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Fonti istitutive e gestione dei fondi pensione


Sono denominati fonti istitutive di soggetti che provvedono alla costituzione o promozione del fondo e alla sua regolamentazione.
Ma si denominano alla stessa maniera anche i testi normativi che disciplinano ciascun fondo pensione.
Il sistema è retto dal principio della libertà individuale di adesione.
La libertà di adesione, però, non vuol anche dire assoluta libertà di scelta: non vi è, in particolare, libertà di accesso.
I fondi pensione chiusi possono essere costituiti su base aziendale (fondi aziendali), o per categoria o professione (fondi categoriali).
I fondi aperti sono istituiti su iniziativa degli intermediari finanziari espressamente e tassativamente indicati dalla legge: banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), assicurazioni, società di gestione di fondi comuni di investimento.
Il legislatore ammette anche forme pensionistiche individuali, da realizzare, in alternativa alla adesione a un fondo aperto, con la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con l'impresa di assicurazione autorizzata.
A dette forme, che costituiscono il cosiddetto terzo pilastro, può accedere chiunque.
Possono darsi anche fondi territoriali, istituiti o promossi dalle Regioni.
Articolato, comunque, è il complesso delle misure poste a garanzia degli iscritti.
La legge, innanzitutto, esclude la possibilità che i fondi pensione si costituiscano nella forma del patrimonio interno aziendale, o patrimonio di destinazione.
Come regola, i suddetti fondi possono costituirsi soltanto nella forma dell'associazione non riconosciuta, ovvero nella forma del soggetto con personalità giuridica.
Tale disciplina mira ad evitare che un eventuale dissesto dell'impresa datrice di lavoro possa riflettersi sul patrimonio del fondo pensione.
La presenza del controllo degli interessati, comunque, sono assicurati attraverso la partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei rappresentanti dei datori di lavoro agli organi di amministrazione.
Per garantire una corretta gestione dei fondi, la legge vieta la gestione diretta ed impone che le relative risorse finanziarie vengono affidate ad organismi specializzati quali società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento, assicurazioni (si può avere, così, una gestione finanziaria o una gestione assicurativa).
In ogni caso, per maggior garanzia di solvibilità del fondo, i valori affidati al gestore costituiscono patrimonio separato e autonomo.
Pertanto, detti valori sono sottratti all'azione esecutiva individuale dei creditori personali del gestore.
L’esercizio dei fondi di pensione subordinato alla preventiva autorizzazione di apposita Commissione, costituita presso il Ministero del lavoro: la COVIP o Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Alla suddetta Commissione spetta anche il potere di vigilanza sulla correttezza dell'operare dei fondi.

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