contributi fossero stati versati fin dall'origine, consente sicuramente agli interessati di "massimizzare" i benefici assicurativi, perché fa fruttare i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione alla stessa stregua di quelli del regime di destinazione prescelto (normalmente più favorevole degli altri).
Esso, però, nel contempo impone l’"attualizzazione" della contribuzione trasferita, e dunque l'inevitabile imposizione di oneri finanziari ad hoc a carico di chi intende concludere l'operazione.
Pertanto, attualmente, il lavoratore che non intende addivenire alla suddetta ricongiunzione (magari perché non in grado di affrontare i relativi oneri), non essendogli consentito di "accontentarsi" del rendimento dei contributi già versati nei diversi regimi, resta esposto al rischio di una grave decurtazione di trattamento pensionistico, o, addirittura (ove il requisito assicurativo minimo non sia stato da lui maturato in nessuno dei diversi regimi a cui è stato iscritto) al rischio di disconoscimento dello stesso diritto a pensione.
Tale evidente e grave anomalia non è stata eliminata dalle riforme degli ultimi lustri, ma soltanto attenuata: e ciò grazie ad un coraggioso intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato non conforme ai precetti costituzionali la mancata previsione, in via generale, dell'alternativa della totalizzazione, ed ha quindi sollecitato il legislatore ad un fattivo intervento risolutivo.

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