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La disciplina dei "fondi preesistenti"


Per le forme di previdenza complementare preesistenti alla regolamentazione per legge vale una disciplina ad hoc.
Naturalmente, anche per detti fondi di previdenza complementare il legislatore ha previsto l'estensione, seppure graduale, della disciplina generale.
Tuttavia, si poneva per detti fondi l'esigenza del rispetto degli interessi già costituiti, e quella di evitare che detti fondi potessero subire pericolosi contraccolpi e ragioni di dissesto finanziario.
La maggior parte dei fondi in questione, infatti, sono stati strutturati per garantire agli iscritti, sulla base di un regime di contribuzione "definita", prestazioni definite.
Pertanto, sotto l'effetto combinato della diminuzione del trattamento obbligatorio e, per converso, della lievitazione delle retribuzioni dei lavoratori in servizio, gli importi che detti fondi avrebbero dovuto erogare sarebbero progressivamente aumentati in maniera assai consistente, fino a mettere a rischio la loro stessa possibilità di tenuta; donde l'esigenza di introdurre opportuni correttivi, della quale il legislatore si è fatto interprete.
Per quanto riguarda il primo aspetto (tutela dei cosiddetti diritti quesiti), il legislatore ha garantito ai soggetti che si siano iscritti a detti fondi prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, la conservazione della previgente disciplina di contributi prestazioni.
Per quanto riguarda l’altro aspetto (quello del regime delle prestazioni), è stato, invece, stabilito che l'erogazione della prestazione complementare sia subordinata alla liquidazione del trattamento previdenziale di base, e, comunque, che essa "si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza".

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