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Le pratiche sleali poste in essere da vettori extracomunitari


È difficile per l’UE imporre i propri principi al di fuori del mercato comunitario, anche per la presenza di distorsioni nella concorrenza nei traffici aerei internazionali. Per evitare quindi che le compagnie aeree comunitarie vengano poste in una situazione di svantaggio commerciale è stato emanato il Regolamento CE n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea. Il Regolamento prevede misure di riparazione aventi lo scopo di controbilanciare le sovvenzioni che uno Stato extracomunitario concede alle proprie compagnie aeree e le pratiche tariffarie sleali poste in essere da tali compagnie nella prestazione di servizi di trasporto aereo nelle rotte da e verso un aeroporto comunitario.
Esistono sovvenzioni allorquando un paese extracomunitario concede a una propria compagnia aerea contributi finanziari consistenti in trasferimenti di fondi o in rinunce ad entrate, conferendole un non precisato vantaggio; le pratiche tariffarie sleali, poste in essere da vettori aerei extracomunitari, consistono nell’applicazione, grazie a vantaggi non commerciali, di tariffe sufficientemente inferiori a quelle offerte dai vettori comunitari concorrenti, tanto da causare un pregiudizio, con però il problema di distinguere le pratiche tariffarie sleali dalle normali pratiche concorrenziali. Allorquando, in presenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali, sia stato aperto il procedimento su denuncia scritta di persone fisiche o giuridiche o di associazioni oppure d’ufficio da parte della Commissione, quest’ultima avvia il procedimento entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia pubblicando un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, la cui indagine deve concludersi entro 9 mesi per evitare troppi danni alle compagnie aeree comunitarie; la prolungazione si può avere nel caso in cui si siano registrati progressi nei negoziati con il paese extracomunitario tali per cui appare imminente la possibilità di prevenire a una soluzione soddisfacente. Al termine, il procedimento potrà essere chiuso se l’adozione di misure particolari se la denuncia è stata ritirata, sia stato ottenuto un rimedio soddisfacente, la Commissione ritiene che non siano necessarie misure di riparazione, lo Stato terzo si impegna volontariamente a eliminare o limitare le sovvenzioni o gli altri vantaggi non commerciali o se il vettore aereo extracomunitario si impegna a modificare la tariffa applicata o a cessare di svolgere i servizi di trasporto aereo sulla rotta in questione. Se invece viene accertata la presenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria, vengono adottare misure provvisorie o definitive per compensare gli effetti delle sovvenzioni o delle pratiche tariffarie sleali, preferibilmente con la forma di dazi imposti alle compagnie aeree extracomunitarie; le misure di riparazione non dovranno superare l’importo delle sovvenzioni o la differenza tra la tariffa applicata dal vettore non comunitario e quella applicata dal vettore comunitario. In ogni caso, le misure di riparazione vengono applicate esclusivamente per il tempo e nella misura necessari per contrastare gli effetti negativi delle pratiche sleali.

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