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La tutela tra flessibilità e facoltatività: l'eterogenesi di riscatti e prosecuzione volontaria


Secondo le linee tracciate dalla legge di riforma del 1995, limitatamente ai periodi successivi al 1996 e a favore dei soggetti con carriere lavorative irregolari o, comunque, di chi cambia lavoro o di chi intende recuperare periodi della vita lavorativa che non danno titolo all'assicurazione o, piuttosto, vuol porre rimedio assicurativo ai periodi di trattamento retributivo ridotto o irregolare, sono destinati a provvedere agli istituti della prosecuzione volontaria e del riscatto.
Gli oneri di riscatto sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo a o con il sistema contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Invece, per gli iscritti alla gestione speciale (cosiddetta quarta gestione dell'INPS), è prevista la possibilità di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo a favore di detta gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria presso la forma di previdenza obbligatoria di precedente appartenenza, al fine di conseguire anche presso di essa il requisito contributivo per il diritto a pensione: una palese ammissione della insufficiente redditività pensionistica di detta gestione speciale.
Detta regolamentazione manifestazione della tendenza che si radicano nella più recente legislazione della "flessibilità", diretta a scaricare sui diretti interessati (in tutto o in parte) gli oneri della propria tutela previdenziale nell'ambito dei rapporti di lavoro cosiddetti atipici, discontinui o precari.
La disponibilità del recente legislatore a dilatare gli spazi del "fai da te" previdenziale si manifesta in tutta la sua evidenza nelle ipotesi in cui quel legislatore accolla ai lavoratori interessati, sotto forma di "riscatto", gli oneri della copertura assicurativa dei periodi di formazione professionale, di studio o di ricerca, e non solo per quelli tra detti periodi che siano finalizzate all'acquisizione di titoli richiesti per l'assunzione al lavoro (il che potrebbe riconoscersi giustificato), ma anche per quei periodi che siano finalizzati all'acquisizione delle "competenze professionali" richieste "per la progressione in carriera".
E ciò, nonostante l'unanime riconoscimento che obiettivi fondamentali per il futuro dell'economia della società italiana sono proprio la promozione della formazione professionale.
Non è mancata, invero, l'introduzione di correlate misure a bilanciamento e a sostegno.
A quest’ultimo proposito, possono essere ricordate l'intervento del fondo diretto a garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative, ma soprattutto il fondo di solidarietà istituito dalla legge finanziaria per il 2001, anch'esso deputato a concorrere agli oneri di riscatto e di prosecuzione volontaria dei lavoratori discontinui in genere, ma destinato ad essere alimentato in parte dalla fiscalità generale, in parte dal contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato.
Ciò non evita, tuttavia, che la "flessibilità" in siffatti casi tende a risolversi in "facoltatività": lo Stato predispone lo strumento di protezione sociale, ma lascia liberi gli interessati di avvalersene o meno; e, posto che chi di tale strumento pensi di avvalersi deve prima fare i conti con i relativi costi, è assai probabile che l'interessato possa vedersi costretto a rinunciare alla protezione "promessa".

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