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Minimale contributivo e politiche retributive


Altro fattore di rigidità imputabile alla disciplina previdenziale, che rischia e di rendere inefficace o paralizzare flessibilità cui, viceversa, la disciplina di rapporto di lavoro si renda disponibile, è rappresentata dalla vigente disciplina dell'obbligazione contributiva.
Ci si riferisce, in particolare, al meccanismo dettato dalla l. 389/89, che, a fini di imposizione contributiva, addotta quale parametro la retribuzione stabilita dai contratti collettivi: i cioè, in sostanza, una retribuzione soltanto "virtuale" (e più alta di quella effettiva e legittimamente pattuita), come assai spesso accade, specie nelle aree più depresse del paese.
Il che, vale a rendere l'imposizione contributiva non solo insensibile rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro (come è giusto), ma addirittura estensibile oltre la stessa retribuzione "dovuta", e penalizzante rispetto alle politiche di emersione del cosiddetto lavoro nero.
Tale rigida e onerosa disciplina dell'imponibile contributivo risulta distonica rispetto al criterio di calcolo contributivo e delle pensioni introdotto dalla legge di riforma pensionistica del 1995.

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