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Gli accordi aerei relativi ai voli tra UE e paesi terzi (nello specifico UE – USA)


Tali accordi, in un primo momento vedevano firmatari da un lato ciascun stato, membro e dall’altro gli USA, furono quasi tutti conclusi al termine della seconda guerra mondiale e ripetutamente emendati nel corso degli anni. Le modifiche più rilevanti ci furono nella seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso a seguito di attività di rinegoziazione portata avanti dal USA per avere una regolamentazione dei voli internazionali maggiormente liberale. Questi nuovi accordi, chiamati open skies agreements, normalmente riconoscevano le 5 libertà dell’aria e si caratterizzavano per l’eliminazione di qualsiasi restrizione in relazione alle capacità e alle frequenze dei voli, per l’adozione sul piano tariffario del meccanismo della doppia disapprovazione, per la possibilità riconosciuta alle compagnie aeree di allearsi tra loro con accordi internazionali (accordi di code sharing), godendo dell’immunità dall’applicazione dell’antitrust. Ma i vettori comunitari non avevano la stessa possibilità di compiere voli all’interno degli USA o tra gli Stati federali. Inoltre, era prevista una clausola sulla proprietà e sul controllo delle compagnie aeree (ownership and control clause), in base alla quale il traffico aereo tra USA e i singoli Stati membri doveva essere riservato alle compagnie statunitensi e a quelle designate dallo Stato membro capolinea a condizione che queste ultime fossero di proprietà e sotto il controllo di tale Stato membro o dei suoi cittadini: questa clausola rischiava di avere come ulteriore effetto quello di disincentivare eventuali fusioni tra compagnie aeree appartenenti a due o più Stati comunitari per non perdere i diritti di traffico riconosciuti a una o più compagnie aeree originarie.
La Commissione propose ricorso davanti alla Corte di Giustizia  nei confronti degli accordi stipulati tra USA e 8 Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia), e in seguito anche per i Paesi Bassi, mettendo il luce come esista in capo dell’UE la facoltà di stipulare con gli USA un unico accordo aereo destinato a sostituire quelli firmati singolarmente. La Corte di Giustizia ha affermato la violazione del principio di libertà di stabilimento, e, pur negando la facoltà dell’UE di concludere un unico accordo aereo con uno Stato terzo vincolante per tutti gli Stati membri, ha ritenuto opportuno che per certi aspetti deve essere la sua competenza esterna a negoziare con uno Stato terzo (tariffe aeree, utilizzazione dei sistemi telematici di prenotazione e assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari). Ha inoltre posto in luce che le conclusioni dei giudici comunitari dovevano considerarsi valide anche nei confronti degli accordi aerei bilaterali non oggetto di ricorso; gli Stati, tuttavia, anche per il timore delle conseguenze economiche derivanti dal vuoto che si sarebbe creato a seguito della denuncia, non hanno dato immediato seguito all’invito della Commissione, che ha aggiunto anche altri settori, tra cui la sicurezza, le opportunità commerciali, le tariffe doganali, le restrizioni imposte agli aeromobili per motivi ambientali. Successivamente la Commissione ha richiesto e ottenuto dal Consiglio due mandati, uno per la negoziazione di un accordo globale con gli USA e uno, negli accordi bilaterali, per gli aspetti competenza comunitaria.
Dato l’elevato numero di accordi aerei bilaterali da rivedere, sono stati adottati diversi meccanismi di negoziazione consistenti in:
- singoli accordi bilaterali, conclusi da ciascun Stato membro con un paese terzo, con l’inserimento di clausole tipo relative agli aspetti di competenza comunitaria;
- accordi orizzontali, grazie ai quali si perviene, attraverso un’unica tornata di negoziati ad opera della Commissione, all’inserimento delle clausole tipo,
- accordi globali, firmati da un lato dall’UE e dagli Stati membri e dall’altro da un paese terzo, volti a sostituire i singoli accordi bilaterali.
Emblematico caso di accordo globale tra UE, Stati membri e USA del 30/04/2007, modificato con il Protocollo del 25/03/2010: appare maggiormente in linea con il diritto comunitario rispetto agli open skies, poiché è previsto che alle rotte tra UE e USA possano essere ammesse tutte le compagnie aeree comunitarie in possesso di licenza comunitaria e con la sede dell’attività principale nel territorio dell’UE. Questo accordo ha trovato una provvisoria applicazione il 30/03/2008, con conseguente sospensione degli accordi aerei bilaterali tra singoli Stati membri e USA. In ogni caso, già da vari anni l’UE si è attivata per realizzare uno spazio comune, chiamato Common Aviation Area, fondato su regole uniformi, a cui partecipano gli Stati confinanti o vicini interessati: vengono quindi per ora stipulati singoli accordi aerei bilaterali con i vari paesi con l’obiettivo in futuro di fonderli in un unico accordo.

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