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Regime della prestazioni e delle anticipazioni dei fondi pensione


Le prestazioni sono determinate secondo gli accordi delle fonti istitutive, sulla base di criteri di corrispettività rispetto alla contribuzione versata e capitalizzata.
In via di principio, le forme di previdenza complementare possono riguardare gli stessi eventi dei quali si occupano i regimi previdenziali di base: e, dunque, gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità, dell'inabilità, della morte, e tanto per i rischi comuni che per i rischi professionali.
Tuttavia, il loro campo elettivo di operatività è, ovviamente, quello della tutela pensionistica per la vecchiaia, rispetto alla quale, infatti, meglio si possono realizzare le forme di accumulazione e di investimento delle risorse finanziarie.
Per espresso vincolo di legge, la pensione complementare di vecchiaia è consentita solo "al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e appartenenza, con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo pensione".
Per la pensione complementare di anzianità, il relativo diritto matura, ai sensi di legge, "solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione" (e, quindi, non anche la cessazione di qualsiasi altra attività, come nel regime obbligatorio), "nel concorso di almeno 15 anni di appartenenza al fondo stesso" e "di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime di appartenenza".
Le suddette prestazioni possono essere erogate anche in quota capitale, ovviamente in misura non superiore al valore accumulato: è soltanto l’efficacia del diritto che viene differita in rapporto alla data di maturazione del diritto alla pensione di base.
Di fatto, dunque, è possibile la maturazione del diritto alla pensione complementare all'atto del compimento dell'età pensionabile di legge, pur in difetto, in ipotesi, della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di base: con la conseguente assunzione, da parte della pensione complementare, del ruolo di "unica" forma di protezione sociale (detto trattamento viene comunemente denominato pensione sostitutiva).
In caso di morte del titolare del trattamento pensionistico, infine, sono tutelati anche i superstiti.
A questi ultimi, a seconda dei casi, va corrisposto il montante residuo o erogata una rendita calcolata su quel montante; tuttavia, a differenza di quanto vale per le prestazioni di reversibilità, beneficiari sono non i familiari predeterminati dalla legge, bensì soggetti espressamente indicati dal dante causa.

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